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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06676/2023

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nunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33075/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO il P ERSEO G.E.I.E.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] R EGISTRO 76R24 H501 P) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D13 F158 J), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66. - CONTRORICORRENTE – NONCHÈ M ANZO G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50R27 D621 M) - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 621/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 aprile 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bisdisp. att., secondo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo sugli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le pronunce nn. 855/1/2016 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20111T017581000) e 120/3/2017 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta anche suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20141T005736000), della Commissione tributaria provinciale di Firenze, nonché su quello proposto da il Perseo G.E.I.E. contro la pronuncia n. 619/3/2017 concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20131T015018000), accoglieva l’appello della contribuente ed, in riforma della pronuncia impugnata n. 619/3/2017, dichiarava non dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 2013T015018000, emesso in relazione alla compravendita immobiliare intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (venditore) ed il Perseo G.E.I.E., rigettando, invece, gli appelli proposti dall’Agenzia contro le altre due sentenze, sempre relative alle medesime imposte liquidate in relazione ad altre due vendite immobiliari a favore del citato Gruppo;

2. l’Agenzia delle E ntrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] ed il Perseo G.E.I.E. tramite posta elettronica in data 4 novembre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione; 3.il Perseo G.E.I.E. resisteva con controricorso notificato il 13 dicembre 2019 e, poi, con nota del 9 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista, con riserva di depositare nei termini di legge copia della domanda e della documentazione attestante i versamenti dovuti o della prima rata; [OSCURATO:PERSONA] :

4. la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’esito dell’eventuale definizione agev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33075/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO il P ERSEO G.E.I.E.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] R EGISTRO 76R24 H501 P) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D13 F158 J), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66. - CONTRORICORRENTE – NONCHÈ M ANZO G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50R27 D621 M) - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 621/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 aprile 2019 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bisdisp. att., secondo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo sugli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le pronunce nn. 855/1/2016 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20111T017581000) e 120/3/2017 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta anche suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20141T005736000), della Commissione tributaria provinciale di Firenze, nonché su quello proposto da il Perseo G.E.I.E. contro la pronuncia n. 619/3/2017 concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20131T015018000), accoglieva l’appello della contribuente ed, in riforma della pronuncia impugnata n. 619/3/2017, dichiarava non dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 2013T015018000, emesso in relazione alla compravendita immobiliare intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] (venditore) ed il Perseo G.E.I.E., rigettando, invece, gli appelli proposti dall’Agenzia contro le altre due sentenze, sempre relative alle medesime imposte liquidate in relazione ad altre due vendite immobiliari a favore del citato Gruppo; 2. l’Agenzia delle E ntrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] ed il Perseo G.E.I.E. tramite posta elettronica in data 4 novembre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione; 3.il Perseo G.E.I.E. resisteva con controricorso notificato il 13 dicembre 2019 e, poi, con nota del 9 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista, con riserva di depositare nei termini di legge copia della domanda e della documentazione attestante i versamenti dovuti o della prima rata; [OSCURATO:PERSONA] : 4. la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 5. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’esito dell’eventuale definizione agev
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