CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11932/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25678/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: studiolegalevassallo@pec.ordinefo- rense.salerno.it),domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:integrazione liti- sconsorzio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 2525/ 12 /20 2 1 , depositata il 2 2 . 3 .20 2 1 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2525/ 12/2021 depositata il 22.3.2021 veniva riget t ato l’appello propostodalla società a ristretta base sociale [OSCURATO:SOCIETA]. , da Ro- sarioApicella, socio amministratore, e da [OSCURATO:PERSONA] , socio liqui- datoredella società , avverso la sentenza della Commissione t ributa- riaprovinciale di Salerno n. 3 774 / 4 /201 7 con cui erano stati riuniti erigettati i ricorsi introduttivi avverso cinque avvisi di accertamento emessiper gli anni di impos t a 2007 - 11 . Gliavvisi di accertamento venivano emessi a seguito di controllo fi- scaleeseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti della ROEMAs.r.l. e l’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], era oggetto di in- dagineper il reato di cui all’art. 5 d . l gs. 74/2000. Dai p.v.c. emer- gevache la società fosse evasore totale avendo, per gli anni di im- postasuddetti, omesso l’istituzione di tutte le scritture contabili ob- bligatorie, la conservazione di documenti emessi, la registrazione delleoperazioni economiche realizzate . Siail giudice di prime cure sia il giudice d’appello confermavano in- teramentele riprese ad imposizione. Avversola sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassazione ItaloCarbone e [OSCURATO:PERSONA] , affidato a cin q ue motiv i , cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso . Considerato che: In primo e secondo grado è stata parte costituita nel processo la società [OSCURATO:SOCIETA]che non figura tra i ricorrenti per Cassazione e ritenuto di dover disporre l’integrazione de l litisconsorzio nei con- fronti della società e, in caso di dimostrazione dell’eventuale estin- zione nelle more del giudizio, di procedere a chiamare in giudizio gli eventuali ulteriori ex soci; P.Q.M La Corte invita le parti aintegrare il litisconsorzio nei confronti della societàROEMA S.r.l. e, in caso di dimostrazione dell’ estinzione nelle more del giudizio, aprocedere a chiamare in giudizio gli ulteriori ex soci, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza .