CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di parziale riforma di quella del Tribunale di Messina del 26.03.2019, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 7 e 2 seXies cod. strada, commesso in Messina il 10.01.2015. Sono state altresì applicate le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:- al mancato avviso ex art. 114 disp att cpp in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7;- alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen; alla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Le censure sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato correttamente e richiamto il consolidato principio di diritto secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01). Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico anche sotto il profilo della dosimetria della pena e del trattamento sanzionatorio ( fol 4 e 5). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro