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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07427/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6871/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2401/05/2023, depositata in data 25settembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento n.

TD7030103765, con il quale disconosceva costiper Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro 451.019,09,nonché il valore della produzione ai fini IRAP, liquidando maggioriIRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società.

L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] (l’indicazione, quale parte ricorrente, dellasocietà nell'intestazione della sentenza di primo grado è il frutto diun errore materiale) impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva.

Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,Data pubblicazione 28/03/2026ulteriori somme agli ex soci.2.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art.2495 c.c., a mente del quale il ricorrente doveva rispondere delleimposte (diverse dall’IRES) dovute dalla società.Nella contumacia del contribuente la CGT-2 rigettava l’appello(anche nell’intestazione della sentenza di secondo grado vieneerroneamente indicata come parte privata la società in luogo delsocio).3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivie notificato il 25/03/2024 all’indirizzo pec del difensore del ricorrentein primo grado.

Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» per avere laCGT-2 rigettato il gravame per l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs.175/2014 ed affermato, quindi, che l’Ufficio non potesse ‘assumerealcun avviso d’accertamento riguardante la ormai estinta EdilMalara’; in tal modo il giudice di appello aveva totalmente travisatoil thema decidendum devoluto alla sua cognizione.2.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 602/1973 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta.

Riporta, quindi, la giurisprudenza diNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026legittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentoData pubblicazione 28/03/2026della possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).3.

I motivi, da trattare congiuntamente vertendo sullamedesima questione, sono fondati.4.

In punto di fatto è opportuno precisare che la CTP avevaaffermato, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs. 175/2014(per essere stata cancellata la società in data antecedente all’entratain vigore della nuova norma), ma, dall’altro, contestualmente laresponsabilità, in generale, dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. (sinoa concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione) e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (nei limiti di quantopercepito nel periodo della liquidazione).

Aveva, quindi, nella speciericonosciuto la responsabilità del ricorrente nei limiti di Euro252.822,27, ex art. 36 cit. limitatamente all’IRES, ed escluso laresponsabilità dello stesso ai fini IRAP e IVA, ex art. 2495 c.c., nonessendo state attribuite somme od ulteriori beni ai soci in sede dibilancio finale di liquidazione.L’Ufficio aveva, quindi, proposto appello avverso la sentenzadella CTP contestando non già l’affermata inapplicabilità dell’art. 28d.lgs. n. 175/2014, ma l’esclusione della responsabilità dell’ex socioper quanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.5.

Ciò posto, la CTR ha pronunciato solo ed esclusivamentesulla questione (pacifica in quanto non contestata) dell’inapplicabilitàdell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e non sulle doglianze proposte inappello dall’Ufficio; di qui la violazione dell’art. 112 c.p.c.6.

Inoltre, anche le conseguenze che la CTR ha tratto dallainapplicabilità dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, ovvero l’impossibilitàdi notificare validamente atti impositivi nei confronti di una societàestinta, sono errate.6.1.

La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 7427/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 28/03/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez.

U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 7427/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 28/03/2026tributario (Cass. Sez.

U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.6.2.

Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria.

Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.7.

In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Avviso di accertamentoRoberta Crucitti - Presidente - nei co nfronti di società cancellata -Responsabilità dell’ex socio ex artt.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - 36 d.

P.R. 602/1973 e 2495 c.c. -[OSCURATO:PERSONA] - C o n s i g l i e r e Rel. - Anno 2009Luigi [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salemmeha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6871/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2401/05/2023, depositata in data 25settembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento n.

TD7030103765, con il quale disconosceva costiper Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro 451.019,09,nonché il valore della produzione ai fini IRAP, liquidando maggioriIRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società.

L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] (l’indicazione, quale parte ricorrente, dellasocietà nell'intestazione della sentenza di primo grado è il frutto diun errore materiale) impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva.

Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,Data pubblicazione 28/03/2026ulteriori somme agli ex soci.2.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art.2495 c.c., a mente del quale il ricorrente doveva rispondere delleimposte (diverse dall’IRES) dovute dalla società.Nella contumacia del contribuente la CGT-2 rigettava l’appello(anche nell’intestazione della sentenza di secondo grado vieneerroneamente indicata come parte privata la società in luogo delsocio).3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivie notificato il 25/03/2024 all’indirizzo pec del difensore del ricorrentein primo grado.

Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» per avere laCGT-2 rigettato il gravame per l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs.175/2014 ed affermato, quindi, che l’Ufficio non potesse ‘assumerealcun avviso d’accertamento riguardante la ormai estinta EdilMalara’; in tal modo il giudice di appello aveva totalmente travisatoil thema decidendum devoluto alla sua cognizione.2.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 602/1973 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta.

Riporta, quindi, la giurisprudenza diNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026legittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentoData pubblicazione 28/03/2026della possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).3.

I motivi, da trattare congiuntamente vertendo sullamedesima questione, sono fondati.4.

In punto di fatto è opportuno precisare che la CTP avevaaffermato, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs. 175/2014(per essere stata cancellata la società in data antecedente all’entratain vigore della nuova norma), ma, dall’altro, contestualmente laresponsabilità, in generale, dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. (sinoa concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione) e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (nei limiti di quantopercepito nel periodo della liquidazione).

Aveva, quindi, nella speciericonosciuto la responsabilità del ricorrente nei limiti di Euro252.822,27, ex art. 36 cit. limitatamente all’IRES, ed escluso laresponsabilità dello stesso ai fini IRAP e IVA, ex art. 2495 c.c., nonessendo state attribuite somme od ulteriori beni ai soci in sede dibilancio finale di liquidazione.L’Ufficio aveva, quindi, proposto appello avverso la sentenzadella CTP contestando non già l’affermata inapplicabilità dell’art. 28d.lgs. n. 175/2014, ma l’esclusione della responsabilità dell’ex socioper quanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.5.

Ciò posto, la CTR ha pronunciato solo ed esclusivamentesulla questione (pacifica in quanto non contestata) dell’inapplicabilitàdell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e non sulle doglianze proposte inappello dall’Ufficio; di qui la violazione dell’art. 112 c.p.c.6.

Inoltre, anche le conseguenze che la CTR ha tratto dallainapplicabilità dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, ovvero l’impossibilitàdi notificare validamente atti impositivi nei confronti di una societàestinta, sono errate.6.1.

La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 7427/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 28/03/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez.

U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 7427/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 28/03/2026tributario (Cass. Sez.

U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.6.2.

Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria.

Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.7.

In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendoanche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Roberta CrucittiData pubblicazione 28/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendoanche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Roberta CrucittiData pubblicazione 28/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6871/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2401/05/2023, depositata in data 25settembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento n. TD7030103765, con il quale disconosceva costiper Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro 451.019,09,nonché il valore della produzione ai fini IRAP, liquidando maggioriIRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società. L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] (l’indicazione, quale parte ricorrente, dellasocietà nell'intestazione della sentenza di primo grado è il frutto diun errore materiale) impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva. Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,Data pubblicazione 28/03/2026ulteriori somme agli ex soci.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art.2495 c.c., a mente del quale il ricorrente doveva rispondere delleimposte (diverse dall’IRES) dovute dalla società.Nella contumacia del contribuente la CGT-2 rigettava l’appello(anche nell’intestazione della sentenza di secondo grado vieneerroneamente indicata come parte privata la società in luogo delsocio).3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivie notificato il 25/03/2024 all’indirizzo pec del difensore del ricorrentein primo grado. Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» per avere laCGT-2 rigettato il gravame per l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs.175/2014 ed affermato, quindi, che l’Ufficio non potesse ‘assumerealcun avviso d’accertamento riguardante la ormai estinta EdilMalara’; in tal modo il giudice di appello aveva totalmente travisatoil thema decidendum devoluto alla sua cognizione.2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 602/1973 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta. Riporta, quindi, la giurisprudenza diNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026legittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentoData pubblicazione 28/03/2026della possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).3. I motivi, da trattare congiuntamente vertendo sullamedesima questione, sono fondati.4. In punto di fatto è opportuno precisare che la CTP avevaaffermato, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs. 175/2014(per essere stata cancellata la società in data antecedente all’entratain vigore della nuova norma), ma, dall’altro, contestualmente laresponsabilità, in generale, dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. (sinoa concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione) e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (nei limiti di quantopercepito nel periodo della liquidazione). Aveva, quindi, nella speciericonosciuto la responsabilità del ricorrente nei limiti di Euro252.822,27, ex art. 36 cit. limitatamente all’IRES, ed escluso laresponsabilità dello stesso ai fini IRAP e IVA, ex art. 2495 c.c., nonessendo state attribuite somme od ulteriori beni ai soci in sede dibilancio finale di liquidazione.L’Ufficio aveva, quindi, proposto appello avverso la sentenzadella CTP contestando non già l’affermata inapplicabilità dell’art. 28d.lgs. n. 175/2014, ma l’esclusione della responsabilità dell’ex socioper quanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.5. Ciò posto, la CTR ha pronunciato solo ed esclusivamentesulla questione (pacifica in quanto non contestata) dell’inapplicabilitàdell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e non sulle doglianze proposte inappello dall’Ufficio; di qui la violazione dell’art. 112 c.p.c.6. Inoltre, anche le conseguenze che la CTR ha tratto dallainapplicabilità dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, ovvero l’impossibilitàdi notificare validamente atti impositivi nei confronti di una societàestinta, sono errate.6.1. La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 7427/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 28/03/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez. U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 7427/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 28/03/2026tributario (Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.6.2. Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria. Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.7. In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Avviso di accertamentoRoberta Crucitti - Presidente - nei co nfronti di società cancellata -Responsabilità dell’ex socio ex artt.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - 36 d. P.R. 602/1973 e 2495 c.c. -[OSCURATO:PERSONA]       -  C o n s i g l i e r e Rel. - Anno  2009Luigi [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -  AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salemmeha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6871/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, n. 2401/05/2023, depositata in data 25settembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzanei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (esercente l’attivitàdi costruzione di edifici residenziali e non residenziali, cancellata dalregistro delle imprese il 6 settembre 2011) e culminata nel PVCNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026redatto il 25 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate emetteva l’avvisoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]di accertamento n. TD7030103765, con il quale disconosceva costiper Euro 337.027,00 e, per l’effetto, rettificava il reddito d’impresadell’anno 2009 da Euro 73.992,00 (dichiarato) ad Euro 451.019,09,nonché il valore della produzione ai fini IRAP, liquidando maggioriIRES, IRAP ed IVA.L’Ufficio espletava, quindi, indagini sui due ex soci, GiuseppeMalara e [OSCURATO:PERSONA] (titolari ciascuno del 50% delle quote),acclarando che sul conto corrente intestato al primo erano statiaccreditati, durante la liquidazione della società e dal conto diquest’ultima, Euro 709.195,20, di cui Euro 456.371,93 a titolo dirimborso di anticipazioni fatte alla società. L’Ufficio riteneva che ladifferenza tra i detti importi (Euro 252.852,27) doveva ritenersi utileextracontabile distribuito al socio [OSCURATO:PERSONA] e una somma dipari importo era stata distribuita all’altro socio.L’avviso, quindi, veniva notificato agli ex soci; l’Ufficio oltre adaccertare la debenza delle maggiori imposte (IRES, IRAP ed IVA) incapo alla società, riteneva che di esse dovessero rispondere gli exsoci ex artt. 2495, comma 2, c.c. e 36, comma 3, d.P.R. 602/1973,nei limiti della quota degli utili percepiti.[OSCURATO:PERSONA] (l’indicazione, quale parte ricorrente, dellasocietà nell'intestazione della sentenza di primo grado è il frutto diun errore materiale) impugnava l’avviso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, stantel’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014,l’estinzione della società intervenuta nel 2011 precludeva l’eserciziodi qualsiasi potestà impositiva. Il ricorrente contestava, infine, ipresupposti della responsabilità ex art. 36 cit. e, comunque, lalimitazione della stessa a quanto dovuto dalla società a titolo di IRES.La CTP accoglieva in parte il ricorso: precisamente, riteneva ilricorrente responsabile, nei limiti di Euro 252.822,27, ai fini IRES,mentre l’avviso andava annullato con riferimento all’IRAP ed all’IVA,Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026non essendo state attribuite, in sede di bilancio finale di liquidazione,Data pubblicazione 28/03/2026ulteriori somme agli ex soci.2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) della Calabria, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art.2495 c.c., a mente del quale il ricorrente doveva rispondere delleimposte (diverse dall’IRES) dovute dalla società.Nella contumacia del contribuente la CGT-2 rigettava l’appello(anche nell’intestazione della sentenza di secondo grado vieneerroneamente indicata come parte privata la società in luogo delsocio).3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivie notificato il 25/03/2024 all’indirizzo pec del difensore del ricorrentein primo grado. Il contribuente è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile» per avere laCGT-2 rigettato il gravame per l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs.175/2014 ed affermato, quindi, che l’Ufficio non potesse ‘assumerealcun avviso d’accertamento riguardante la ormai estinta EdilMalara’; in tal modo il giudice di appello aveva totalmente travisatoil thema decidendum devoluto alla sua cognizione.2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degliart. 28, comma 4, del d.lgs.vo 175/2014, 2495, comma 2, (oracomma 3) del codice civile 36, comma 3 del d.p.r. 602/1973 e 19,del d.lgs.vo 41/99»; sostiene, in particolare, che la CGT-2erroneamente avrebbe inferito dalla non applicabilità dell’art. 28 cit.l’impossibilità, per l’Agenzia, di esercitare la potestà impositiva neiconfronti di una società estinta. Riporta, quindi, la giurisprudenza diNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026legittimità orientata nel senso opposto, ovvero del riconoscimentoData pubblicazione 28/03/2026della possibilità di emettere un atto impositivo nei confronti di unasocietà estinta, da notificare ai soci (come avvenuto nella specie).3. I motivi, da trattare congiuntamente vertendo sullamedesima questione, sono fondati.4. In punto di fatto è opportuno precisare che la CTP avevaaffermato, da un lato, l’inapplicabilità dell’art. 28 d.lgs. 175/2014(per essere stata cancellata la società in data antecedente all’entratain vigore della nuova norma), ma, dall’altro, contestualmente laresponsabilità, in generale, dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. (sinoa concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione) e dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (nei limiti di quantopercepito nel periodo della liquidazione). Aveva, quindi, nella speciericonosciuto la responsabilità del ricorrente nei limiti di Euro252.822,27, ex art. 36 cit. limitatamente all’IRES, ed escluso laresponsabilità dello stesso ai fini IRAP e IVA, ex art. 2495 c.c., nonessendo state attribuite somme od ulteriori beni ai soci in sede dibilancio finale di liquidazione.L’Ufficio aveva, quindi, proposto appello avverso la sentenzadella CTP contestando non già l’affermata inapplicabilità dell’art. 28d.lgs. n. 175/2014, ma l’esclusione della responsabilità dell’ex socioper quanto dovuto dalla società a titolo di IRAP ed IVA.5. Ciò posto, la CTR ha pronunciato solo ed esclusivamentesulla questione (pacifica in quanto non contestata) dell’inapplicabilitàdell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e non sulle doglianze proposte inappello dall’Ufficio; di qui la violazione dell’art. 112 c.p.c.6. Inoltre, anche le conseguenze che la CTR ha tratto dallainapplicabilità dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, ovvero l’impossibilitàdi notificare validamente atti impositivi nei confronti di una societàestinta, sono errate.6.1. La questione dei rapporti giuridici pendenti alla datadell’estinzione della società fu affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte nel 2013; all’epoca fu affermato che «dopo la riformaNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualoraNumero di raccolta generale 7427/2026all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguDeatna tpeub balicllaazio ne 28/03/2026cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venirmeno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, sidetermina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci,i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito dellaliquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate",fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazionedella società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolaritào comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchéazionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attivitàulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbiarinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo».I detti principi sono stati successivamente ribaditi sia in terminigenerali (Cass. Sez. U. n. 19750 del 16/07/2025, secondo cui«l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dalregistro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti,che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvoche il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anchedebito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo nonabbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare,non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizionedel credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di persé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo suldebitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confrontiquest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -Numero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessariNumero di raccolta generale 7427/2026per l'estinzione del credito») sia con specifico riferimento aDla tsa eputbtbolicraezio ne 28/03/2026tributario (Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025).In quest’ultimo arresto si sono, in particolare, precisati i limitie la portata della responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. e dellaresponsabilità degli amministratori e dei liquidatori ex art. 36 commi1, 2 e 4, d.P.R. n. 602/1973, e dei soci ex art. 36, comma 3 cit.6.2. Ciò posto, appare evidente l’errore nel ragionamento dellaCGT-2: precludere la possibilità, in capo all’A.F., di azionare neiconfronti degli ex soci pretese creditorie vantate verso la societàestinta o, detto in altri termini, ritenere necessario, nel sistemaprevigente alla riforma del 2014, l’accertamento della pretesatributaria nei confronti della società in data antecedente alla suaestinzione, al fine di aggredire gli ex soci equivarrebbe ad unainterpretatio abrogans della normativa tributaria. Invero, secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte supra richiamata, non èaffatto precluso al Fisco l’accertamento (anche successivamenteall’estinzione della società) di debiti erariali facenti capo all’ente, dafar valere nei confronti degli ex soci nei limiti ed alle condizioni degliartt. 2495 c.c. e 36 cit., purché, naturalmente, vengano rispettati itermini di decadenza previsti dalla legge per l’esercizio della potestàimpositiva.7. In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendoanche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Roberta CrucittiData pubblicazione 28/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché,in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendoanche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.Il PresidenteNumero registro generale 6871/2024Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 7427/2026Roberta CrucittiData pubblicazione 28/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07427/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris