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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13646/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAelato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Bologna disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il , quale ha dedotto la violazione di legge; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena anche nel caso di aumento per la riconosciuta continuazione; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAelato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39420/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Bologna disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso il suddetto imputato il , quale ha dedotto la violazione di legge; ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena anche nel caso di aumento per la riconosciuta continuazione; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris