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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 22590/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Albania) avverso la sentenza emessa in data emessa il 23/10/2020 dal Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e ascoltate le conclusioni rese in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/10/2019 con la quale il Giudice di Pace di Cuneo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata assunzione di prove testimoniali, sollecitata ex art. 507 cod. proc. pen. 2.

Avverso la medesima sentenza, ha proposto appello la parte civile [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Tribunale di Cuneo, con decisione del 23/10/2020, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, ha ritenuto la reviviscenza del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero e ha disposto l'inoltro degli atti alla Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza del Giudice di pace sono stati proposti differenti mezzi di impugnazione.

2. Nella specie, il Tribunale di Cuneo, con ent la sentenza in verifica, non ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto agli effetti civili (Sez.

U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130; Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Cappellutti, Rv. 272976) e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per omessa formulazione di una specifica richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, così ritenendo la reviviscenza del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero e disponendo l'inoltro degli atti a questa Corte.

3. Ciò posto, il Collegio non ignora l'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - poiché l'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'appello del pubblico ministero per le sole sentenze di condannít, del giudice di pace, riservando alla pubblica accusa, per la generalità della sentenze pronunciate da detto giudice, il rimedio del ricorso per cassazione, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace (Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245741) -, l'istituto della conversione non sarebbe applicabile al ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del giudice di pace, altrimenti riqualificato in un mezzo di impugnazione di per sé non consentito (Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867).

4. Tuttavia, questa Corte ritiene di condividere il diverso orientamento per il quale la previsione dell'art. 580 cod. proc. pen. opera anche con riguardo al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria del giudice di pace, nei confronti della quale sia stato presentato appello dalla parte civile (Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv. 270878).Invero, come osservato nelle sentenze da ultimo citate, deve tenersi conto del fatto che la ratio dell'istituto della conversione, come individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807), si colloca nella finalità di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili, eventualità, questa, che non solo ricorre anche nel caso in cui mezzi di impugnazione diversi siano proposti avverso una sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di pace, ma che rappresenta la condizione che l'art. 580 cod. proc. pen. indica quale presupposto per la conversione del ricorso per cassazione. 4.1 Nel caso in esame, dunque, il disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale sulla previsione di inappellabilità della sentenza assolutoria del giudice di pace da parte del pubblico ministero.

5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conversione in appello del ricorso proposto dal pubblico ministero con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito il ricorso del P.M. in appello, ex art.580 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo per il giudizio.

Così deciso il 02 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore , Elena Carusillo_, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (Albania) avverso la sentenza emessa in data emessa il 23/10/2020 dal Tribunale di Cuneo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e ascoltate le conclusioni rese in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/10/2019 con la quale il Giudice di Pace di Cuneo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata assunzione di prove testimoniali, sollecitata ex art. 507 cod. proc. pen. 2. Avverso la medesima sentenza, ha proposto appello la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale di Cuneo, con decisione del 23/10/2020, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile, ha ritenuto la reviviscenza del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero e ha disposto l'inoltro degli atti alla Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza del Giudice di pace sono stati proposti differenti mezzi di impugnazione. 2. Nella specie, il Tribunale di Cuneo, con ent la sentenza in verifica, non ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto agli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130; Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Cappellutti, Rv. 272976) e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile per omessa formulazione di una specifica richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, così ritenendo la reviviscenza del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero e disponendo l'inoltro degli atti a questa Corte. 3. Ciò posto, il Collegio non ignora l'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale - poiché l'art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'appello del pubblico ministero per le sole sentenze di condannít, del giudice di pace, riservando alla pubblica accusa, per la generalità della sentenze pronunciate da detto giudice, il rimedio del ricorso per cassazione, con la conseguente inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace (Sez. 4, n. 47995 del 18/09/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245741) -, l'istituto della conversione non sarebbe applicabile al ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del giudice di pace, altrimenti riqualificato in un mezzo di impugnazione di per sé non consentito (Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867). 4. Tuttavia, questa Corte ritiene di condividere il diverso orientamento per il quale la previsione dell'art. 580 cod. proc. pen. opera anche con riguardo al ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria del giudice di pace, nei confronti della quale sia stato presentato appello dalla parte civile (Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv. 270878).Invero, come osservato nelle sentenze da ultimo citate, deve tenersi conto del fatto che la ratio dell'istituto della conversione, come individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807), si colloca nella finalità di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili, eventualità, questa, che non solo ricorre anche nel caso in cui mezzi di impugnazione diversi siano proposti avverso una sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di pace, ma che rappresenta la condizione che l'art. 580 cod. proc. pen. indica quale presupposto per la conversione del ricorso per cassazione. 4.1 Nel caso in esame, dunque, il disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale sulla previsione di inappellabilità della sentenza assolutoria del giudice di pace da parte del pubblico ministero. 5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conversione in appello del ricorso proposto dal pubblico ministero con trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito il ricorso del P.M. in appello, ex art.580 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo per il giudizio. Così deciso il 02 febbraio 2022. Il Consigliere estensore , Elena Carusillo_, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSI
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