CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6118/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 263/25/2015 depositata il 26.01.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.09.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sopra citata, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per IVA, IRPEF, IRAP dovute in relazione all'anno d'imposta 2006,-è stata confermata la decisione di primo grado della CTP di Agrigento , pubblicata il 30.6.2010, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate, in quanto proposto con atto notificato il 29/09/2011, oltre il termine semestrale di cui all'art.327 c.p.c., quale modificato dalla legge n.69/2009, ritenendo la suddetta Novella operante nel giudizio, introdotto con ricorso notificato il 18/06/2009 e deposito presso la segreteria della CTP il 7/7/2009, successivamente dunque al 4/07/2009, data di sua entrata in vigore. Il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente lamenta , con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt. 327 c.p.c., 16 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992, 46 legge n. 69/2009 avendo ritenuto i giudici della CTR operante la dimidiazione del termine di impugnazione introdotta dalla Novella n. 69/2009, pur trattandosi di giudizio instaurato anteriormente al 4/07/2009, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo (perfezionatasi il 22.6.2009), momento in cui nel processo tributario si radica la litispendenza. 2.La censura è fondata e deve essere accolta, conformemente a quanto già deciso da questa Corte, tra le stesse parti , con riferimento all’avviso di accertamento per il 2005 (ord. n. 9107/17). 3. Invero in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (cfr. anche Cass. n. 17060del 2012, n. 6007 del 2012, n. 15741 del 2013). Nella specie, il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate nel giugno 2009, anteriormente all'operatività della Novella di cui alla legge n. 69/2009, mentre la costituzione del ricorrente presso la CTP di Agrigento è avvenuta con deposito in data 07/ 07/ 2009 (come risulta dalla stessa sentenza della CTR qui impugnata). 4. Quanto all’”instaurazione” del giudizio tributario, il d.lgs. n. 546 del 1992, agli artt. 18 e 20, dispone rispettivamente che il processo tributario è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale e che il ricorso "è proposto mediante notifica" a norma dell'art. 16, comma2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 27508/2014) che «la disciplina delle modalità di proposizione del ricorso innanzi alle commissioni rende chiaro che la decadenza dell'azione è impedita di per sé dalla notifica del ricorso» e che « solo la notifica del ricorso, dunque, rileva in vista dell'effetto che deriva dalla manifestazione della volontà di impugnare un atto tributario», mentre è rinviato a un momento successivo il coinvolgimento del giudice, integrato dalla costituzione del ricorrente in giudizio ai sensi del d.lgs. art. 29 (Cass. 26535/2014; Cass. 4659/2016; Cass.11087/2016). La costituzione rappresenta «un adempimento ulteriore, logicamente supponente che una lite sia (già) pendente», «la cui mancanza, o tardività, preclude in effetti unicamente la prosecuzione, non l'esistenza (id est, l'instaurazione), del processo». Il giudizio tributario diverge quindi dai processi che, in base al codice di procedura civile, iniziano con ricorso, in quanto in essi il contraddittorio si instaura necessariamente dopo il deposito del ricorso medesimo, da notificare alla controparte assieme al decreto del giudice che fissa l'udienza di trattazione. 5.Ne consegue che, dovendo ritenersi il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4/07/2009 e non operando la Novella di cui alla legge n.69/2009, il termine lungo per impugnare in appello era ancora di un anno e 46 gg., decorrente dai deposito della sentenza della CTP ("in data 30/6/2010"), termine che, nella specie, risulta essere stato rispettato (essendo stato proposto l’appello, con atto notificato in data "29/09/2011"). 6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 39 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 comma 2 d.P.R. n. 633 del 1972, relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentandosi che la CTR non si era pronunziata sul merito della fattispecie da decidere. Il motivo è infondato in quanto con la declaratoria di inammissibilità la CTR aveva perso la potestas iudicandi e correttamente, quindi, non ha deciso il merito (nello stesso senso, Cass. n. 27049 del 2014). 7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (già CTR), in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo motivo e, rigettato il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di second