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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19482/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20169-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma (RM) via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Latina, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 3334/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata accolta l’impugnazione della curatela del fallimento E99 [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento (ordinanza/sentenza) in data 21.06.2016 di estinzione del giudizio R.G. n. 3693/2014 del Tribunale di Latina con rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.

2. La curatela del fallimento della società E99 [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura: la nullità della sentenza per violazione dell’’art. 181 (vecchio testo abrogato) c.p.c., dell’art. 309 c.p.c. e dell’art. 11 disp. prelim. cod. civ. (c.d. preleggi) nonché all’art. 111 Cost. per inammissibilità dell’appello.

Violazione e Ric. 2021 n. 20169 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4 4 e 354 c.p.c. per motivazione insufficiente e/o totalmente illogica e/o contraddittoria sul punto specifico.

In sostanza si ritiene che l’ordinanza del giudice di cancellazione della causa dal ruolo non fosse appellabile.

Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato che: a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 03.12.2015 e del 21.06.2016, la causa veniva cancellata dal ruolo ed il procedimento estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., nuova formulazione.

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018.

In sostanza, secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato il nuovo artt. 181 c.p.c. dichiarando estinto il giudizio, dunque l’appello era ammissibile.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene al merito della controversia rispetto alla quale non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'Appello che si è limitata a statuire sulla nullità del provvedimento del primo giudice».

Ric. 2021 n. 20169 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022

2. La società controricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20169 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20169-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma (RM) via [OSCURATO:PERSONA] n. 51 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Latina, [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 3334/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata accolta l’impugnazione della curatela del fallimento E99 [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento (ordinanza/sentenza) in data 21.06.2016 di estinzione del giudizio R.G. n. 3693/2014 del Tribunale di Latina con rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. 2. La curatela del fallimento della società E99 [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura: la nullità della sentenza per violazione dell’’art. 181 (vecchio testo abrogato) c.p.c., dell’art. 309 c.p.c. e dell’art. 11 disp. prelim. cod. civ. (c.d. preleggi) nonché all’art. 111 Cost. per inammissibilità dell’appello. Violazione e Ric. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4 4 e 354 c.p.c. per motivazione insufficiente e/o totalmente illogica e/o contraddittoria sul punto specifico. In sostanza si ritiene che l’ordinanza del giudice di cancellazione della causa dal ruolo non fosse appellabile. Il motivo appare manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato che: a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze del 03.12.2015 e del 21.06.2016, la causa veniva cancellata dal ruolo ed il procedimento estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., nuova formulazione. L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, "ex lege", l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21586 del 03/09/2018. In sostanza, secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato il nuovo artt. 181 c.p.c. dichiarando estinto il giudizio, dunque l’appello era ammissibile. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene al merito della controversia rispetto alla quale non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'Appello che si è limitata a statuire sulla nullità del provvedimento del primo giudice». Ric. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20169/2021 Numero sezionale 5740/2022 Numero di raccolta generale 19482/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 2. La società controricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. 5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20169 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E
Sentenza Cassazione n. 19482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris