CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in Via degli Scialoja n. 18, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1257/2022 pubblicatain data 22/03/2022, n.r.g. 35552018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], collocata in CIGS, dicui deduceva l’illegittimità per violazione dell’obbligo di rotazione e dei principidi correttezza e di buona fede nell’individuazione del personale soggetto arotazione.Numero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026Pertanto adìva il Tribunale di Frosinone per ottenere la condanna dellasocietà al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non patrimoniale, patitiin conseguenza dell’illegittima collocazione in CIGS.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale, purritenendo legittima la procedura di CIGS perché gli accordi sindacali via viasottoscritti dal 2004 al 2013 avevano sanato le nullità conseguenti allaviolazione dell’art. 1 L. n. 223/1991, accoglieva la domanda per violazionedei criteri di rotazione e riconosceva alla lavoratrice il danno patrimoniale parialla differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito se avesselavorato nei periodi in cui avrebbe avuto diritto di rientrare al lavoro (pari a6.372,4 ore) e quanto percepito a titolo di integrazione salariale, nonché ildanno non patrimoniale (liquidato in euro 12.924,00) sub specie di dannobiologico, temporaneo e permanente.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame principale interposto dalla società e per l’effetto, rigettato quelloincidentale della lavoratrice, rigettava la domanda di quest’ultima.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) tutti gli accordi successivi alla comunicazione di apertura dellaprocedura di CIGS sono legittimi, dal momento che l’art. 1, co. 8, L. n.223/1991 consente espressamente l’adozione di un accordo successivo;b) contrariamente all’assunto dell’appellante incidentale, le clausole ditutti gli accordi non si riducono a mere clausole di stile, in quanto i criteridi rotazione adottati sono sufficientemente chiari nell’individuare ipoteri ed i limiti dell’imprenditore per la scelta dei dipendenti dasospendere di volta in volta;c) già il primo accordo del 26/07/2004 conteneva gli elementi essenziali,ossia i criteri di scelta, le modalità di rotazione e le ragioni tecnico-organizzative della parziale mancata adozione della rotazione; tutto ilpersonale della struttura sarebbe stato interessato dalla sospensionecon esclusione di coloro con conoscenza della lingua inglese o inpossesso di laura;d) anche gli altri accordi successivi (ad esempio quello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]),del medesimo tenore, ricalcano tali criteri di priorità, specificandoli, eNumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026fra tali criteri quello della fungibilità, anche all’esito di percorsoformativo;e) quindi i lavoratori erano ben individuabili, poiché era possibile verificarela ricorrenza di funzioni simili o sovrapponibili, che rendono fungibili lemansioni tra due o più dipendenti;f) la scelta era altresì condizionata dalle uscite dalla produzione di alcunecommesse FIAT;g) si tratta dunque di criteri che contribuiscono nel loro complesso adelimitare la scelta imprenditoriale, consentendo la valutazione ex antedella legittimità della procedura, in linea con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità;h) la tesi dell’appellante incidentale, secondo cui gli accordi farebberoriferimento ad un unico criterio di scelta, rappresentato dal genericoconcetto di “policompetenza e polivalenza di ciascun dipendenteinteressato”, è infondata, poiché integrabile alla luce dei criteriintegrativi di buona fede e correttezza, che non devono comportare unapprezzabile sacrificio della controparte;i) nel caso in esame non può pretendersi la coartazione eccessiva dellascelta imprenditoriale, che se da un lato deve garantire il rispetto dellatrasparenza e non discriminazione del personale da scegliere dicollocare in CIGS, dall’altro “deve optare entro questi confini, per lesoluzioni che possano maggiormente garantire la possibilità disuperamento della crisi”;j) la procedura era dunque legittima;k) quanto alla fungibilità delle mansioni della lavoratrice con i colleghiAnelli, Cellitti, Magliocchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenutoche la Ferdinandi, nonostante la formale assunzione di infermiera,aveva svolto svariate mansioni in sostituzione o a supporto degli altri,collocati in CIGS per un numero di ore nettamente inferiore al suo;l) in particolare il Tribunale ha affermato che era provato lo svolgimentodi attività di formazione, assegnata formalmente al teste [OSCURATO:PERSONA]; diassente; di attività nel magazzino;Numero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026m) le dichiarazioni testimoniali, però, offrono un quadro complessivodiverso da quello ricostruito dal Tribunale;n) dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è emerso che la lavoratrice erain possesso di competenze, come la conoscenza della lingua francese edi una certa versatilità nello svolgimento di attività diverse, fra le qualiquella formativa di cui si era occupata; “ma tali elementi non sono utilial riscontro in concreto della sussistenza della fungibilità necessaria aporla sul medesimo piano di tutti gli altri colleghi sopra indicati cheillegittimamente sarebbero stati sospesi per molte meno ore rispettoalle sue”;o) “… infatti … non è emerso quanto lamentato né come erano declinati icompiti assegnati alla stessa in relazione a quelli assegnati agli uni eagli altri, atteso che in ricorso si deduce che ella era fungibile con ilSanturro, addetto alle risorse umane; con i lavoratori Pintore e Truini,addetti al servizio acquisti; con il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile dellaprevenzione e sicurezza, con i lavoratori Spaziani, Cellitti, Magliocchetti,Tersigni e Villani, addetti al magazzino … senza però offrire elementideterminativi dell’attività svolta in concreto”;p) nessuno di questi compiti è stato riferito dai testimoni, se non per gliaspetti relativi alla formazione, peraltro non dedotta, non sufficientiquindi a riscontrare la fungibilità “piena” delle mansioni accordate agliuni rispetto alla lavoratrice;q) dalla prova testimoniale si evince solo che la Ferdinandi ha in partesupportato il personale di altri reparti, “ma ciò … non ha consentito diindividuare quantitativamente l’attività che assume di avere svolto nelcomplesso e quindi la fungibilità”.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- L’originario difensore della ricorrente ha rinunziato al mandato ed èstato sostituito dall’avvocato indicato in epigrafe.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/20261.- Nel controricorso la società eccepisce l’inammissibilità del ricorso pernullità della notifica, in quanto nella relata di notifica manca l’attestazione diconformità della procura rilasciata in forma cartacea e notificata in forma dicopia informatica (per immagine) previa sua scansione.L’eccezione è infondata, sia alla luce del principio di diritto affermato daquesta Corte (Cass. sez. un. n. 2077/2024) – secondo cui in caso di ricorsoper cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica,l'allegazione mediante strumenti informatici, al messaggio di posta elettronicacertificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimentonella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato, di una copia,digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, consottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale daldifensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, co. 3, c.p.c., di procura specialeapposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è daritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano adescludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione – siaperché comunque l’eventuale vizio denunziato, attinente al procedimentonotificatorio, deve ritenersi sanato dall’avvenuto tempestivo deposito delcontroricorso (art. 156, ult. co., c.p.c.).2.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1, co. 7 e 8, L. n. 223/1991, 2d.P.R. n. 218/2000, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che:a) prima del 07/06/2011 non vi era stata alcuna comunicazione preventivadei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS;b) le comunicazioni preventive relative alle procedure successive eranoassolutamente generiche in ordine ai criteri in base ai quali individuare idipendenti da sospendere;c) gli accordi sindacali non erano idonei a sanare l’assoluta genericità deicriteri indicati nelle comunicazioni preventive intervenute nelle proceduresuccessive al 07/06/2011 e comunque non potevano sanare l’inesistenza dicomunicazioni preventive, vizio da cui erano affette le procedure antecedential 07/06/2011;d) comunque gli unici accordi che contenevano previsioni sui criteri di sceltaNumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026dei dipendenti da sospendere erano quello del 27/07/2004 e poi quello del13/12/2016, mentre tutti gli altri – nel periodo intermedio fra le due predettedate – non contenevano alcuna previsione al riguardo.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Con riguardo alla censura sub a), la questione è di fatto e, in quanto nontrattata dalla sentenza d’appello, il suo esame avrebbe richiesto la specificaindicazione, da parte della ricorrente, dell’atto processuale nel quale quellaquestione fosse stata posta sin dal primo grado e del motivo di appello sulpunto formulato, nonché della doglianza di mancato esame di quel motivo.Tali oneri non sono stati adempiuti.La sentenza d’appello si fonda sul presupposto di fatto dell’esistenza ditutte le comunicazioni preventive rispetto alle varie procedure di CIGSsusseguitesi negli anni, come peraltro aveva ritenuto il Tribunale nella suasentenza, riportata dalla stesa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 7 ss.).[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo aver ricordato il principio dell’insufficienza diuna comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamentegenerica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione deidipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunquevalutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori dasospendere, aveva esaminato le comunicazioni di avvio delle procedure. Alriguardo, richiamando esattamente precedenti di questa Corte di legittimità,aveva affermato: “… la violazione dell’obbligo della suddetta comunicazionepuò essere sanata dalla sottoscrizione di un accordo sindacale, purché ilcontenuto di tale accordo sia idoneo a soddisfare le stese finalità conoscitivee di esternazione cui sono preordinate le comunicazioni preventive. Tale puòconsiderarsi – diversamente da quanto affermato dalla ricorrente – il verbaledi accordo sindacale del … del … del … del … del … del … Infatti, dalla relativalettura si desume che l’individuazione dei lavoratori da sospendere avrebbeavuto luogo sulla base delle effettive esigenze tecnico-organizzative, tenendoin considerazione prioritariamente i programmi produttivi richiesti dal clienteinteressato. Da tale testo emerge chiaramente la preventiva informazionefornita alle OOSS e alla RSU in ordine all’adozione del criterio della rotazione,con conseguente idoneità della procedura a legittimare il collocamento inNumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026CIGS dei dipendenti” (v. ricorso per cassazione, p. 8).Tale convincimento è stato confermato dalla Corte territoriale, che proprioper tale ragione ha rigettato l’appello incidentale della lavoratrice, il cui primomotivo atteneva appunto all’efficacia sanante riconosciuta dal Tribunale agliaccordi sindacali via via conclusi.La censura sub b) è inammissibile, sia perché attiene ad un apprezzamentodi fatto sul contenuto di quelle comunicazioni di avvio di ciascuna proceduradi CIGS, sollecitando una diversa valutazione interdetta in sede di legittimità(né la ricorrente prospetta vizi di interpretazione di quelle comunicazioni, dafar eventualmente valere in relazione all’art. 1362 ss. c.c.), sia perché non siconfronta con la ratio decidendi, incentrata sull’efficacia in ogni caso sanantericonosciuta agli accordi sindacali via via conclusi.La censura sub c) è inammissibile. In relazione alla prospettata inesistenza– nel processo – della prova di comunicazioni preventive relative alleprocedure di CIGS fino al 07/06/2011 valgono considerazioni analoghe aquelle sopra evidenziate in relazione alla censura sub a). In relazione, poi, alcontenuto e al tenore testuale degli accordi sindacali via via conclusi valgonole stesse considerazioni sopra evidenziate in relazione alla censura sub b).Per analoghe ragioni anche la censura sub d) è inammissibile, sollecitandoa questa Corte una valutazione del contenuto degli accordi sindacali e, quindi,una loro interpretazione in concreto, attività interdette in sede di legittimità,in quanto riservate al giudice di merito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggettodi discussione fra le parti, rappresentato dall’assenza di indicazione dei criteridi scelta nei verbali di accordo successivi al 2004.Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art.348 ter, ult. co., c.p.c.). Peraltro, la ricorrente non ha indicato, come inveceera suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo gradoe quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, né ha allegato edimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 19001/2016).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggettoNumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026di discussione fra le parti, rappresentato dal suo possesso dei requisitisufficienti per la rotazione con preferenza rispetto ai colleghi indicati nelricorso di primo grado, come dimostrato dalla documentazione prodotta ingiudizio ed in particolare dai docc. 12 e 24 allegati al ricorso introduttivo delgiudizio.Il motivo è ammissibile, perché in ordine alla fungibilità delle mansioni ilconvincimento della Corte territoriale è stato diverso e conclusivamenteopposto a quello cui era pervenuto il Tribunale.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Con riguardo al doc. 12, trattasi degli organigrammi aziendali, dei qualituttavia la ricorrente non spiega l’idoneità probatoria e dimostrativa rispettoal fatto decisivo che, a suo dire, sarebbe stato in tal modo rappresentato sulpiano documentale. Sotto questo profilo la censura è inammissibile, laddovela ricorrente omette di dimostrare la decisività di quel mezzo istruttorio (Cassord. n. 23194/2017).Invece, con riguardo al doc. 24, debitamente trascritto dalla ricorrente (v.ricorso per cassazione, p. 50) il motivo è fondato.Trattasi della missiva inviata agli addetti alle risorse umane, che vengonoivi identificati in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. In tale missiva il suoautore ([OSCURATO:PERSONA], responsabile del dipartimento delle risorse umanedella società) non solo si complimenta con entrambi i destinatari per l’ottimoesito dell’audit HSE della struttura societaria sita in Ferentino, ma li invita a“non abbassare la guardia”, con una prospettiva rivolta, dunque, al futuro,che sottintende un pieno coinvolgimento, in quel dipartimento, anche dellaprova della fungibilità delle sue mansioni, considerato che, dallo “storico dilite” riportato dalla stessa Corte territoriale, risulta che la Ferdinandi venneassunta con mansioni di infermiera.Di tale documento e soprattutto del fatto storico ivi rappresentato la Corteterritoriale tace. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, perl’esame e la valutazione di quel fatto, pur sempre da consideraretemporalmente collocato in un periodo ben definito e, quindi, riferito ad unadeterminata procedura di CIGS, salva la verifica – da parte dei Giudici di rinvio– della sua rilevanza probatoria anche in ordine alle ulteriori e successiveNumero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/2026procedure di integrazione salariale.4.- Con il quarto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente denunzia laviolazione degli artt. 132, co. 2, . 4), c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 111, co. 6,Cost. per avere la Corte territoriale compiuto un “errore di sussunzione dellafattispecie concreta e di individuazione dell’esatto diritto applicabile e, dunquedella motivazione in iure” (v. ricorso per cassazione, p. 51).Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.5.- Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 2696 (rectius 2697) c.c. per avere la Corte territorialeritenuto non provata, da parte della lavoratrice, la fungibilità “piena” delle suemansioni con quelle degli altri lavoratori indicati in ricorso, attribuendo in talmodo alla lavoratrice l’onere della prova invece spettante alla società, cheaveva l’onere di dimostrare le ragioni per le quali la Ferdinandi non fosse statadestinataria della rotazione, come invece era avvenuto per gli altri dipendentirispetto ai quali ella era certamente fungibile.Il motivo è infondato.Sul riparto dell’onere della prova, in via di principio questa Corte haaffermato che da un accordo aziendale che preveda il rientro in servizio deidipendenti posti in cassa integrazione guadagni in attuazione di un criterio dirotazione, nei limiti della compatibilità con le esigenze organizzative eproduttive aziendali, deriva un vero e proprio diritto soggettivo in capo ailavoratori e in giudizio sui medesimi grava l'onere di provare la ricorrenzadelle condizioni di fungibilità e intercambiabilità delle loro mansioni con quelledei lavoratori inizialmente non sospesi, mentre la sussistenza di ostacoli,ricollegabili alle esigenze tecnico-organizzative e professionali, cheimpediscano l'attuazione della rotazione, costituisce l'oggetto di un'eccezionein senso stretto che deve essere sollevata dal datore di lavoro, sul qualeincombe la relativa prova (Cass. n. 2468/2000; Cass. n. 308/2000; Cass. n.2798/1999; Cass. n. 1684/1999; Cass. n. 12646/1998; Cass. n. 5629/1998;Cass. n. 6103/1992).La Corte territoriale si è esattamente attenuta a questo principio di dirittoe pertanto sul punto va esente da censura.Numero registro generale 22091/2022Numero sezionale 2509/2026Numero di raccolta generale 20645/2026Data pubblicazione 18/06/20266.- I Giudici di rinvio regoleranno le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il quinto, dichiarainammissibile il secondo ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione almotivo accolto, nonché per la regolazione delle spese anche del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data20/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]