CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 02752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Z--Z [OSCURATO:PERSONA] 1. Col provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15/2/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria (per aver preso parte, all'articolazione territoriale dellThdrangheta operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA]), nonché in ordine ai reati fine in materia di usura ed estorsione (di cui ai capi 15 e 16), ha escluso con riferimento a questi ultimi la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa di cui all' art. 416-bis 1 cod. pen., confermando nel resto il provvedimento impugnato. 1.1.11 Tribunale ha individuato il compendio indiziario negli esiti delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini sull'utenza in uso dallo stesso Garofalo e sul dispositivo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], ritenute comprovanti la partecipazione dell'indagato alla locale, avendo attraverso le conversazioni captate lo stesso Garofalo dimostrato di essere a conoscenza delle dinamiche anche gerarchiche dell'associazione criminale, nonché dei ruoli ricoperti al suo interno dai diversi componenti di essa e del fatto che per alcune scelte vi fosse la necessità del placet di chi ricopriva un ruolo gerarchico e verticistico. Particolare rilevanza viene attribuita alle conversazioni del 22 e 25 dicembre 2018, nelle quali il Garofalo si lamenta con lo zio [OSCURATO:PERSONA] del fatto che i sodali non avessero garantito il sostentamento economico al fratello detenuto. Attraverso le ulteriori conversazioni intercettate, poste in rilievo nel provvedimento impugnato, l'indagato ha altresì dimostrato di conoscere il ruolo di reggente della locale di [OSCURATO:PERSONA] attribuito a Curcio - il quale a seguito del suo arresto aveva conferito uguali poteri anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, più in generale, le dinamiche passate e future della locale, tanto da prospettare che, nel caso di eliminazione del boss Ferrazzo, il potere della locale, alla quale si riferisce utilizzando il pronome "noi", dimostrando di indentificarsi in essa quale appartenente all'associazione, sarebbe diventato ancora più forte. Da ultimo, sintomatico dell'appartenenza dell'indagato all'associazione criminosa è, per il Tribunale, la partecipazione di Curcio, Cosco e Castagnino, elementi di spicco della locale petilina, al matrimonio della sorella del Garofalo. Quanto al prestito usuraio concesso a [OSCURATO:PERSONA] e all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto di disattendere le argomentazioni del primo giudice in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., non ravvisando, con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, il dolo specifico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione di detta aggravante; confermando però la sussistenza dei reati. 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato, articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., non avendo il Tribunale del Riesame dato conto degli elementi dimostrativi dell'effettivo inserimento dell'indagato nella struttura criminale organizzata mediante la realizzazione di condotte univocamente sintomatiche in tal senso, quali lo svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma associativo, ovvero dell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale. Quanto al mancato sostentamento del fratello detenuto, osserva la difesa che se il principio ricavabile dai fatti concludenti e regole di esperienza vuole che il sostentamento del detenuto sia sintomatico dell'intraneità dello stesso all'associazione criminale, la stessa non può estendersi ai suoi familiari. Evidenzia inoltre che, da un lato, il ricorrente avrebbe vantato, ad ogni modo, una pretesa per il fratello, non per sé stesso, dall'altro, che tale sostentamento, nei fatti, non è mai stato corrisposto. 2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644 cod. pen. laddove il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile il reato di usura e la gravità indiziaria sul punto a carico del Garofalo, nonostante dal biglietto manoscritto del Miletta risulta che gli interessi da corrispondere a fronte del prestito non erano stati chiesti ed ottenuti dall'indagato, ma volontariamente promessi dal primo a garanzia dell'accordo stipulato, che ha redatto detta scrittura al fine di dimostrare al Garofalo la propria affidabilità nella restituzione del prestito nonché di fornire un documento da mostrare al padre nel caso in cui non fosse stato in grado di onorare il debito. 2.3. Con il quarto ed il quinto motivo deduce, rispettivamente, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria sul punto, laddove il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione nonostante il Garofalo agisse per il recupero di un proprio credito e che questo fosse l'unico scopo perseguito, circostanza che avrebbe, quindi, dovuto indurre a riqualificare il fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.. 3.Con memoria del 26.10.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo nuovo col quale deduce il vizio di mancanza di motivazione e/o di motivazione manifestamente illogica in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale nell'esporre le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria ha esaltato il compendio indiziario, costituito unicamente da captazioni, senza però illustrare come le stesse possano assumere un'effettiva portata gravemente indiziarla ai fini della configurazione della partecipazione associativa contestata. Il Tribunale si è trincerato, dimostrando di aver condotto l'esame degli elementi indiziari in modo del tutto parcellizzato e avulso dal quadro globale e unitario, dietro assunti del tutto presuntivi e apodittici ma privi di reale dimostrazione che il Garofalo abbia realmente offerto un contributo dinamico e funzionale, cosciente, incondizionato e permanente. Indi si passano in rassegna vari passaggi argomentativi contenuti nel provvedimento impugnato contestandone la portata concludente ai fini prospettati dal tribunale, non essendo in ogni caso da essi ricavabile il contributo concreto prestato dall'indagato all'associazione. Il Tribunale si discosta dal concetto di partecipazione o meglio difetta nella motivazione omettendo di sviluppare un ragionamento che consenta di poter verificare, nel caso concreto, che la mera conoscenza degli assetti organizzativi di un'associazione criminale si traduca in quell'apporto dinamico e funzionale tipico della condotta partecipativa. La manifesta illogicità e la contraddittorietà del provvedimento diventa ancora più evidente laddove il tribunale, omette, nell'ottica della necessaria verifica di tenuta globale della tesi accusatoria, di valutare la circostanza dell'esclusione dell'aggravante ex art. 416bis .1 c.p. originariamente contestata per i capi 15) e 16) individuati quali reati fine. Ed invero, per ciò che attiene l'aggravante contestata per il capo d'imputazione relativo al reato di usura (capo 15), il Tribunale ha ritenuto di poterla escludere sostenendo che: "nel caso di specie non è possibile ravvisare proprio quel dolo specifico, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità affinché si possa ritenere configurata l'aggravante di cui si discorre. Difatti, il prestito effettuato dal Garofalo sembra più rientrare in un'attività illecita di tipo personale, piuttosto che volta ad agevolare, con la propria condotta, l'associazione di stampo indranghetisco di cui fa parte, contribuendo ad arricchire la bacinella della cosca". Ed ancora, relativamente al capo 16), estorsione, "nel caso di specie non è possibile ravvisare proprio quel dolo specifico, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità affinché si possa ritenere configurata l'aggravante di cui si discorre. Difatti, dal compendio intercettivo emerge come i consociati non fossero stati preventivamente messi a conoscenza da parte dell'indagato della volontà di impossessarsi dell'auto di Talarico. [...] Tale conversazione, dunque, unita a quelle in cui l'indagato si dimostra preoccupato dell'interessamento dei vertici dell'associazione criminale Indranghetista, consente di sostenere che l'estorsione di cui si discorre rientra in una attività illecita di tipo personale dell'indagato e non è volta ad agevolare la Locale di cui, eppure, fa parte." Il ragionamento effettuato dal Tribunale in punto di esclusione della circostanza dell'agevolazione mafiosa ma con il mantenimento della gravità indiziaria in punto di partecipazione al sodalizio, oltre ad essere contrario alle regole di esperienza, ed infatti il ragionamento cozza vistosamente con il requisito della fedeltà e della subordinazione nella commissione di illeciti, o quantomeno con l'obbligo per il sodale di versare parte dei proventi nella cassa comune, si riverbera altresì sull'intera condotta partecipativa attribuita al Garofalo che, per come si legge nel capo d'imputazione, sarebbe consistita: "contribuiva a gestire i proventi della consorteria, anche derivanti dalla raccolta del gioco e delle scommesse, destinandoli alla c.d. bacinella, nonché ai sodali detenuto, anche intrattenendo rapporti con la consorteria 'ndranghetistica di Papanice ed Isola di [OSCURATO:PERSONA], ed esercitava attività usuraria, estorsiva e di esercizio abusivo del credito". Ed ancora, il Tribunale, ha omesso di soppesare nel giudizio globale dei singoli elementi la circostanza, evidenziata anche nella memoria difensiva offerta in sede di riesame, della mancanza di qualsiasi chiamata in correità da parte dei vari collaboratori di giustizia che hanno rilasciato le dichiarazioni confluite nell'odierno procedimento; allo stesso modo il Tribunale non ha affatto valutato, al fine di rafforzare o confutare sul versante probatorio (grave indizio) la messa a disposizione, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte ad alcuna cerimonia di battesimo e/o summit. Si è quindi insistito nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile I motivi in esso contenuti, da trattarsi congiuntamente alle doglianze ribadite con la presentazione della successiva memoria poiché sostanzialmente corrispondenti, sono aspecifici, oltre che imperniati su elementi di fatto non valutabili in questa sede. In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438).Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi che depongono per la partecipazione del ricorrente nell'articolazione territoriale dell"ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] e ciò non prima di aver delineato i tratti caratteristici di tale consorteria, dando conto, anche attraverso il richiamo alle operazioni di polizia giudiziaria già interessate alla stessa, degli elementi idonei ad attestarne la presenza, validità e piena capacità di controllo del territorio, evidenziando altresì le numerose attività delittuose riconducibili ai suoi appartenenti. Come meglio si dirà nel prosieguo, nell'affrontare i singoli rilievi prospettati dal ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv.251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 1.2. Il primo motivo, riferito alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato in punto di gravità indiziaria circa la ritenuta partecipazione dell'indagato alla locale di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. La censura appare generica, poiché manca di confrontarsi con le ragioni offerte dal giudice del riesame a sostegno della gravità del quadro indiziarlo a carico dell'indagato e, nello specifico, con il contenuto rilevante delle conversazioni specificamente riportate e motivatamente valorizzate quale evidente dimostrazione del pieno coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, difatti, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568). Il ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale possano dirsi espressione di un'elevata capacità dimostrativa dell'inserimento del Garofalo nella compagine associativa e, in particolare, dell'attività funzionale e dinamica tipica del partecipe al sodalizio ( e di tanto si lamenta, in buona sostanza, anche con la memoria da ultimo pervenuta), ma nell'affrontare il tema finisce col non confrontarsi non solo con la pregnanza degli elementi posti a sostegno della partecipazione alla cosca da parte del Garofalo, ma anche con i principi affermati da questa Corte al riguardo. Occorre, invero, anzitutto premettere che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si ravvisa nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della consorteria, idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. da ultimo, Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Assume rilevanza centrale, pertanto, la dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". In particolare, la partecipazione potrà essere desunta dai più vari indicatori fattuali, purché, sulla base di una loro lettura non atomistica, ma unitaria, e di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi un apporto concreto dell'individuo all'interno del sodalizio. In tal senso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Mannino (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904-01), sul cui solco il [OSCURATO:PERSONA] si è recentemente espresso con la già citata sentenza Modaffari, individuano - in via meramente esemplificativa - quali indicatori di intraneità i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia", idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo. Considerata la lettera dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., che si limita a prevedere la punizione di "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone", senza fornire alcuna indicazione specifica sulle modalità con cui si deve concretizzare la condotta partecipativa, il ricorrente, nel ritenere gli elementi valorizzati dal Tribunale insufficienti - seppur suggestivi - indicatori di intraneità, richiedendo invece la necessaria prova di "condotte consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto all'esecuzione del programma associativo, ovvero nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale" finisce per includere quali elementi del fatto tipico gli indicatori di intraneità rilevanti esclusivamente nella dimensione probatoria della condotta, a forma libera, di partecipazione. Chiarita l'atipicità dei dati indiziari valorizzabili ai fini dell'intraneità, sulla scorta di quanto indicato supra, attesi i limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari in sede di legittimità, rimane evidente che il provvedimento impugnato non si espone a censura alcuna laddove lo stesso contenga la specifica indicazione del compendio indiziario motivatamente valorizzato a dimostrazione della condotta partecipativa e non presenti illogicità evidenti. Il Tribunale riporta, citandole testualmente, le conversazioni intercorse tra l'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evincendo dalle stesse, la conoscenza da parte del primo di tutte le dinamiche gerarchiche dell'associazione criminale, nonché dei ruoli ricoperti dai diversi componenti, in particolare, quello di [OSCURATO:PERSONA] quale reggente della Locale. In tal senso, senza la necessità di ulteriori argomentazioni, tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal Tribunale che, conformandosi ai principi elaborati della giurisprudenza di legittimità, ha considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa della cosca (v. Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915; Sez. 5, Sentenza n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597). Ciò, anche a voler tacere l'evidenziato utilizzo, da parte dell'indagato, di un linguaggio proprio di un gregario laddove, ad esempio, con particolare riferimento alla prospettata eliminazione del boss Ferrazzo, lo stesso ipotizza una successiva estensione del potere della locale, riferendovisi utilizzando il pronome "noi", dimostrando così di identificarsi in essa quale appartenente. Ulteriore circostanza compiutamente valorizzata dal Tribunale, rispetto alla quale le doglianze difensive si mostrano prive di alcun pregio, è il risentimento espresso dall'indagato, in una conversazione con lo zio [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato garantito il sostentamento economico al fratello detenuto. A tal proposito, il Tribunale descrive gli aiuti economici alle famiglie dei sodali detenuti quale attività espressiva della forza di un'associazione mafiosa sul territorio, atto dovuto il cui inadempimento può essere fonte di risentimento solamente per l'intraneo all'associazione. Sul punto, inconferenti per la loro aspecificità, oltre che impostate sul fatto, risultano le censure prospettate dal ricorrente, attraverso le quali si valorizza il fatto che detti aiuti economici - a suo dire, mai corrisposti - sarebbero stati destinati al fratello in carcere; sicchè, non essendo estendibile anche ai suoi familiari la regola di esperienza per la quale il sostentamento del detenuto costituisce indice di intraneità dello stesso, tale circostanza sarebbe destinata a rimanere priva di rilievo. Ebbene, lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito relative alla capacità dimostrativa degli elementi indiziari valorizzati dal giudice del riesame, non essendo ciò ammesso in questa sede, il collegio si limita a rilevare che l'argomentazione fornita dal Tribunale non è tanto incentrata sulla destinazione e/o effettiva percezione dell'aiuto economico, quanto sul risentimento mostrato dall'indagato nei confronti degli altri sodali rispetto alla mancata effettuazione di un atto che, per regole di esperienza, è tipico di una consorteria mafiosa, e che egli in buona sostanza - secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato - reclama come spettante alla sua famiglia. Inoltre, rispetto a tale elemento, risulta chiaramente generico il rilievo prospettato laddove adduce la mancata indicazione della fonte dalla quale è stato ricavato il risentimento dell'indagato, pure a fronte della specifica indicazione, nel provvedimento impugnato, delle conversazioni rilevanti in tal senso (p. 7 del provvedimento impugnato). E quanto all'inserimento nelle dinamiche criminali della cosca, capeggiata dal Curcio - col quale il Garofalo mostra di interfacciarsi direttamente prospettando ai suoi interlocutori di andare a parlare di alcuni fatti accaduti con lui - e al contributo fornito dal ricorrente in seno ad essa in maniera calzante viene indicata - tra le altre - anche la conversazione in cui il Garofalo nel discorrere con Castagnino sempre a proposito del Curcio ad un certo punto manifesta la propria intenzione di recarsi da Curcio per rappresentargli che, da quel momento in poi, per continuare a 'lavorare' attivamente per la consorteria, voleva solo avere a che fare con lui o con suo cugino, [OSCURATO:PERSONA] e che, in caso contrario, si sarebbe limitato a restare a loro disposizione Inammissibili sono altresì i rilievi prospettati con i nuovi motivi isuccessivamente presentati dalla difesa, avendo la stessa sostanzialmente riprodotto quanto sinora esaminato. A tal proposito, occorre tuttavia osservare che la rilevata contraddittorietà del ragionamento effettuato dal Tribunale che, da un lato, ha escluso la circostanza dell'agevolazione mafiosa originariamente contestata per i reati di cui ai capi 15 e 16 dell'imputazione provvisoria e, dall'altroi ha mantenuto la gravità indiziaria in punto di partecipazione al sodalizio, è priva di pregio. Invero, la sussistenza o meno della citata aggravante prescinde del tutto dalla contestazione dei reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, in particolare, della partecipazione o meno ad un sodalizio criminoso. Difatti, "una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa" (Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 04/03/1998, Monteforte, Rv. 211664). Da ciò consegue che, anche in caso di partecipazione ad un sodalizio criminoso, l'aggravante "de qua" non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora, come rilevato dal Tribunale nel caso di specie, l'associato commetta un reato - pur rientrante nel programma comune - non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione. Allo stesso modo, ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen., è del tutto irrilevante la formale contestazione al soggetto cui essa sia stata addebitata anche l'ipotesi di reato associativo, in quanto la "ratio" sottostante alla prima non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata (v. Sez. 1, Sentenza n. 16486 del 09/03/2004, Totaro, Rv. 227932 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01). Nemmeno rileva l'omessa considerazione delle doglianze oggetto della memoria offerta in sede di riesame, con le quali la difesa evidenziava la mancanza di qualsiasi chiamata in correità da parte dei vari collaboratori di giustizia che hanno rilasciato le dichiarazioni confluite nel procedimento e, altresì, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte ad alcuna cerimonia di battesimo e/o summit. Basti sul punto osservare l'impossibilità di censurare, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione dello stesso complessivamente considerata (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500 - 01), avendo nella specie, il Tribunale del Riesame, motivato compiutamente sugli elementi indiziari ritenuti rilevanti ai fini della partecipazione del Garofalo alla locale di [OSCURATO:PERSONA], e una siffatta congrua motivazione non può essere deprivata della sua pregnanza in virtù della prospettazíone della mancanza di un tassello probatorio che si assume i tra l'altro, in maniera generica, determinante. 1.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi al prestito usurario concesso a [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici, oltre che manifestamente infondati. Le censure ivi prospettate oltre a suggerire una alternativa valutazione delle investigazioni compiute, con riferimento alla asserita volontà della persona offesa di corrispondere interessi usurari, risultano anche inconferenti rispetto all'integrazione della fattispecie delittuosa, in base alla congrua giurisprudenza di legittimità richiamata ed applicata dal giudice del riesame. In particolare, a fronte del prestito della somma di euro 3.000,00 da parte dell'indagato in favore del Miletta, rilevata la sussistenza di una promessa con la quale quest'ultimo si impegnava a restituire all'indagato la somma complessiva di euro 4.000,00, comprensiva, oltre al capitale, di euro 1000,00 a titolo di interessi, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di usura, essendo la percentuale degli stessi rispetto all'importo (57%) di gran lunga superiore al tasso di soglia normativamente previsto per il periodo di riferimento (16%). Facendo buon governo degli insegnamenti di questa Corte per i quali il reato in questione è da ritenersi perfezionato con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove la stessa non sia seguita dall'effettiva dazione (Sez. 2, Sentenza n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01; Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Rv. 261487 - 01), il Tribunale ha correttamente ritenuto irrilevante che la persona offesa non avesse poi corrisposto detto importo, oltre alla restituzione della sorte capitale, sdebitandosi in altro modo. 1.4. Il quarto ed il quinto motivo relativi all'estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], sono anch'essi inammissibili. Le censure ivi prospettate, oltre a suggerire una alternativa valutazione delle investigazioni compiute, sono manifestamente infondate. Il Tribunale ha motivatamente valorizzato gli elementi fattuali in ordine alla gravità indiziaria del delitto di estorsione, desumendoli dalle dichiarazioni della persona offesa e, soprattutto, dalle conversazioni dell'indagato con lo zio [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha fornito una chiara ricostruzione della vicenda estorsiva - che non lascia spazio a diversa qualificazione - che ha visto il Garofalo impossessarsi dell'auto del Talarico con violenza e minaccia, imponendo la propria volontà di impossessarsi del veicolo al Talarico che non voleva darglielo, giungendo, nel medesimo contesto, anche a minacciare di morte - di incendiarlo vivo - il soggetto che accompagnava quest'ultimo; autovettura che, in ogni caso, veniva venduta ad un terzo conseguendo l'ingiusto profitto di euro 1.000 (in quanto a fronte di un credito di euro 2.500,00 venivano ricavati dalla vendita euro 3.500,00 conseguendo un ingiusto profitto pari ad euro 1.000,00, essendo il bene sottratto di valore nettamente superiore a quello del credito vantato). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle