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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02400/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; considerato che con l'unico motivo di ricorso è stata prospettata la violazione della legge penale per non avere la sentenza impugnata concesso le attenuanti generiche (già riconosciute dal primo Giudice) con giudizio di prevalenza, segnatamente alla luce della contestata recidiva qualificata, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia già escluso la compatibilità del divieto di prevalenza di più circostanze (quali quelle di cui agli artt. 89 e 116, comma 2, cod. pen.) rispetto alla recidiva qualificata; ritenuto che, sul punto, era già inammissibile il gravame che conteneva asserti del tutto generici (in particolare, l'apodittico riferimento alla relativa gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato) e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38633 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; considerato che con l'unico motivo di ricorso è stata prospettata la violazione della legge penale per non avere la sentenza impugnata concesso le attenuanti generiche (già riconosciute dal primo Giudice) con giudizio di prevalenza, segnatamente alla luce della contestata recidiva qualificata, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia già escluso la compatibilità del divieto di prevalenza di più circostanze (quali quelle di cui agli artt. 89 e 116, comma 2, cod. pen.) rispetto alla recidiva qualificata; ritenuto che, sul punto, era già inammissibile il gravame che conteneva asserti del tutto generici (in particolare, l'apodittico riferimento alla relativa gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato) e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38633 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 02400/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris