Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08275/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con sentenza del 15/2/2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, ha rideterminato nella misura del dispositivo le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina.

2. Considerato che gli imputati propongono distinto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione: il Mannuccia per eccessività del trattamento sanzionatorio, che si assume sostenuto da motivazione apparente, il Napoli per concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura superiore all'equivalenza con le aggravanti contestate, e per carattere eccessivo della pena,

3. Ritenuto che i ricorsi risultino manifestamente infondati.

4. Rilevato, quanto al Mannuccia, che il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza sulle aggravanti è stato motivato dalla Corte di appello con ampio e solido argomento distinto in tre profili, che il ricorso non cita neppure, tantomeno contesta.

In ordine alla pena complessiva, poi, la sentenza ha motivato il discostamento dal minimo edittale, in ragione della gravità del fatto (per le modalità, con sfondamento di una vetrina, e per aver concorso con altre sei persone travisate e munite di guanti, così dimostrando una notevole capacità a delinquere) e della personalità del soggetto, gravato da plurimi precedenti penali; questo argomento, ancora, non ha ricevuto alcuna effettiva contestazione nel ricorso.

5. Rilevato che alle stesse conclusioni si deve giungere quanto al Napoli.

Il bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, infatti, è stato congruamente motivato sia sul particolare disvalore dell'aggravante contestata (ricettazione commessa al fine di eseguire un grave delitto di furto con violenza sulle cose, mediante sfondamento), sia sui precedenti penali a carico del ricorrente, sia, infine, sulla reale assenza di elementi a giustificazione delle stesse circostanze attenuanti, pur concesse in primo grado.

La sentenza ha poi adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio, con affermazioni che - ancora - non trovano alcun momento di confronto nell'impugnazione.

6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con sentenza del 15/2/2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, ha rideterminato nella misura del dispositivo le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina. 2. Considerato che gli imputati propongono distinto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione: il Mannuccia per eccessività del trattamento sanzionatorio, che si assume sostenuto da motivazione apparente, il Napoli per concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura superiore all'equivalenza con le aggravanti contestate, e per carattere eccessivo della pena, 3. Ritenuto che i ricorsi risultino manifestamente infondati. 4. Rilevato, quanto al Mannuccia, che il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza sulle aggravanti è stato motivato dalla Corte di appello con ampio e solido argomento distinto in tre profili, che il ricorso non cita neppure, tantomeno contesta. In ordine alla pena complessiva, poi, la sentenza ha motivato il discostamento dal minimo edittale, in ragione della gravità del fatto (per le modalità, con sfondamento di una vetrina, e per aver concorso con altre sei persone travisate e munite di guanti, così dimostrando una notevole capacità a delinquere) e della personalità del soggetto, gravato da plurimi precedenti penali; questo argomento, ancora, non ha ricevuto alcuna effettiva contestazione nel ricorso. 5. Rilevato che alle stesse conclusioni si deve giungere quanto al Napoli. Il bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, infatti, è stato congruamente motivato sia sul particolare disvalore dell'aggravante contestata (ricettazione commessa al fine di eseguire un grave delitto di furto con violenza sulle cose, mediante sfondamento), sia sui precedenti penali a carico del ricorrente, sia, infine, sulla reale assenza di elementi a giustificazione delle stesse circostanze attenuanti, pur concesse in primo grado. La sentenza ha poi adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio, con affermazioni che - ancora - non trovano alcun momento di confronto nell'impugnazione. 6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 08275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris