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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38193/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2022 la Corte d'Appello di Bari, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da MANGIONE Vincenzo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che l'eterogeneità dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi non consentono di affermare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2022 la Corte d'Appello di Bari, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da MANGIONE Vincenzo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che l'eterogeneità dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi non consentono di affermare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGIONE Vincenzo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris