Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38020/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto le istanze di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale o di differimento dell'esecuzione della pena residua di anni quattro mesi otto giorni cinque di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Genova del 16/3/2016, irrevocabile il 6/6/2016.

Il Tribunale ha respinto l'istanza di differimento della pena per le discrete condizioni di salute illustrate dalla relazione sanitaria del Carcere di Genova.

Quanto all'istanza di affidamento in prova, si è osservato che la gravità dei reati in espiazione e la necessità di sperimentare l'affidabilità della Garrone, nonché dei suoi riferimenti esterni, rendono prematura la concessione dell'invo- cato beneficio.

Ad esso osta anche l'assenza di un progetto risocializzante sul territorio, poiché la condannata - che era procacciatrice di affari e subagente assicurativa - non ha voluto informare il datore di lavoro della propria condizione giudiziaria.

Il Tribunale di sorveglianza ha richiesto un graduale approccio con l'ambiente esterno, previo esperimento dei permessi premio, e la necessità di saggiare la revisione critica dei trascorsi penali dell'istante, che allo stato risulta completamente assente.

Non è richiesta l'ammissione di colpevolezza, ma una maggiore adesione alle opportunità trattamentali offerte dal carcere (alle quali finora la Garrone si era negata) e l'inizio di un percorso di rielaborazione critica dell'intera vicenda esecutiva in vista di una progettualità risocializzante, specialmente alla luce del lontano fine pena.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Garrone, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento al diniego del- l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Si denuncia l'illegittimità del provvedimento per una erronea interpreta- zione dei presupposti dell'invocato istituto, nonché per la ritenuta contraddizione tra le premesse del ragionamento giuridico e le conclusioni.

Quanto al primo profilo, si contesta l'accento posto dal Tribunale esclusivamente sulla gravità dei reati per cui vi è stata condanna e sull'asserita assenza di revisione critica, trascurando del tutto la valutazione della condotta successiva della Garrone, le cui note positive sono state riportate nella stessa motivazione.

Quanto al secondo profilo, si lamenta che la ritenuta prematurità dell'invocato beneficio per assenza di revisione critica dei trascorsi penali non si armonizza con l'affermazione di non richiedersi una ammissione di colpevolezza, laddove l'esegesi di legittimità postula soltanto che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, ciò determinando l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale.

Infine, si denuncia che vi sia omissione della motivazione relativa al diniego della concessione di altre misure alternative diverse dall'affidamento in prova, richiesta avanzata in via subordinata al Tribunale di sorveglianza di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico e di ambigua formulazione, nonché diretto a dedurre profili meramente fattuali e rivalutativi delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza con le quali non si confronta realmente.

1.1. Il motivo principale sollecita un ulteriore apprezzamento di merito, sostenendo che la revisione critica, alias "il sentimento di repulsione", possa dedursi dalla circostanza che la Garrone attribuisce massima importanza alla propria attività lavorativa per il sostentamento del nucleo familiare: ma è evidente la forzatura di tale interpretazione ed il salto logico che implica.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale si limita a rilevare che l'ammissione alla misura alternativa è ancora prematura, poiché la condannata - dalla quale non si pretende l'abiura, ma la semplice presa di coscienza delle pregresse condotte devianti - è ancora lontana da una revisione critica e dall'indirizza- mento verso un percorso risocializzante, tant'è vero che ella rifiuta di partecipare all'offerta trattamentale proposta dal carcere.

Sul punto, l'esegesi di legittimità è nel senso che,ai fini della concessione di benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa (Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076); allo stesso fine, non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ammettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 del 08/02/2008, Angelone, Rv. 240586; Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653);invero, la mancata ammissione degli addebiti non configura una ragione ostativa, occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993).

Tali consolidati principi sono stati correttamente applicati nell'impugnata ordinanza, laddove ha rilevato che allo stato risulta assente la revisione critica tendendo la Garrone ad un atteggiamento reticente sul punto della rivisitazione del proprio passato, che al massimo definisce come "un errore di ufficio".

Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di seguire il metodo della gradualità dei benefici penitenziari, in tale prospettiva riservandosi un ulteriore periodo di osservazione onde saggiare l'affidabilità della condannata in vista di un percorso risocializzante.

Anche tale impostazione è pienamente conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del tratta- mento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep.1999, Foti, Rv. 212794), sicché il Tribunale di sorveglianza, pur quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037); il Tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, se il bene- ficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, Rv. 274513).

1.2. Quanto al motivo che lamenta l'assenza di motivazione sulla richiesta subordinata di concessione di "altre misure alternative diverse dall'affidamento in prova", si osserva che non vi è alcun vizio di omessa pronuncia in rapporto alle istanze della condannata: l'ordinanza motiva sull'esclusione del differimento dell'espiazione della pena (in questa sede non sottoposta a rilievi), che risulta essere l'unica altra istanza avanzata dalla ricorrente.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto le istanze di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale o di differimento dell'esecuzione della pena residua di anni quattro mesi otto giorni cinque di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Genova del 16/3/2016, irrevocabile il 6/6/2016. Il Tribunale ha respinto l'istanza di differimento della pena per le discrete condizioni di salute illustrate dalla relazione sanitaria del Carcere di Genova. Quanto all'istanza di affidamento in prova, si è osservato che la gravità dei reati in espiazione e la necessità di sperimentare l'affidabilità della Garrone, nonché dei suoi riferimenti esterni, rendono prematura la concessione dell'invo- cato beneficio. Ad esso osta anche l'assenza di un progetto risocializzante sul territorio, poiché la condannata - che era procacciatrice di affari e subagente assicurativa - non ha voluto informare il datore di lavoro della propria condizione giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza ha richiesto un graduale approccio con l'ambiente esterno, previo esperimento dei permessi premio, e la necessità di saggiare la revisione critica dei trascorsi penali dell'istante, che allo stato risulta completamente assente. Non è richiesta l'ammissione di colpevolezza, ma una maggiore adesione alle opportunità trattamentali offerte dal carcere (alle quali finora la Garrone si era negata) e l'inizio di un percorso di rielaborazione critica dell'intera vicenda esecutiva in vista di una progettualità risocializzante, specialmente alla luce del lontano fine pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Garrone, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento al diniego del- l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si denuncia l'illegittimità del provvedimento per una erronea interpreta- zione dei presupposti dell'invocato istituto, nonché per la ritenuta contraddizione tra le premesse del ragionamento giuridico e le conclusioni. Quanto al primo profilo, si contesta l'accento posto dal Tribunale esclusivamente sulla gravità dei reati per cui vi è stata condanna e sull'asserita assenza di revisione critica, trascurando del tutto la valutazione della condotta successiva della Garrone, le cui note positive sono state riportate nella stessa motivazione. Quanto al secondo profilo, si lamenta che la ritenuta prematurità dell'invocato beneficio per assenza di revisione critica dei trascorsi penali non si armonizza con l'affermazione di non richiedersi una ammissione di colpevolezza, laddove l'esegesi di legittimità postula soltanto che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, ciò determinando l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale. Infine, si denuncia che vi sia omissione della motivazione relativa al diniego della concessione di altre misure alternative diverse dall'affidamento in prova, richiesta avanzata in via subordinata al Tribunale di sorveglianza di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico e di ambigua formulazione, nonché diretto a dedurre profili meramente fattuali e rivalutativi delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza con le quali non si confronta realmente. 1.1. Il motivo principale sollecita un ulteriore apprezzamento di merito, sostenendo che la revisione critica, alias "il sentimento di repulsione", possa dedursi dalla circostanza che la Garrone attribuisce massima importanza alla propria attività lavorativa per il sostentamento del nucleo familiare: ma è evidente la forzatura di tale interpretazione ed il salto logico che implica. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale si limita a rilevare che l'ammissione alla misura alternativa è ancora prematura, poiché la condannata - dalla quale non si pretende l'abiura, ma la semplice presa di coscienza delle pregresse condotte devianti - è ancora lontana da una revisione critica e dall'indirizza- mento verso un percorso risocializzante, tant'è vero che ella rifiuta di partecipare all'offerta trattamentale proposta dal carcere. Sul punto, l'esegesi di legittimità è nel senso che,ai fini della concessione di benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa (Sez. 1, n. 2295 del 28/03/2000, Romano, Rv. 216076); allo stesso fine, non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ammettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 del 08/02/2008, Angelone, Rv. 240586; Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653);invero, la mancata ammissione degli addebiti non configura una ragione ostativa, occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). Tali consolidati principi sono stati correttamente applicati nell'impugnata ordinanza, laddove ha rilevato che allo stato risulta assente la revisione critica tendendo la Garrone ad un atteggiamento reticente sul punto della rivisitazione del proprio passato, che al massimo definisce come "un errore di ufficio". Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di seguire il metodo della gradualità dei benefici penitenziari, in tale prospettiva riservandosi un ulteriore periodo di osservazione onde saggiare l'affidabilità della condannata in vista di un percorso risocializzante. Anche tale impostazione è pienamente conforme ai principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del tratta- mento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep.1999, Foti, Rv. 212794), sicché il Tribunale di sorveglianza, pur quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037); il Tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall'interessato, se il bene- ficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, Rv. 274513). 1.2. Quanto al motivo che lamenta l'assenza di motivazione sulla richiesta subordinata di concessione di "altre misure alternative diverse dall'affidamento in prova", si osserva che non vi è alcun vizio di omessa pronuncia in rapporto alle istanze della condannata: l'ordinanza motiva sull'esclusione del differimento dell'espiazione della pena (in questa sede non sottoposta a rilievi), che risulta essere l'unica altra istanza avanzata dalla ricorrente. 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 38020/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris