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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12903/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania n. 8500/2019, depositata il 13 novembre 2019Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La pretesa tributaria scaturisce da una verifica fiscale acarattere generale iniziata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., eseguitaper diversi periodi d’imposta (2011-2012-2013-2014), svoltadall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Caserta – Ufficiocontrolli, conclusa con il verbale del 6 luglio 2016.

In particolare,con il processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entratecontestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. diverse violazioni in riferimento aiperiodi d’imposta controllati.

La verifica dell'autorità finanziariafaceva seguito ad analoga verifica effettuata sempre dall’Agenziadelle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., conconseguente avviso di liquidazione n. 2016/0RA00004, sia alla [OSCURATO:SOCIETA] sia alla [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione degli artt. 10 eseguenti del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguenteaddebito d’imposta di registro, oltre sanzioni e interessi.

Inparticolare, l’Amministrazione finanziaria, disattendendo laqualificazione dei negozi giuridici effettuata dalle società, haqualificato quale “cessione d’azienda” la cessione frammentata disingoli beni effettuata nel periodo 2009-2014, con ipotesi di duplicevantaggio fiscale per la [OSCURATO:SOCIETA].: sottrarre all’imposta di registroil valore delle fatture emesse per gli anni 2011-2014, pari a euro977.401,48; evitare di sottoporre a valutazione “il valore normale”della cessione d’azienda.

Con conseguente recupero dell’IVAritenuta indebitamente detratta ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972, per un importo complessivo (beni merce e beni mobili) dieuro 692.073,94, pari a IVA euro 142.218,00.

In data 5 settembre2016, prot. 68604/2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava memoriedifensive ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 (Statuto delNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026contribuente), che, senza alcuna valutazione, non venivano accoltedall’autorità finanziaria.

Con l’avviso di accertamento n.TF7030303547/2016, notificato il 6 dicembre 2016, l’Ufficiocontrolli della Direzione provinciale di Caserta, viste le risultanzedel processo verbale di constatazione sopraindicato, rettificava ladichiarazione per l’anno d’imposta 2011, ai fini IVA, ai sensidell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, recuperandol’imposta ritenuta indebitamente detratta, oltre sanzioni e interessi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione,definita in maniera negativa il 24 aprile 2017.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con sentenzan. 6715/2017, depositata il 21 novembre 2017, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 8500/2019, depositata il 13 novembre 2019,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettatol’appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva inquesta sede di Legittimità.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 19 gennaio 2023, la ricorrente ha depositatoex art. 372 c.p.c. l’Ordinanza n. 9142/2022 pronunciata in data 12Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026ottobre 2022 dalla Corte di cassazione – Sesta Sezione civiletributaria e pubblicata il 5 dicembre 2022 all’esito del giudizio n.R.G. 20759/2020 promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. control’Agenzia fiscale avverso la sentenza n. 8501/2019 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sez. 16,depositata il 13 novembre 2019 nel procedimento n. 4826/2018.Attesa la connessione soggettiva e oggettiva tra i processi, laricorrente ha prospettato l'esistenza di un giudicato esterno nelgiudizio di legittimità, rilevante ex art. 372 c.p.c., formatosisuccessivamente alla sentenza impugnata.

Ulteriore nota è statadepositata in prossimità dell'adunanza, in data 11 febbraio 2026,con allegata l’ordinanza di questa S.C. del 26 marzo 2024,invocandosi parimenti l’esistenza di un giudicato esterno.1.1. – Le eccezioni di giudicato esterno sono infondate.In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi epetitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fattoe non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n.6405/2025).Nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicatoesterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributidiversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di impostestrutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva siafondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. n. 24416/2024;Cass. n. 14596/2018).La pronuncia Cass. n. 9446 del 2024, in altra analogacontroversia su impugnazione di avviso di liquidazione perl’imposta di registro in relazione alla riqualificazione di una pluralitàdi cessioni di merci (nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014)da parte della “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e De FlumeriNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026Davie e [OSCURATO:SOCIETA].” nei termini di un’unitaria cessione di azienda informa verbale a favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, ha confermato ladecisione del merito che aveva ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. parte di unacessione di azienda quale cessionario.

In quel caso, si erano fattecessioni di merci e l’Ufficio riqualificava la vicenda in fatto comecessione d’azienda, richiedendo l’imposta di registro, alla quale leparti si erano sottratte.

La decisione, peraltro, non chiarisce leconseguenze in tema di IVA.Cass. n. 9142/2022, riguardava l’avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle entrate, ritenendo che i rapporti intercorsi trala contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA] fossero tali da integrare gliestremi di una vera e propria cessione di azienda (anziché di singolibeni strumentali), come tale soggetta all’imposta di registro (e nonall’Iva), aveva proceduto al recupero dell’Iva indebitamentedetratta.

La Corte si è limitata a richiamare l’art. 20 d.P.R. n. 131del 1986, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro (TUR).

Secondo apprezzamento compiuto, stantel’applicabilità retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27dicembre 2017 n. 205, per effetto della precisazione contenutanell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare lasequenza di una pluralità di atti, di eterogenea natura e struttura(contratto estimatorio del 7.1.2010 e contratto di comodato d’usodi beni mobili del 2.6.2010), nei termini complessivi ed unitari dicessione di azienda, dovendo limitarsi a verificare la correttaliquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna dellepredette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano esseresingolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali.Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, la pronuncia del 2022 è superata dallagiurisprudenza più recente (Cass. n. 12450/2024), secondo laquale in tema di IVA, l'accertamento diretto a qualificare unaoperazione economica come una cessione d'azienda è operatoeffettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del casodi specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 delTUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta diregistro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta diregistro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'IVA,con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misurafissa.Le decisioni relative all’imposta di registro, passate ingiudicato, non refluiscono sul giudizio sull’IVA, restando priva diincidenza la delimitazione dei presupposti di fatto per come operatanell’alveo dell’art. 20 TUR, che resta profilo autonomo rispettoall’IVA.2. – Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, d.

Lgs. n. 546 del 1992.

Secondoquanto prospettato, la pronuncia della Commissione tributariaregionale si sarebbe limitata a una mera adesione alla decisione diprimo grado, senza offrire una motivazione autonoma né unaspecifica ricostruzione dei fatti, violando così i principi di cui all’art.111 Cost. (giusto processo), all’art. 132 c.p.c. (requisiti essenzialidella sentenza) e all’art. 36 d.

Lgs. n. 546 del 1992 (esigenza dichiarezza e completezza della motivazione).

Ciò impedirebbe dicomprendere le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento,Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026negando la possibilità di verificare la correttezza del percorso logicoseguito dal giudicante.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione non si sostanzia in una meraadesione alla pronuncia di primo grado, né appare lesiva del«minimo costituzionale», dando contezza delle questioniprospettate in sede di gravame («nullità della prima decisione permancato riconoscimento delle tutele procedimentali ex art. 10-bisL. 212/2000 e per non aver dichiarato la nullità dell'accertamentoex art. 12 stessa legge, non avendo l'Amministrazione preso inconsiderazione le richieste avanzate con memorie del 5.9.2016») edel percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla pronunciadi rigetto (qualificazione della cessione di beni e attrezzature comesubentro integrale; rigetto delle doglianze di merito dell'appellanteriguardo alle cause di lavoro; valutazione da parteNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell'amministrazione finanziaria degli elementi dedotti dallacontribuente; rispetto delle garanzie endoprocedimentali).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione di legge in relazione all’art. 10-bis l. n. 212 del2000 (Statuto del contribuente), all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 eall’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.

Parte ricorrente evidenzia che la sentenza avrebberecepito la posizione dell’Amministrazione finanziaria, qualificandole operazioni contestate come cessione d’azienda e non cometrasferimenti di beni, attribuendo alla [OSCURATO:SOCIETA]. un duplicevantaggio fiscale, senza approfondire la reale natura delletransazioni.

Nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] ha procedutoa una riorganizzazione aziendale attraverso la costituzione dellaDierre s.r.l., con l’obiettivo principale di tutelare l’attività dacontroversie lavorative che sono state successivamente risoltetramite transazioni giudiziarie.

L’operazione si è articolata in duecontratti: uno estimatorio, stipulato nel gennaio 2010 e giàvalutato dall’Agenzia delle entrate.3.1. – Il motivo è infondato.Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non haapplicato l’art. 10-bis L. n. 212 del 2000 in tema di abuso del dirittoo elusione fiscale, né ha sindacato le scelte imprenditoriali, ma hacompiuto una valutazione globale degli elementi dedotti (Cass. n.12450/2024), facendo riferimento al «passaggio pressoché totaledi beni di attrezzature da una società all'altra, formalmente distintema aventi la stessa compagine sociale e le stesse sedi operative».Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perqualificare un’operazione come «trasferimento (...) di unauniversalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’articolo 5,paragrafo 8, della sesta direttiva o dell’articolo 19 della direttivaNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026IVA, occorre effettuare una valutazione globale di tutte lecircostanze del caso di specie, che può comprendere la presa inconsiderazione delle intenzioni delle parti, purché esse sianocomprovate da elementi oggettivi (sentenze del 10 novembre2011, Schriever, C‑444/10, punti 32 e 38; 19 dicembre 2018,Mailat, C‑17/18, punti 16 e 26), e che la presa in considerazione dielementi di contesto si impone in particolare quando si tratta diun’operazione artificialmente divisa in più parti (sentenza del 4marzo 2021, Frenetikexito, C‑581/19, punti 38 e 39) (par. 22).4. – Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

La censura riguarda la mancataapplicazione dell’art. 12 l. n. 212 del 2000, che imponeall’Amministrazione finanziaria l’obbligo di valutare e motivare leosservazioni dei contribuenti in fase di contraddittorio.

I giudicid’appello non avrebbero preso posizione sul fatto decisivo per ilgiudizio, rappresentato dalla circostanza se la società contribuenteavesse conseguito o meno un indebito vantaggio fiscale dagli attiposti in essere per la riorganizzazione fiscale, e per non averel’Agenzia valutato le memorie da essa presentate nella faseistruttoria, con conseguente violazione dell’art. 12 l. n. 212 del2000.4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è validol'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni delcontribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, attesoche, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le qualiè espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzionedi ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligoNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazionenell'atto impositivo (Cass. n. 12343/2024).La sentenza, peraltro, riferisce - nella conclusione del fatto -che nell’avviso di accertamento «si dà atto dell’avvenutapresentazione di memorie in data 5.9.2016 considerate tali da nonintrodurre alcun elemento nuovo e non già precedentementevalutato».5. – Il ricorso va dunque rigettato.Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione della parte intimata.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania n. 8500/2019, depositata il 13 novembre 2019Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La pretesa tributaria scaturisce da una verifica fiscale acarattere generale iniziata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., eseguitaper diversi periodi d’imposta (2011-2012-2013-2014), svoltadall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Caserta – Ufficiocontrolli, conclusa con il verbale del 6 luglio 2016. In particolare,con il processo verbale di constatazione l’Agenzia delle entratecontestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. diverse violazioni in riferimento aiperiodi d’imposta controllati. La verifica dell'autorità finanziariafaceva seguito ad analoga verifica effettuata sempre dall’Agenziadelle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., conconseguente avviso di liquidazione n. 2016/0RA00004, sia alla [OSCURATO:SOCIETA] sia alla [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione degli artt. 10 eseguenti del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguenteaddebito d’imposta di registro, oltre sanzioni e interessi. Inparticolare, l’Amministrazione finanziaria, disattendendo laqualificazione dei negozi giuridici effettuata dalle società, haqualificato quale “cessione d’azienda” la cessione frammentata disingoli beni effettuata nel periodo 2009-2014, con ipotesi di duplicevantaggio fiscale per la [OSCURATO:SOCIETA].: sottrarre all’imposta di registroil valore delle fatture emesse per gli anni 2011-2014, pari a euro977.401,48; evitare di sottoporre a valutazione “il valore normale”della cessione d’azienda. Con conseguente recupero dell’IVAritenuta indebitamente detratta ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972, per un importo complessivo (beni merce e beni mobili) dieuro 692.073,94, pari a IVA euro 142.218,00. In data 5 settembre2016, prot. 68604/2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava memoriedifensive ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 (Statuto delNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026contribuente), che, senza alcuna valutazione, non venivano accoltedall’autorità finanziaria. Con l’avviso di accertamento n.TF7030303547/2016, notificato il 6 dicembre 2016, l’Ufficiocontrolli della Direzione provinciale di Caserta, viste le risultanzedel processo verbale di constatazione sopraindicato, rettificava ladichiarazione per l’anno d’imposta 2011, ai fini IVA, ai sensidell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, recuperandol’imposta ritenuta indebitamente detratta, oltre sanzioni e interessi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione,definita in maniera negativa il 24 aprile 2017.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con sentenzan. 6715/2017, depositata il 21 novembre 2017, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 8500/2019, depositata il 13 novembre 2019,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettatol’appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva inquesta sede di Legittimità.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con nota del 19 gennaio 2023, la ricorrente ha depositatoex art. 372 c.p.c. l’Ordinanza n. 9142/2022 pronunciata in data 12Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026ottobre 2022 dalla Corte di cassazione – Sesta Sezione civiletributaria e pubblicata il 5 dicembre 2022 all’esito del giudizio n.R.G. 20759/2020 promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. control’Agenzia fiscale avverso la sentenza n. 8501/2019 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sez. 16,depositata il 13 novembre 2019 nel procedimento n. 4826/2018.Attesa la connessione soggettiva e oggettiva tra i processi, laricorrente ha prospettato l'esistenza di un giudicato esterno nelgiudizio di legittimità, rilevante ex art. 372 c.p.c., formatosisuccessivamente alla sentenza impugnata. Ulteriore nota è statadepositata in prossimità dell'adunanza, in data 11 febbraio 2026,con allegata l’ordinanza di questa S.C. del 26 marzo 2024,invocandosi parimenti l’esistenza di un giudicato esterno.1.1. – Le eccezioni di giudicato esterno sono infondate.In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esternoopera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi epetitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fattoe non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n.6405/2025).Nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicatoesterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributidiversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di impostestrutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva siafondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass. n. 24416/2024;Cass. n. 14596/2018).La pronuncia Cass. n. 9446 del 2024, in altra analogacontroversia su impugnazione di avviso di liquidazione perl’imposta di registro in relazione alla riqualificazione di una pluralitàdi cessioni di merci (nel periodo compreso tra gli anni 2010 e 2014)da parte della “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e De FlumeriNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026Davie e [OSCURATO:SOCIETA].” nei termini di un’unitaria cessione di azienda informa verbale a favore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, ha confermato ladecisione del merito che aveva ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. parte di unacessione di azienda quale cessionario. In quel caso, si erano fattecessioni di merci e l’Ufficio riqualificava la vicenda in fatto comecessione d’azienda, richiedendo l’imposta di registro, alla quale leparti si erano sottratte. La decisione, peraltro, non chiarisce leconseguenze in tema di IVA.Cass. n. 9142/2022, riguardava l’avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle entrate, ritenendo che i rapporti intercorsi trala contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA] fossero tali da integrare gliestremi di una vera e propria cessione di azienda (anziché di singolibeni strumentali), come tale soggetta all’imposta di registro (e nonall’Iva), aveva proceduto al recupero dell’Iva indebitamentedetratta. La Corte si è limitata a richiamare l’art. 20 d.P.R. n. 131del 1986, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro (TUR). Secondo apprezzamento compiuto, stantel’applicabilità retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27dicembre 2017 n. 205, per effetto della precisazione contenutanell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145,l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare lasequenza di una pluralità di atti, di eterogenea natura e struttura(contratto estimatorio del 7.1.2010 e contratto di comodato d’usodi beni mobili del 2.6.2010), nei termini complessivi ed unitari dicessione di azienda, dovendo limitarsi a verificare la correttaliquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna dellepredette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano esseresingolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali.Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia, la pronuncia del 2022 è superata dallagiurisprudenza più recente (Cass. n. 12450/2024), secondo laquale in tema di IVA, l'accertamento diretto a qualificare unaoperazione economica come una cessione d'azienda è operatoeffettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del casodi specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 delTUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta diregistro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta diregistro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'IVA,con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misurafissa.Le decisioni relative all’imposta di registro, passate ingiudicato, non refluiscono sul giudizio sull’IVA, restando priva diincidenza la delimitazione dei presupposti di fatto per come operatanell’alveo dell’art. 20 TUR, che resta profilo autonomo rispettoall’IVA.2. – Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità dellasentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992. Secondoquanto prospettato, la pronuncia della Commissione tributariaregionale si sarebbe limitata a una mera adesione alla decisione diprimo grado, senza offrire una motivazione autonoma né unaspecifica ricostruzione dei fatti, violando così i principi di cui all’art.111 Cost. (giusto processo), all’art. 132 c.p.c. (requisiti essenzialidella sentenza) e all’art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992 (esigenza dichiarezza e completezza della motivazione). Ciò impedirebbe dicomprendere le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento,Numero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026negando la possibilità di verificare la correttezza del percorso logicoseguito dal giudicante.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la motivazione non si sostanzia in una meraadesione alla pronuncia di primo grado, né appare lesiva del«minimo costituzionale», dando contezza delle questioniprospettate in sede di gravame («nullità della prima decisione permancato riconoscimento delle tutele procedimentali ex art. 10-bisL. 212/2000 e per non aver dichiarato la nullità dell'accertamentoex art. 12 stessa legge, non avendo l'Amministrazione preso inconsiderazione le richieste avanzate con memorie del 5.9.2016») edel percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla pronunciadi rigetto (qualificazione della cessione di beni e attrezzature comesubentro integrale; rigetto delle doglianze di merito dell'appellanteriguardo alle cause di lavoro; valutazione da parteNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell'amministrazione finanziaria degli elementi dedotti dallacontribuente; rispetto delle garanzie endoprocedimentali).3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione di legge in relazione all’art. 10-bis l. n. 212 del2000 (Statuto del contribuente), all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 eall’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che la sentenza avrebberecepito la posizione dell’Amministrazione finanziaria, qualificandole operazioni contestate come cessione d’azienda e non cometrasferimenti di beni, attribuendo alla [OSCURATO:SOCIETA]. un duplicevantaggio fiscale, senza approfondire la reale natura delletransazioni. Nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] ha procedutoa una riorganizzazione aziendale attraverso la costituzione dellaDierre s.r.l., con l’obiettivo principale di tutelare l’attività dacontroversie lavorative che sono state successivamente risoltetramite transazioni giudiziarie. L’operazione si è articolata in duecontratti: uno estimatorio, stipulato nel gennaio 2010 e giàvalutato dall’Agenzia delle entrate.3.1. – Il motivo è infondato.Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale non haapplicato l’art. 10-bis L. n. 212 del 2000 in tema di abuso del dirittoo elusione fiscale, né ha sindacato le scelte imprenditoriali, ma hacompiuto una valutazione globale degli elementi dedotti (Cass. n.12450/2024), facendo riferimento al «passaggio pressoché totaledi beni di attrezzature da una società all'altra, formalmente distintema aventi la stessa compagine sociale e le stesse sedi operative».Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perqualificare un’operazione come «trasferimento (...) di unauniversalità totale o parziale di beni», ai sensi dell’articolo 5,paragrafo 8, della sesta direttiva o dell’articolo 19 della direttivaNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026IVA, occorre effettuare una valutazione globale di tutte lecircostanze del caso di specie, che può comprendere la presa inconsiderazione delle intenzioni delle parti, purché esse sianocomprovate da elementi oggettivi (sentenze del 10 novembre2011, Schriever, C‑444/10, punti 32 e 38; 19 dicembre 2018,Mailat, C‑17/18, punti 16 e 26), e che la presa in considerazione dielementi di contesto si impone in particolare quando si tratta diun’operazione artificialmente divisa in più parti (sentenza del 4marzo 2021, Frenetikexito, C‑581/19, punti 38 e 39) (par. 22).4. – Col terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. La censura riguarda la mancataapplicazione dell’art. 12 l. n. 212 del 2000, che imponeall’Amministrazione finanziaria l’obbligo di valutare e motivare leosservazioni dei contribuenti in fase di contraddittorio. I giudicid’appello non avrebbero preso posizione sul fatto decisivo per ilgiudizio, rappresentato dalla circostanza se la società contribuenteavesse conseguito o meno un indebito vantaggio fiscale dagli attiposti in essere per la riorganizzazione fiscale, e per non averel’Agenzia valutato le memorie da essa presentate nella faseistruttoria, con conseguente violazione dell’art. 12 l. n. 212 del2000.4.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è validol'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni delcontribuente ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, attesoche, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le qualiè espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzionedi ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligoNumero registro generale 20762/2020Numero sezionale 2897/2026Numero di raccolta generale 12903/2026Data pubblicazione 06/05/2026di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazionenell'atto impositivo (Cass. n. 12343/2024).La sentenza, peraltro, riferisce - nella conclusione del fatto -che nell’avviso di accertamento «si dà atto dell’avvenutapresentazione di memorie in data 5.9.2016 considerate tali da nonintrodurre alcun elemento nuovo e non già precedentementevalutato».5. – Il ricorso va dunque rigettato.Non si deve provvedere sulle spese stante la mancatacostituzione della parte intimata. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio