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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00090/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8517-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - per la correzione della sentenza n. 11012/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 16988/2018; Oggetto R.G.N.8517/2022 Cron.

Rep.

Ud.16/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 8517/22 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza n. 11012/22 emessa il 2 febbraio 2022 e pubblicata il 5 aprile 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell’Interno, condannando tali Amministrazioni al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge; la Corte tuttavia, nell’intestazione della sentenza (in prima pagina, terz’ultima riga), ha indicato il nominativo di “Andrea” Cuppone e non quello corretto di [OSCURATO:PERSONA], in ciò, seguendo erroneamente l’indicazione della sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Lecce (n. 83/18).

Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che nella sentenza di questa Corte di cassazione n. 11012/2022 nella parte relativa all’intestazione, a pag. 1, terz’ultima riga, sia corretto il nome “[OSCURATO:PERSONA]” che deve leggersi ed intendersi “[OSCURATO:PERSONA]”.

Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8517-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - per la correzione della sentenza n. 11012/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 16988/2018; Oggetto R.G.N.8517/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8517/22 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza n. 11012/22 emessa il 2 febbraio 2022 e pubblicata il 5 aprile 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell’Interno, condannando tali Amministrazioni al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge; la Corte tuttavia, nell’intestazione della sentenza (in prima pagina, terz’ultima riga), ha indicato il nominativo di “Andrea” Cuppone e non quello corretto di [OSCURATO:PERSONA], in ciò, seguendo erroneamente l’indicazione della sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Lecce (n. 83/18). Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che nella sentenza di questa Corte di cassazione n. 11012/2022 nella parte relativa all’intestazione, a pag. 1, terz’ultima riga, sia corretto il nome “[OSCURATO:PERSONA]” che deve leggersi ed intendersi “[OSCURATO:PERSONA]”. Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.Così deciso in
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