CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; r lette/sentite le conclusioni del PG egt4.- d2A-soorr 9(4..9- (Ad*) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 04/02/2014 al 21/07/2015, per il reato di cui agli artt. 110, 513 bis c.p. 2. Il ricorso si fonda sulla violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla condizione di applicabilità della causa ostativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è meritevole di accoglimento. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo l'anzidetto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Deve, inoltre, considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negatiyo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638). Al riguardo, giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione - atteso che, a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., il dolo o la colpa grave, idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dare causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà -, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte di appello ha attribuito al Cosmo a titolo di colpa grave ostativa il silenzio serbato nell'interrogatorio di garanzia, e, tenuto conto della natura dell'addebito e del fatto che, a fronte della contestazione di condotte violente e/o minacciose influenti sulla aggiudicazione dei lavori, il Cosmo ha rinunciato a fornire apporti e delucidazioni, a dare spiegazioni, sulla base dei dati necessariamente in suo possesso, documentali e fattuali, volti a smentire il suo apporto ad accordi collusivi e soprattutto a contrastare la tesi di accusa di un sistema di aggiudicazione degli appalti prescindente da corrette logiche di mercato e correlato invece al collocarsi della ditta in un contesto di criminalità organizzata. Osserva la Corte: è pur vero che, come affermato da questa Suprema Corte, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex multis Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). Tuttavia si osserva che si osserva che, a seguito del d. Igs.188/2021, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE n. 2016/343, relativa anche al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è stato modificato l'art. 314 cod. proc. pen. il quale ora stabilisce che "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". L'esercizio della facoltà di non rispondere non può più, pertanto, costituire comportamento colposo ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di