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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 gennaio 2025

Cassazione n. 13872/2025

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nfondato.

Osserva al riguardo l’odierno Collegio che: a) sebbene nell’atto di appello sottoscritto dal difensore risulta formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., nel mandato difensivo allegato all’atto di gravame non risulta presente la necessaria procura speciale al difensore di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., situazione questa che non consente di ritenere ammissibile la richiesta formulata con tale modalità; b) sebbene all’udienza innanzi alla Corte di appello fosse presente anche l’imputato personalmente non risulta dal relativo verbale, né dalla richiesta concordata con il Procuratore generale, che la richiesta di sostituzione della concordata pena detentiva sia stata formulata (o quantomeno rinnovata) in dette occasioni; c) questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).

3. Il “motivo nuovo” formulato con atto difensivo datato 2 gennaio 2025 con il quale la difesa del ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 597, comma 4, e 599-bis in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è inammissibile in quanto formulato oltre il termine perentorio per la presentazione del ricorso per cassazione e non costituente sviluppo del motivo indicato nel ricorso principale.

Deve, infatti, essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301). 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0

nfondato. Osserva al riguardo l’odierno Collegio che: a) sebbene nell’atto di appello sottoscritto dal difensore risulta formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva di cui all’art. 20-bis cod. pen., nel mandato difensivo allegato all’atto di gravame non risulta presente la necessaria procura speciale al difensore di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., situazione questa che non consente di ritenere ammissibile la richiesta formulata con tale modalità; b) sebbene all’udienza innanzi alla Corte di appello fosse presente anche l’imputato personalmente non risulta dal relativo verbale, né dalla richiesta concordata con il Procuratore generale, che la richiesta di sostituzione della concordata pena detentiva sia stata formulata (o quantomeno rinnovata) in dette occasioni; c) questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484). 3. Il “motivo nuovo” formulato con atto difensivo datato 2 gennaio 2025 con il quale la difesa del ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 597, comma 4, e 599-bis in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è inammissibile in quanto formulato oltre il termine perentorio per la presentazione del ricorso per cassazione e non costituente sviluppo del motivo indicato nel ricorso principale. Deve, infatti, essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301). 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0
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