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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 41425/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanzadel14 luglio 202 5 il Tribunale di Trani , in funzione di giudice del riesame respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di seq ue stro preventivod’urgenza disposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 18 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatoper il reato di cui agli artt.110, 61 n. 2, 512 - bis cod. pen. e 81, 110, 61 n.2, 56, 640 - bis cod. pen. 2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:

2.1. nell’istanza di riesame era stato e videnziato che tutti gli elementi probatori raccolti dalla Polizia giudiziaria erano stati illegittimamente acquisiti, in quanto consistevano nelle sommarie informazioni testimoniali dei lavoratori per i quali, già all’epoca della loro escussione, era nota alle autorità di polizia giudiziaria delegata la posizione di indagati per il delitto di cui agli artt. 56,640-bis cod. pen., nonché di delitto connesso e collegato a quello di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto, a fronte dell’apprensione della notizia di reato da parte dell’ispettorato INPS circa il passaggio -ritenuto sospetto-di 46 lavoratori dalla [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestita dall’indagato, alcuni di questi erano stati sentiti proprio al fine di appurare la fittizietà del rapporto di lavoro posto inessere; la motivazione del Tribunale del riesame sul punto era illogica , in quanto aveva affermato che non vi erano elementi in base ai quali si potesse ritenere che i lavoratori, escussi nel maggio 2025, dovessero essere sentiti nella qualità di indagati, confermando l’ipotesi difensiva secondo la quale la notizia di reato era da individuare nella nota trasmessa dall’INPS il 19 marzo 2025, per cui già a quella data vi era il fondato sospettocha i 38 lavoratori segnalati da INPS avrebbero potuto essere concorrenti nel reato di truffa aggravata ai danni delloStato; 2.2 premesso che al capo 1) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere fittiziamente acquisito il ruolo di socio ed amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., acquisendo denaro ed utilità per la gestione da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a quest’ultimo l’elusione di disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la difesa aveva eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si presentava come mera trasformazione della forma di impresa, derivante da omonima società di persone attiva fin dal 2019; a fronte di tale censura, il tribunale non aveva svolto alcun tipo di ragionamento ermeneutico, limitandosi a riproporre il contenuto delle dichiarazioni dei soggetti ascoltati a sommarie informazione testimoniali e non prendendo in considerazione in alcun modo la preesistenza di ditta individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA], né la effettiva e consistente produttività di reddito della medesima, preesistente rispetto al tempus commissi delictidella fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893- 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art.605 cod. proc. pen. , lett. e) (v., per tutte: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).

1.1.1. Nel caso di specie, il T ribunale , utilizzando la discrezionalità conferitagli nell’assegnazione della qualifica dei dichiaranti riteneva che contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di gravame tali propalazioni risultavano utilizzabili dato che, nel momento in cui iquattordici lavoratori sono stati escussi, a carico di nessuno di loro erano emersi elementi probatori tali da far ritenere che dovessero essere sentiti come indagati, essendovi solo indizi generici di un sistema truffaldino perpetrato in danno dell’INPS da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 dell’ordinanza impugnata).

Non essendo censurabile nella materia della cautela reale il vizio di motivazione, il Collegio non può che limitarsi a rilevare che il Tribunale ha esercitato il suo potere decisionale e –sulla base degli atti all’epoca disponibili – ha ritenuto che a carico dei dichiaranti, all’epoca della loro escussione,non fossero emersi di reità.

Conseguentemente, il provvedimento non appare illegittimo in quanto, in punto di valutazione del compendio dichiarativo e di assegnazione ai dichiaranti della qualifica di testimoni semplici piuttosto che indagati di reato connesso manifesta l’esercizio diun potere discrezionale-valutativo in coerenza con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.

1.1.2. Peraltro, il primo motivo di ricorso non si confront a con la parte dell’ordinanza nella quale si afferma che seppure si ritenessero inutilizzabili le dichiarazioni dei lavoratori indicati nell’atto di gravame, “resterebbero pur sempre le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idonee in ogni caso a costituire adeguato supporto probatorio alla tesi patrocinata dall’accusa” (pag.13 dell’ordinanza impugnata ) .

Atale proposito, si deve rilevare che “n el giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd.

"prova di resistenza", valutando se, espunte le proveinutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata” (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023 , Stretti,Rv. 285533-01).

1.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, come osservato dal Procuratore generale, nonpare potersi tacciare di illogicità la motivazione che ha ritenuto recessive, rispetto a tali dati, le deduzioni difensive volte a giustificare con una riorganizzazione aziendale dovuta a ragioni fiscali la creazione della società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in concomitanza con il passaggio dei lavoratori dalle ditte riferibili al [OSCURATO:PERSONA] a quella del ricorrente.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanzadel14 luglio 202 5 il Tribunale di Trani , in funzione di giudice del riesame respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di seq ue stro preventivod’urgenza disposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 18 giugno 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatoper il reato di cui agli artt.110, 61 n. 2, 512 - bis cod. pen. e 81, 110, 61 n.2, 56, 640 - bis cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 2.1. nell’istanza di riesame era stato e videnziato che tutti gli elementi probatori raccolti dalla Polizia giudiziaria erano stati illegittimamente acquisiti, in quanto consistevano nelle sommarie informazioni testimoniali dei lavoratori per i quali, già all’epoca della loro escussione, era nota alle autorità di polizia giudiziaria delegata la posizione di indagati per il delitto di cui agli artt. 56,640-bis cod. pen., nonché di delitto connesso e collegato a quello di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto, a fronte dell’apprensione della notizia di reato da parte dell’ispettorato INPS circa il passaggio -ritenuto sospetto-di 46 lavoratori dalla [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestita dall’indagato, alcuni di questi erano stati sentiti proprio al fine di appurare la fittizietà del rapporto di lavoro posto inessere; la motivazione del Tribunale del riesame sul punto era illogica , in quanto aveva affermato che non vi erano elementi in base ai quali si potesse ritenere che i lavoratori, escussi nel maggio 2025, dovessero essere sentiti nella qualità di indagati, confermando l’ipotesi difensiva secondo la quale la notizia di reato era da individuare nella nota trasmessa dall’INPS il 19 marzo 2025, per cui già a quella data vi era il fondato sospettocha i 38 lavoratori segnalati da INPS avrebbero potuto essere concorrenti nel reato di truffa aggravata ai danni delloStato; 2.2 premesso che al capo 1) veniva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere fittiziamente acquisito il ruolo di socio ed amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., acquisendo denaro ed utilità per la gestione da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a quest’ultimo l’elusione di disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la difesa aveva eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si presentava come mera trasformazione della forma di impresa, derivante da omonima società di persone attiva fin dal 2019; a fronte di tale censura, il tribunale non aveva svolto alcun tipo di ragionamento ermeneutico, limitandosi a riproporre il contenuto delle dichiarazioni dei soggetti ascoltati a sommarie informazione testimoniali e non prendendo in considerazione in alcun modo la preesistenza di ditta individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA], né la effettiva e consistente produttività di reddito della medesima, preesistente rispetto al tempus commissi delictidella fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893- 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cuiall’art.605 cod. proc. pen. , lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). 1.1.1. Nel caso di specie, il T ribunale , utilizzando la discrezionalità conferitagli nell’assegnazione della qualifica dei dichiaranti riteneva che contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di gravame tali propalazioni risultavano utilizzabili dato che, nel momento in cui iquattordici lavoratori sono stati escussi, a carico di nessuno di loro erano emersi elementi probatori tali da far ritenere che dovessero essere sentiti come indagati, essendovi solo indizi generici di un sistema truffaldino perpetrato in danno dell’INPS da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13 dell’ordinanza impugnata). Non essendo censurabile nella materia della cautela reale il vizio di motivazione, il Collegio non può che limitarsi a rilevare che il Tribunale ha esercitato il suo potere decisionale e –sulla base degli atti all’epoca disponibili – ha ritenuto che a carico dei dichiaranti, all’epoca della loro escussione,non fossero emersi di reità. Conseguentemente, il provvedimento non appare illegittimo in quanto, in punto di valutazione del compendio dichiarativo e di assegnazione ai dichiaranti della qualifica di testimoni semplici piuttosto che indagati di reato connesso manifesta l’esercizio diun potere discrezionale-valutativo in coerenza con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità. 1.1.2. Peraltro, il primo motivo di ricorso non si confront a con la parte dell’ordinanza nella quale si afferma che seppure si ritenessero inutilizzabili le dichiarazioni dei lavoratori indicati nell’atto di gravame, “resterebbero pur sempre le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], idonee in ogni caso a costituire adeguato supporto probatorio alla tesi patrocinata dall’accusa” (pag.13 dell’ordinanza impugnata ) . Atale proposito, si deve rilevare che “n el giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le proveinutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata” (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023 , Stretti,Rv. 285533-01). 1.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, come osservato dal Procuratore generale, nonpare potersi tacciare di illogicità la motivazione che ha ritenuto recessive, rispetto a tali dati, le deduzioni difensive volte a giustificare con una riorganizzazione aziendale dovuta a ragioni fiscali la creazione della società [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. in concomitanza con il passaggio dei lavoratori dalle ditte riferibili al [OSCURATO:PERSONA] a quella del ricorrente. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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