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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12389/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •

1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè del tutto genericamente proposto: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, con conseguente riduzione della pena, nonostante la confessione dell'imputato e il generale comportamento meritevole.

Ed invece, a prescindere dal fatto che l'ammissione di colpevolezza non implica automatico riconoscimento del beneficio, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha più volte messo in risalto, da un lato, l'allarmante certificato penale del ricorrente, dedito a furti come quello in contestazione e, d'altra parte, che la condotta posta in essere dall'imputato è particolarmente grave, trattandosi di furto organizzato da tre persone con violenza sulle cose (è stata spaccata la porta a vetri di ingresso del supermercato).

2. Considerato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

3. Considerato, altresì, che è legittimo addirittura anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv. 271454), come apparso nel caso di specie, data la chiarezza della piattaforma probatoria (composta da videoriprese e testimonianze oculari).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè del tutto genericamente proposto: si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, con conseguente riduzione della pena, nonostante la confessione dell'imputato e il generale comportamento meritevole. Ed invece, a prescindere dal fatto che l'ammissione di colpevolezza non implica automatico riconoscimento del beneficio, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha più volte messo in risalto, da un lato, l'allarmante certificato penale del ricorrente, dedito a furti come quello in contestazione e, d'altra parte, che la condotta posta in essere dall'imputato è particolarmente grave, trattandosi di furto organizzato da tre persone con violenza sulle cose (è stata spaccata la porta a vetri di ingresso del supermercato). 2. Considerato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3. Considerato, altresì, che è legittimo addirittura anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 35703 del 5/4/2017, Lucaioli, Rv. 271454), come apparso nel caso di specie, data la chiarezza della piattaforma probatoria (composta da videoriprese e testimonianze oculari). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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