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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38399/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento indicato in epigrafe, annullata la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente, con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia:

2.1. vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dal contenuto di conversazioni intercettate che non coinvolgono il ricorrente in attività significative di ingerimento nell'attività di cessione di stupefacenti in quanto riproducono brevi contatti per incontri, non andati a buon fine, con tale Ilardi e dai quali emerge l'intenzione dei due di recarsi in locali vari o dalla mera trasposizione a carico del Gallo, delle risultanze investigative che hanno direttamente attinto il suocero, [OSCURATO:PERSONA], ma senza alcun coinvolgimento del ricorrente né con fornitori di stupefacenti operanti sula piazza di Catania e che non ne denotano il coinvolgimento in reati connessi agli stupefacenti: l'indagato, del resto, è stato più volte sottoposto a controlli che non hanno mai portato al sequestro di stupefacenti a suo carico; 2.2.travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto riferibili al pagamento di sostanze stupefacenti i pagamenti effettuati con la carta postepay e nella parte in cui estendono all'indagato e al Privitera le rimostranze dei catanesi e le pressioni esercitate sull'Ilardi in relazione ai mancati pagamenti ed alla mancata effettuazione delle ricariche della carta: infatti nessuna conversazione a carico dell'indagato rinvia a tale contesto.

Analogo errore inficia la ricostruzione delle esigenze cautelari nella parte in cui si afferma che le condotte sono state poste in essere da parte del ricorrente dopo l'arresto del suocero: si tratta, infatti, di circostanza indimostrata;

2.3. le indagini svolte, da qui il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990, non consentono di contestualizzare la tipologia di sostanze stupefacenti oggetto di cessione all'Ilardi;

2.4. la gravità del fatto e un precedente (risalente a 11 anni prima) fondano il pericolo di recidiva trascurando che i fatti per i quali è intervenuta misura sono risalenti a circa tre anni prima e non è dimostrata la esistenza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di reati dello stesso genere.

Né è motivato il giudizio di adeguatezza della sola misura custoditale a realizzare le finalità preventive. 3.1 motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria del 28 settembre 2021 depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, resta assorbito il motivo sull'adeguatezza della misura, che alle esigenze va ragguagliata.

Sono, invece, generiche e manifestamente infondate le argomentazioni svolte nel ricorso che investono i gravi indizi di colpevolezza che, con motivazione insuscettibile di rilievi .gon questa sede, sono stati ritenuti sussistenti sulla scorta delle dichiarazioni ampiamente confessorie rese da Salvatore l'ardi - con le quali non si confrontano i motivi di ricorso - oltre che delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. [OSCURATO:PERSONA], individuato insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed altri, come persona al centro di un traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Leonforte aveva, infatti, ammesso l'attività criminosa svolta ed aveva riferito agli inquirenti gli acquisti effettuati a Catania, da vari fornitori e le pressioni che subiva per far fronte ai pagamenti che, spesso, effettuava mediante ricariche su carte postepay.

Le attività illecite di Ilardi e i contatti con [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato diretto riscontro nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche che direttamente chiamano in causa il ricorrente che, infatti, è stato identificato sulla scorta di una conversazione intrattenuta proprio con [OSCURATO:PERSONA] che con tale nominativo (Alessio) lo chiamava mentre, in altre occasioni, è risultato la persona che chiamava Ilardi "invitandolo" a recarsi a casa del suocero, [OSCURATO:PERSONA]: l'ordinanza impugnata riporta la sequenza dei messaggi intrattenuti fra i due in vista dell'incontro per concordare ora e luogo di appuntamento e le difficoltà di Salvatore 'lardi di effettuare i pagamenti ai fornitori difficoltà che l'ordinanza impugnata ha messo in relazione con quanto riferito dall'Ilardi che, fra l'altro, aveva riferito agli inquirenti le sue difficoltà ad effettuare le ricariche sulla carta utilizzata come mezzo di pagamento.

E' sulla base di queste conversazioni, e non per mera proprietà transitiva rispetto a quelli del suocero, [OSCURATO:PERSONA], che sono stati individuati i collegamenti del ricorrente sia con il suocero, [OSCURATO:PERSONA] - poi tratto in arresto proprio per reati in materia di stupefacenti - che con l'Ilardi, conversazioni alla luce delle quali devono essere letti contatti durante le quali l'Ilardi o il Privitera chiamano in causa il Gallo come partecipe agli incontri nel corso dei quali l'Ilardi si accordava o riceveva sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la gestione del traffico di sostanze stupefacenti di varia natura, parimenti al Privitera: da qui la genericità dell'assunto della difesa che contesta la indeterminatezza della contestazione ascritta al Gallo con riferimento alla tipologia di sostanze stupefacenti acquistate per il tramite dell'indagato: non rivela importanza decisiva per inferirne che il traffico dell'Ilardi concernesse solo stupefacenti appartenenti alla Tabella 2, la circostanza che, in occasione del suo arresto del 2 gennaio 2019 Ilardi fosse trovato in possesso solo di marijuana, stupefacente che aveva acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA], poiché questi era solo uno dei fornitori catanesi, diverso, quindi, dal Privitera e dal Gallo. 2.In seguito all' annullamento dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. - che fonda la presunzione relativa di pericolosità dell'agente e adeguatezza della custodia cautelare in carcere - si rivelano inficiate da genericità ed astrattezza le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari che devono essere concrete e attuali: decisamente risalente nel tempo è, infatti, il precedente valorizzato a carico del Gallo ma sono risalenti a circa due anni e sei mesi prima dell'emissione del titolo custodiale le risultanze delle indagini che compendiano il quadro indiziario, non attualizzate da elementi ulteriori.

La decorrenza di un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, in presenza di condotte che seppure strutturate in forma di concorso risultano svolte al di fuori di un contesto associativo, nel quale era, invece, coinvolto il suocero del ricorrente, impongono, una motivazione puntuale in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari che il Tribunale ha ricostruito sulla scorta delle sole modalità esecutive del reato che, peraltro, riconducono il contributo dell'indagato alla fase di smercio delle sostanze stupefacenti piuttosto che ad attività a monte di approvvigionamento dello stupefacente e, quindi, ad un contesto oggettivamente meno grave al fine di denotarne collegamenti con i circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti. 3.Va disposta la comunicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, CPP.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere relatore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento indicato in epigrafe, annullata la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 2.11 ricorrente, con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia: 2.1. vizio di motivazione e conseguente vizio di violazione di legge ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dal contenuto di conversazioni intercettate che non coinvolgono il ricorrente in attività significative di ingerimento nell'attività di cessione di stupefacenti in quanto riproducono brevi contatti per incontri, non andati a buon fine, con tale Ilardi e dai quali emerge l'intenzione dei due di recarsi in locali vari o dalla mera trasposizione a carico del Gallo, delle risultanze investigative che hanno direttamente attinto il suocero, [OSCURATO:PERSONA], ma senza alcun coinvolgimento del ricorrente né con fornitori di stupefacenti operanti sula piazza di Catania e che non ne denotano il coinvolgimento in reati connessi agli stupefacenti: l'indagato, del resto, è stato più volte sottoposto a controlli che non hanno mai portato al sequestro di stupefacenti a suo carico; 2.2.travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto riferibili al pagamento di sostanze stupefacenti i pagamenti effettuati con la carta postepay e nella parte in cui estendono all'indagato e al Privitera le rimostranze dei catanesi e le pressioni esercitate sull'Ilardi in relazione ai mancati pagamenti ed alla mancata effettuazione delle ricariche della carta: infatti nessuna conversazione a carico dell'indagato rinvia a tale contesto. Analogo errore inficia la ricostruzione delle esigenze cautelari nella parte in cui si afferma che le condotte sono state poste in essere da parte del ricorrente dopo l'arresto del suocero: si tratta, infatti, di circostanza indimostrata; 2.3. le indagini svolte, da qui il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990, non consentono di contestualizzare la tipologia di sostanze stupefacenti oggetto di cessione all'Ilardi; 2.4. la gravità del fatto e un precedente (risalente a 11 anni prima) fondano il pericolo di recidiva trascurando che i fatti per i quali è intervenuta misura sono risalenti a circa tre anni prima e non è dimostrata la esistenza di occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di reati dello stesso genere. Né è motivato il giudizio di adeguatezza della sola misura custoditale a realizzare le finalità preventive. 3.1 motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria del 28 settembre 2021 depositata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, resta assorbito il motivo sull'adeguatezza della misura, che alle esigenze va ragguagliata. Sono, invece, generiche e manifestamente infondate le argomentazioni svolte nel ricorso che investono i gravi indizi di colpevolezza che, con motivazione insuscettibile di rilievi .gon questa sede, sono stati ritenuti sussistenti sulla scorta delle dichiarazioni ampiamente confessorie rese da Salvatore l'ardi - con le quali non si confrontano i motivi di ricorso - oltre che delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. [OSCURATO:PERSONA], individuato insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed altri, come persona al centro di un traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Leonforte aveva, infatti, ammesso l'attività criminosa svolta ed aveva riferito agli inquirenti gli acquisti effettuati a Catania, da vari fornitori e le pressioni che subiva per far fronte ai pagamenti che, spesso, effettuava mediante ricariche su carte postepay. Le attività illecite di Ilardi e i contatti con [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato diretto riscontro nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche che direttamente chiamano in causa il ricorrente che, infatti, è stato identificato sulla scorta di una conversazione intrattenuta proprio con [OSCURATO:PERSONA] che con tale nominativo (Alessio) lo chiamava mentre, in altre occasioni, è risultato la persona che chiamava Ilardi "invitandolo" a recarsi a casa del suocero, [OSCURATO:PERSONA]: l'ordinanza impugnata riporta la sequenza dei messaggi intrattenuti fra i due in vista dell'incontro per concordare ora e luogo di appuntamento e le difficoltà di Salvatore 'lardi di effettuare i pagamenti ai fornitori difficoltà che l'ordinanza impugnata ha messo in relazione con quanto riferito dall'Ilardi che, fra l'altro, aveva riferito agli inquirenti le sue difficoltà ad effettuare le ricariche sulla carta utilizzata come mezzo di pagamento. E' sulla base di queste conversazioni, e non per mera proprietà transitiva rispetto a quelli del suocero, [OSCURATO:PERSONA], che sono stati individuati i collegamenti del ricorrente sia con il suocero, [OSCURATO:PERSONA] - poi tratto in arresto proprio per reati in materia di stupefacenti - che con l'Ilardi, conversazioni alla luce delle quali devono essere letti contatti durante le quali l'Ilardi o il Privitera chiamano in causa il Gallo come partecipe agli incontri nel corso dei quali l'Ilardi si accordava o riceveva sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la gestione del traffico di sostanze stupefacenti di varia natura, parimenti al Privitera: da qui la genericità dell'assunto della difesa che contesta la indeterminatezza della contestazione ascritta al Gallo con riferimento alla tipologia di sostanze stupefacenti acquistate per il tramite dell'indagato: non rivela importanza decisiva per inferirne che il traffico dell'Ilardi concernesse solo stupefacenti appartenenti alla Tabella 2, la circostanza che, in occasione del suo arresto del 2 gennaio 2019 Ilardi fosse trovato in possesso solo di marijuana, stupefacente che aveva acquistato da tale [OSCURATO:PERSONA], poiché questi era solo uno dei fornitori catanesi, diverso, quindi, dal Privitera e dal Gallo. 2.In seguito all' annullamento dell'ordinanza nella parte in cui ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. - che fonda la presunzione relativa di pericolosità dell'agente e adeguatezza della custodia cautelare in carcere - si rivelano inficiate da genericità ed astrattezza le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari che devono essere concrete e attuali: decisamente risalente nel tempo è, infatti, il precedente valorizzato a carico del Gallo ma sono risalenti a circa due anni e sei mesi prima dell'emissione del titolo custodiale le risultanze delle indagini che compendiano il quadro indiziario, non attualizzate da elementi ulteriori. La decorrenza di un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, in presenza di condotte che seppure strutturate in forma di concorso risultano svolte al di fuori di un contesto associativo, nel quale era, invece, coinvolto il suocero del ricorrente, impongono, una motivazione puntuale in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari che il Tribunale ha ricostruito sulla scorta delle sole modalità esecutive del reato che, peraltro, riconducono il contributo dell'indagato alla fase di smercio delle sostanze stupefacenti piuttosto che ad attività a monte di approvvigionamento dello stupefacente e, quindi, ad un contesto oggettivamente meno grave al fine di denotarne collegamenti con i circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti. 3.Va disposta la comunicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, CPP. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere relatore