Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1982

Cassazione n. 40826/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1982 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Piggianelli) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione vizi di motivazione, senza alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consigli e stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1982 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Piggianelli) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione vizi di motivazione, senza alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli e stensore
Sentenza Cassazione n. 40826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris