CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é , inammissibile per genericità, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già vagliati". ( 44. disattesi con corretta motivazione in sentenza; rilevato che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è fondata su una valutazione complessiva delle modalità del fatto e della entità dell'offesa, ritenuta non minimale in considerazione della presenza all'esterno dell'abitazione in piena notte, del tentativo di fuga posto in essere appena accortosi della presenza degli operanti nonché dei precedenti penali, fondanti la contestazione della recidiva reiterata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier stensore Il Presidente