CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno, giudicando quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 2, sentenza n. 8472 del 2020), riformava — quanto alla pena che riduceva in quella di mesi sette e giorni dieci di reclusione - la sentenza del 26 maggio 2017 del Tribunale di Campobasso che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 (capo U) e 496 cod. pen. (capo V) alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione. In particolare, Bevilacqua era stato condannato dal Tribunale di Campobasso per entrambi i suddetti reati, insieme ad altri imputati, per aver, quale candidato allo svolgimento dell'esame per la patente di guida presso la Motorizzazione di Campobasso, conseguito il positivo svolgimento dello stesso, facendosi sostituire da persona rimasta ignota e falsificando i documenti per la partecipazione all'esame. La Corte di cassazione, adita dal Bevilacqua e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], aveva qualificato i capi G) e U) della rubrica, ascritti rispettivamente al Vasile e al Bevilacqua, come violazione dell'art. 1 della I. n. 475 del 1925 e aveva annullato con rinvio la sentenza di primo grado limitatamente a tali capi per la determinazione della pena. In motivazione, la Corte di cassazione aveva rilevato che rientrava nella previsione del reato di cui all'articolo 1 della legge 19 aprile 1925 numero 475 che sanziona la condotta di chi, "in esami o concorsi prescritti (...) peri! rilascio di (...) patenti (...) presenta come propri (...) lavori che siano opera di altri" e costituisce disciplina speciale rispetto ad entrambe le fattispecie contestate esaurendo il disvalore penale di entrambe le condotte di truffa e falso; e che nel caso di specie, la contestazione articolata riguardava proprio la messa in opera di una serie di falsi finalizzati alla realizzata presentazione di soggetti compiacenti che si sono spacciati per i ricorrenti; contestazione - questa - che entrava nel fuoco della previsione speciale proprio in ragione della individuazione di elementi tipici di tempo e di luogo (gli esami per il rilascio di patenti) e di modo (la presentazione di elaborati opera di altri soggetti). La Corte di appello in sede di rinvio, quanto al Bevilacqua, rideterminava la pena base sub U) in quella di sette mesi di reclusione, mantenendo fermo l'aumento a titolo di continuazione di dieci giorni di reclusione per il capo V). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Suprema Corte aveva riqualificato anche la fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. all'interno di un'unica violazione dell'art. 1 L. n. 475 del 1925. Pertanto, va eliminato l'aumento di pena per tale fattispecie. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. e all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. In primo grado erano state riconosciute le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante. Pertanto, una volta riqualificato il fatto e venuta meno l'aggravante contestata (che in ogni caso non riguardava il reato ritenuto più grave) la Corte di appello doveva applicare la riduzione della pena. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 1 I. n. 475 del 1925 Il fatto era stato ricostruito dal Tribunale in termini di tentativo e di tale accertamento la Corte di appello non ha tenuto conto ai fini della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha presentato una memoria di replica ribadendo la fondatezza delle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che il dispositivo riguardava per Bevilacqua - quanto alla riqualificazione giuridica dei fatti - il solo capo U) (originariamente contestato come truffa). Secondo l'orientamento prevalente di legittimità, in caso di annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione, l'eventuale contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza rescissoria sull'oggetto della rimessione non può essere risolto ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, ma il giudice del rinvio deve procedere all'interpretazione complessiva del provvedimento (Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, Rv. 251402), valorizzando anche la motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, Rv. 253835). Ebbene, anche esaminando la motivazione della sentenza di annullamento, si evince chiaramente che la Corte di cassazione ha limitato - come indicato nel dispositivo - per Bevilacqua la riqualificazione dei fatti al solo capo U). La ipotesi di truffa contestata al ricorrente aveva ad oggetto la sostituzione del falso candidato nella prova tecnica e in tal senso la fattispecie veniva ad integrare la fattispecie speciale prevista dall'art. 1 della legge n. 475 del 1925, che punisce la falsa attribuzione di lavori altrui, al fine di garantire la genuinità dell'elaborato che deve essere esaminato dai componenti la commissione incaricata della valutazione al fine di accertare il possesso. La Suprema Corte, quando ha affermato in motivazione che le fattispecie/di, e' falso e truffa venivano ad essere assorbite in tale fattispecie speciale, si rife4see soltanto alla suddetta tipologia di falso (la falsa attribuzione di lavori altrui) contenuta nella contestazione del capo U), e non a quella di cui all'art. 496 cod. pen. contestata al capo V), relativa alle false dichiarazioni sulla identità personale. Ipotesi quest'ultima che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto costituire un'autonoma fattispecie di falso (Sez. 5, n. 6297 del 16/05/1985, Rv. 169907, in tema di falsità sui requisiti per essere ammessi all'esame per conseguire la patente di guida). 3. Quanto alla determinazione della pena, escluso che il reato sia da ritenersi unico, il motivo risulta comunque precluso in questa sede, posto che la statuizione censurata (il giudizio di bilanciamento tra circostanze) risultava presente già nel giudizio di primo grado e il ricorrente non ha dedotto con il ricorso di aver specificatamente sottoposto tale punto con l'appello (tra tante, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 4. Preclusa è anche la questione della riduzione della pena per l'ipotesi tentata, in quanto sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, rendendo la relativa decisione irrevocabile (così la sentenza: "Pur risultando possibile - rispetto a tale fattispecie criminosa ipotizzare la configurabilità del tentativo qualora il soggetto agente ponga in essere - con giudizio "ex ante" - atti caratterizzati dalla loro idoneità ed univocità rispetto alla produzione dell'evento voluto (Sez. 6, Sentenza n. 9489 del 22/02/1995 Rv. 202286 - 01), nel caso di specie deve ritenersi sussistere fattispecie consumata proprio in ragione del fatto che la condotta risulta essere stata interamente svolta tanto da risultare accertata la presentazione di persona diversa rispetto all'interessato a sostenere l'esame"). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore