CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31379/2019 R.G. proposto da G.S.M. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Valsavaranche , n.2, presso lo studio del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Potenza n. 559/18, depositata il 10 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio il Comune di Albano in Lucania, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 48.764,02, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori di am- pliamento del secondo stralcio esecutivo del cimitero comunale, eseguiti in adempimento del contratto di appalto stipulato dal cedente l'8 agosto 1990. Premesso che il Comune aveva prestato il proprio consenso alla cessione, l'attrice riferì che con deliberazione del 25 giugno 1997 l'Amministrazione si era impegnata a liquidare in favore di essa cessionaria la somma di Lire 82.717.811, aggiungendo di avercompletato i lavori in tempo utile. Si costituì il Comune, ed eccepì che l'attrice aveva ricevuto l'importo ad essa dovuto per i lavori risultanti dalla contabilità finale, precisando che prima della cessione del ramo di azienda l'impresa [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito i lavori strutturali per un importo di Lire 29.740.690,oltre IVA, ed esso convenuto aveva provveduto all'accantonamento delle somme dovute all'impresa ce- dente, a seguito di due atti di pignoramento notificatiglida terzi. 1.1. Con sentenza del 30 maggio 2007, il Tribunale di Potenza rigettò la domanda, rilevando che l'attrice, oltre a non ave r indicato i criteri adottati per la determinazione della somma richiesta e le opere ulteriori eseguite ri- spetto a quelle risultanti dalla contabilità finale dei lavori, non aveva fornito la prova dell'ane del quantum del credito azionato, ed aggiungendo che dallo atto di citazione non emergeva con certezza il titolo giustificativo della pretesa avanzata. 2. L'impugnazione proposta dalla G.S.M. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di cessionaria del ramo di azienda della LESGTS,è stata ri- gettata dalla Corte d'appello di Potenza. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse svolto argomentazioni idonee a confutare la ratio della sentenza di primo grado, consistente nella genericità delle indicazioni fornite dall'attrice e nella mancata prova del credito.Ha ritenuto comunque infondate le censure proposte, rilevando che l'ap- pellante, pur avendo ridotto la pretesa alla minor somma di Lire 12.745.475, equivalente a quella anticipata dal Comune al [OSCURATO:PERSONA] e detratta dal saldo finale dei lavori, non aveva chiarito la causale del credito azionato, né provato che l'impresa [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito lavori per un importo di Lire 32.714.754, interamente accantonato a seguito dei pignoramenti: ha osservato infatti che dalla documentazione prodotta emergeva che la somma accantonata costi- tuiva il corrispettivo dei soli lavori di completamento della struttura realizzata dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dunque eseguito lavori per complessive Lire 45.460.234, liquidate dall'Amministrazione con determinazione n. 2 del 17 gennaio 2001. Ha aggiunto che, anche a voler condividere la prospetta- zione dell'appellante, la pretesa avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe ricevuto a titolo di anticipazione una somma non riferibile a lavori effettivamente eseguiti. Quanto poi alle somme richieste a titolo d'interessi per il ritardo nell'ef- fettuazione dei pagamenti, la Corte ha richiamato la transazione stipulata il 6 agosto 1997 tra la LESGTS e il Comune, con cui era stato pattuito che la liquidazione delle somme spettanti alla cessionaria per i restanti lavori sareb- bero state corrisposte subordinatamente alla predisposizione della contabilità ed all'accredito di un finanziamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, rilevando che dalla documentazione prodotta nonemergeva né il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dalla LESGTS né l'accredito del finanzia- mento, e ritenendo insufficiente l'avvenuta produzione del certificato di ulti- mazione dei lavori. 3. Avverso la predetta sentenza la GSM ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi. Il Comune ha resistito con controricorso, illu- strato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., soste- nendo che, nel ritenere non provato il credito residuo fatto valere con l'atto di appello, la Corte territoriale è incorsa in un errore di percezione nella rico- gnizione del contenuto oggettivo della documentazione prodotta, non avendo tenuto conto dell'errore contabile commesso dal Comune nella liquidazione delle somme pagate alla impresa [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'aver detratto dap- prima l'importo dell'anticipazione alla stessa corrisposta, e successivamente quello dei lavori effettivamente eseguiti dalla stessa. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, osservando che, nel ritenere non provato il credito per interessi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della puntuale indica- zione nell'atto di citazione dei relativi importie dei ritardi emergenti dagli atti contabili. Aggiunge che, nel subordinare il pagamento del corrispettivo alla predisposizione della contabilità ed all'accreditodel finanziamento, la Corte territoriale non ha tenuto conto per un verso dell'estremo ritardo con cui erano stati redatti gli atti contabili, e per altro verso della spettanza al Co- mune dell'onere di provare l'epoca dell'accredito. 3. Il ricorso è inammissibile. In quanto concernenti la prova del credito fatto valere in giudizio, le cen- sure proposte dalla ricorrente non investonola ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l'impugnazione, ha osservato soltanto ad abundantiam che la riduzione del petitum operata con l'atto di appello non consentiva di dissolvere l'incertezza in ordine alla causale della pretesa azio- nata, e che dalla documentazione prodotta non emergeva la prova dei lavori eseguiti dalla LESGTS e dell'avveramento della condizione prevista dalla tran- sazione stipulata dalla stessa con il Comune. La Corte territoriale ha infatti rilevato, in via pregiudiziale, il difetto di specificità dell'appello, in quanto non recante argomentazioni idonee a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nell'atto di citazione fossero stati indicati adeguata- mente i criteri adottati per la determinazione della somma dovuta e le opere allegate a sostegno della pretesa, e le prove acquisite in primo grado fossero sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda nell'ane nel quantum. Com'è noto, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissi- bilità del gravame, così privandosi della potestas judicandiin ordine alla con- troversia, abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, le argo- mentazioni relative a quest'ultimo aspetto devono considerarsi meramente ipotetiche e virtuali, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, con la conse- guenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione: è quindi ammissibile l'im- pugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentreè inam- missibile, per difetto di interesse, quella che miri a sollecitare, come nella specie, un sindacato in ordine alla sola motivazione sul merito, la quale viene a configurarsi come un mero obiter dictum , concretamente privo di effetti giuridici (cfr. Cass., Sez. lav., 11/10/2022, n. 29529; Cass., Sez. I, 16/06/ 2020, n. 11675; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell