CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto tentato di furto aggravato, e letta la memoria del difensore dell'imputata che reitera e ribadisce le ragioni di ricorso, chiedendo di valutarlo ammissibile e che venga trattato dinanzi a diversa Sezione; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug