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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41306/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21/RG 21489 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 3 della sentenza là dove i Giudici di appello danno atto che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione, in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare, senza che ricorresse una causa che giustificasse tale condotta e che lo stesso , non solo era gravato da allarmanti precedenti penali, ma aveva riportato diverse condanne per evasione, di guisa che mancava il presupposto della occasionalità della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21/RG 21489 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 3 della sentenza là dove i Giudici di appello danno atto che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione, in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare, senza che ricorresse una causa che giustificasse tale condotta e che lo stesso , non solo era gravato da allarmanti precedenti penali, ma aveva riportato diverse condanne per evasione, di guisa che mancava il presupposto della occasionalità della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 41306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris