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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15542/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 30 giugno 2021 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 16 marzo 2021, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 23 ottobre 2020.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere ridotta tenuto conto della modesta gravità del fatto -ritardo di una sola ora rispetto a quanto imposto- e dell'assenza di altre violazioni nell'arco temporale di due anni di sottoposizione alla misura, mentre la pericolosità sociale dell'imputato non avrebbe potuto essere affermata in base a precedenti datati nel tempo.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche a ragione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desunto dai plurimi precedenti penali, anche per reati gravi, ritenuti significativi di una spiccata propensione alla violazione dei precetti penali.

Ha quindi riscontrato che quella applicata è pena pari al minimo edittale assoluto, quindi in suscettibile di ulteriori riduzioni. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento.

Al riguardo la censura sulla mancata valutazione degli argomenti difensivi è priva di fondamento, tanto più che gli stessi reiterano deduzioni sulla modesta gravità del fatto, già considerate con la quantificazione della pena in misura pari alla soglia minima di legge. 1.2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e tensore VIl , residente nte Monica B Vi c zo S ni n , pt [OSCURATO:PERSONA] Ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 30 giugno 2021 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 16 marzo 2021, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto commesso il 23 ottobre 2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere ridotta tenuto conto della modesta gravità del fatto -ritardo di una sola ora rispetto a quanto imposto- e dell'assenza di altre violazioni nell'arco temporale di due anni di sottoposizione alla misura, mentre la pericolosità sociale dell'imputato non avrebbe potuto essere affermata in base a precedenti datati nel tempo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche a ragione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desunto dai plurimi precedenti penali, anche per reati gravi, ritenuti significativi di una spiccata propensione alla violazione dei precetti penali. Ha quindi riscontrato che quella applicata è pena pari al minimo edittale assoluto, quindi in suscettibile di ulteriori riduzioni. 1.1 La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Al riguardo la censura sulla mancata valutazione degli argomenti difensivi è priva di fondamento, tanto più che gli stessi reiterano deduzioni sulla modesta gravità del fatto, già considerate con la quantificazione della pena in misura pari alla soglia minima di legge. 1.2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e tensore VIl , residente nte Monica B Vi c zo S ni n , pt [OSCURATO:PERSONA] Ne
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