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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20512/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Catania f visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. /777.7777- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'ar11.671 cod. proc. pen. e diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai delitti da lui commessi, per i quali è stato condannato con la sentenza in data 17 luglio 2013 della Corte di appello di Catania e con la sentenza in data 25 marzo 2015 della Corte di assise di appello di Catania. 2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico e articolato motivo.

2.1. In particolare egli lamenta, ai sensi delll'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli iartt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché il vizio di motivazione cori riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della disciplina prevista dalle citate disposizioni di legge ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2.Inoltre, il ricorrente censura la decisione impugnata anche per avere fatto richiamo ad una giurisprudenza, ormai superata, per escludere la unicità del disegno criminoso tra i reati per i quali egli è stato condannato con le sentenze sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto,

2. Invero, oggetto del presente procedimento è la richiesta avanzata dal Platania, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con la sentenza in data 17 luglio 2013 della Corte di appello di Catania e con la sentenza in data 25 marzo 2015 della Corte di assise di appello di Catania.In particolare, con la prima, il ricorrente è stato condannato per violazione degli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. peri., 74, commi :I, 2 e 3 del d.P.R. 309/90 e 7 1.309/91, 73, commi 1, 4 e 6 del d.P.R. 309/90 nonché 2, 4 e 7 1.895/1967, reati da lui commessi dal luglio 2008 sino al marzo 2011 in Catania e luoghi limitrofi; con la seconda sentenza, il Platania è stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio aggravato (anche ai sensi dell' art.7 1.203/91) commesso in Catania il giorno 6 marzo 2010.

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la prima condanna ha riguardato, tra l'altro, la sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso denominata 'clan Cappello', a sua volta suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania tra cui la squadra dei 'Carateddu' costituita anche per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, ivi compresi omicidi perpetrati al fine di mantenere il controllo sul territorio.

La seconda condanna è invece relativa all' omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso dal ricorrente (in concorso con gli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione del ricorrenti e dei coimputati alla associazione mafiosa sopra indicata e per agevolarne l'attività.

Le citate decisioni, secondo il condannato, confermano che egli si era preventivamente rappresentato ed aveva unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, tra cui anche l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso nel medesimo periodo di permanenza dell'associazione di stampo mafioso, nello stesso territorio ed al fine di agevolarne l'attività.

Sostiene, quindi, il Platania che ricorrono tutte le condizioni per il riconoscimento della continuazione tra i due delitti in questione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 4.

La Corte di assise di appello di Catania ha, invece, respinto la domanda di Platania osservando che l'omicidio del Tucci - come confermato dalle relative sentenze di primo e di secondo grado che avevano dato rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - era stato deciso ed eseguito in quanto il predetto era ritenuto un confidente delle forze dell'ordine e perché egli si era appropriato dli 15.000 euro (provento di spaccio di sostanze stupefacenti) appartenente a [OSCURATO:PERSONA], somma della quale il Tucci era venuto in possesso grazie all'attività di addetto alla contabilità degli incassi legati al traffico degli stupefacenti posto in essere dall'associazione mafiosa.4.1.

Con l'ordinanza impugnata, quindi, è stato osservato che l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] - sebbene strumentale agli interessi dell'associazione mafiosa - era un fatto estemporaneo proprio perché determinato da una occasione e da esigenze del tutto contingenti e non già rientrante nel programma criminoso iniziale del sodalizio criminale 'Cappello - Carateddu'.

5. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato di omicidio aggravato (ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e la condotl:a di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 9/11/2017, Giglia, Rv. 271984).

5.1. E' agevole constatare che, nel caso di specie, la circostanza che il Tucci sarebbe divenuto un confidente delle forze di polizia e avrebbe fatto suoi i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente essere programmata nel momento dell'ingresso del Platania nel sodalizio mafioso trattandosi, come correttamente evidenziato dalla Corte catanese, di fatti del tutto contingenti legati ad un comportamento non prevedibile della vittima che si è ritenuto di dovere punire mediante la sua eliminazione fisica.

Al riguardo va ribadito che il ricorrente, in sostanza, lamenta l'adesione della Corte di assise di appello ad una giurisprudenza superata senza lamentare l'omessa valutazione od il travisamento di elementi probatori a conferma della richiesta continuazione.

6. In ogni caso il richiamo, operato nel ricorso, ad una successiva giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi del condannato ed ignorata dal giudice dell'esecuzione non è condivisibile.

6.1. Infatti, la citata sentenza n.7452/2020 di questa Corte - nell'accogliere il ricorso della pubblica accusa - ha confermato il principio secondo cui la nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l'oggettività del reato e che, inoltre, nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa".

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del Platania al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 aprile 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Catania f visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. /777.7777- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'ar11.671 cod. proc. pen. e diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai delitti da lui commessi, per i quali è stato condannato con la sentenza in data 17 luglio 2013 della Corte di appello di Catania e con la sentenza in data 25 marzo 2015 della Corte di assise di appello di Catania. 2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico e articolato motivo. 2.1. In particolare egli lamenta, ai sensi delll'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli iartt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché il vizio di motivazione cori riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento della disciplina prevista dalle citate disposizioni di legge ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2.Inoltre, il ricorrente censura la decisione impugnata anche per avere fatto richiamo ad una giurisprudenza, ormai superata, per escludere la unicità del disegno criminoso tra i reati per i quali egli è stato condannato con le sentenze sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, 2. Invero, oggetto del presente procedimento è la richiesta avanzata dal Platania, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con la sentenza in data 17 luglio 2013 della Corte di appello di Catania e con la sentenza in data 25 marzo 2015 della Corte di assise di appello di Catania.In particolare, con la prima, il ricorrente è stato condannato per violazione degli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. peri., 74, commi :I, 2 e 3 del d.P.R. 309/90 e 7 1.309/91, 73, commi 1, 4 e 6 del d.P.R. 309/90 nonché 2, 4 e 7 1.895/1967, reati da lui commessi dal luglio 2008 sino al marzo 2011 in Catania e luoghi limitrofi; con la seconda sentenza, il Platania è stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio aggravato (anche ai sensi dell' art.7 1.203/91) commesso in Catania il giorno 6 marzo 2010. 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la prima condanna ha riguardato, tra l'altro, la sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso denominata 'clan Cappello', a sua volta suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania tra cui la squadra dei 'Carateddu' costituita anche per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, ivi compresi omicidi perpetrati al fine di mantenere il controllo sul territorio. La seconda condanna è invece relativa all' omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso dal ricorrente (in concorso con gli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione del ricorrenti e dei coimputati alla associazione mafiosa sopra indicata e per agevolarne l'attività. Le citate decisioni, secondo il condannato, confermano che egli si era preventivamente rappresentato ed aveva unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, tra cui anche l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso nel medesimo periodo di permanenza dell'associazione di stampo mafioso, nello stesso territorio ed al fine di agevolarne l'attività. Sostiene, quindi, il Platania che ricorrono tutte le condizioni per il riconoscimento della continuazione tra i due delitti in questione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. 4. La Corte di assise di appello di Catania ha, invece, respinto la domanda di Platania osservando che l'omicidio del Tucci - come confermato dalle relative sentenze di primo e di secondo grado che avevano dato rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - era stato deciso ed eseguito in quanto il predetto era ritenuto un confidente delle forze dell'ordine e perché egli si era appropriato dli 15.000 euro (provento di spaccio di sostanze stupefacenti) appartenente a [OSCURATO:PERSONA], somma della quale il Tucci era venuto in possesso grazie all'attività di addetto alla contabilità degli incassi legati al traffico degli stupefacenti posto in essere dall'associazione mafiosa.4.1. Con l'ordinanza impugnata, quindi, è stato osservato che l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] - sebbene strumentale agli interessi dell'associazione mafiosa - era un fatto estemporaneo proprio perché determinato da una occasione e da esigenze del tutto contingenti e non già rientrante nel programma criminoso iniziale del sodalizio criminale 'Cappello - Carateddu'. 5. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra il reato di omicidio aggravato (ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e la condotl:a di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 9/11/2017, Giglia, Rv. 271984). 5.1. E' agevole constatare che, nel caso di specie, la circostanza che il Tucci sarebbe divenuto un confidente delle forze di polizia e avrebbe fatto suoi i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] non poteva certamente essere programmata nel momento dell'ingresso del Platania nel sodalizio mafioso trattandosi, come correttamente evidenziato dalla Corte catanese, di fatti del tutto contingenti legati ad un comportamento non prevedibile della vittima che si è ritenuto di dovere punire mediante la sua eliminazione fisica. Al riguardo va ribadito che il ricorrente, in sostanza, lamenta l'adesione della Corte di assise di appello ad una giurisprudenza superata senza lamentare l'omessa valutazione od il travisamento di elementi probatori a conferma della richiesta continuazione. 6. In ogni caso il richiamo, operato nel ricorso, ad una successiva giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi del condannato ed ignorata dal giudice dell'esecuzione non è condivisibile. 6.1. Infatti, la citata sentenza n.7452/2020 di questa Corte - nell'accogliere il ricorso della pubblica accusa - ha confermato il principio secondo cui la nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l'oggettività del reato e che, inoltre, nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa". 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del Platania al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2022. I
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