CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 17 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Palermoha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e dichiaratoinammissibile quella di detenzione domiciliare, presentate dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale di sorveglianza ha dichiararlo inammissibile l'istanza didetenzione domiciliare per i limiti di pena e respinto l'istanza di affidamento inprova formulando un giudizio di elevata pericolosità del ricorrente, ricavato dallamisura di prevenzione cui è stato sottoposto, dalla misura cautelare in atto,nonché dai numerosi precedenti penali, pericolosità non contenibile medianteuna misura così ampia come quella nell'affidamento.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che il Tribunale non ha valutato l'istanza di affidamento in casi particolaridi cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, o quella di detenzione domiciliarepresso la comunità terapeutica, che era contenuta nella memoria depositata. IlTribunale ha l'obbligo di pronunciarsi anche sulle richieste subordinate introdottein corso di procedura.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’accoglimento del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitonell ’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge chel’istanza originaria di misura alternativa è stata presentata il 18 luglio 2025, recail timbro con dicitura “pervenuto in cancelleria tramite posta elettronica” conintestazione del Tribunale, ed in essa si chiedeva affidamento in prova ex art. 47e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.Poi nel fascicolo trasmesso dal giudice del merito si rinviene memoria del 31ottobre 2025 dove è aggiunta l’ulteriore istanza di affidamento in casi particolariex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, con un timbro, parzialmente illeggibile, chereca la data del 31 ottobre 2025.Dala lettura degli atti successivi emerge che il Tribunale ha svolto istruttoriaanche sulla domanda di affidamento in casi particolari. (v. richieste informazionialla [OSCURATO:PERSONA] di Sciacca del 9 settembre 2025), e le memoriesuccessive, compresa quella allegata al ricorso, si soffermano sulla comunitàpresso la quale svolgere eventualmente l’affidamento ex art. 94.L’ordinanza impugnata non contiene, però, una specifica motivazione suldiniego delle istanze proposte in corso di procedimento, ma soltanto su quelleoriginarie.La mancata valutazione delle memorie in cui esse erano state chieste, purnon integrando, di per sé, nullità del provvedimento impugnato, può influire sullacorrettezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020,Cilio, Rv. 279578: L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determinaalcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cuiamb i t o s ono s t a t e e sp r e s se l e r ag i on i d i f e n s i v e ; c on f o rm iSez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5,n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600), purché i temi del documentoo della memoria pretermessa abbiano una idoneità scardinante (Sez. 5, n. 17798del 22/03/2019, C., Rv. 276766), come avviene nel caso in esame in cui lamancata valutazione delle memorie ha comportato la mancata valutazione diun’istanza di misura alternativa che è sottoposta a limiti di pena da espiare, epresupposti di applicabilità, diversi da quelle su cui si è pronunciato il giudice delmerito.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.2. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.