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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23715/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 476-482 c.p. per aver formato una falsa carta di circolazione; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione per la mancata assoluzione e il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 489 c.p.p.; con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 49 c.p. e per la mancata assoluzione stante l' inidoneità dell'azione; -ritenuto che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto; invero, quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui artt. 476-482 c.p. per il quale l'imputato ha riportato condanna in quello di cui all'art. 489 c.p., la Corte territoriale, con ragionamento logico immune da censure, ha dato atto delle ragioni per le quali è riferibile all'imputato la contraffazione della carta di circolazione, ragioni con le quali l'imputato non si confronta; invece, per quanto concerne l'inidoneità del falso, la Corte territoriale ha dato anche qui ampiamente conto delle ragioni dell'insussistenza di un falso grossolano, atteso che la falsificazione è stata compiutamente accertata solo ad esito delle indagini, anche di natura tecnica, effettuate dagli operanti; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il 22ipsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteLf.35iot /69"e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 476-482 c.p. per aver formato una falsa carta di circolazione; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione per la mancata assoluzione e il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 489 c.p.p.; con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 49 c.p. e per la mancata assoluzione stante l' inidoneità dell'azione; -ritenuto che i due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto; invero, quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui artt. 476-482 c.p. per il quale l'imputato ha riportato condanna in quello di cui all'art. 489 c.p., la Corte territoriale, con ragionamento logico immune da censure, ha dato atto delle ragioni per le quali è riferibile all'imputato la contraffazione della carta di circolazione, ragioni con le quali l'imputato non si confronta; invece, per quanto concerne l'inidoneità del falso, la Corte territoriale ha dato anche qui ampiamente conto delle ragioni dell'insussistenza di un falso grossolano, atteso che la falsificazione è stata compiutamente accertata solo ad esito delle indagini, anche di natura tecnica, effettuate dagli operanti; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il 22ipsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SteLf.35iot /69"e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23715/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris