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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40953/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLOdi BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 aprile 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLOdi BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 aprile 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].; - che il ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa verifica da parte della Corte di appello della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non indicando il ricorrente quale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 40953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris