CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32353/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2026 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea (in quanto manifesta) qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Con riferimento ai motivi sulla confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, si osserva che il giudicante ha motivatamente ritenuto che i telefoni cellulari fossero pertinenti al reato in quanto usati per il mantenimento dei contatti con fornitori e acquirenti; quanto al denaro, è appena il caso di rilevare che la confisca è stata legittimamente disposta ex art. 85-bis d.P.R. 309/90, norma che richiama l'art. 240-bis cod. proc. pen., non avendo i condannati giustificato la provenienza della rilevante e complessiva somma di euro 2.355,00 trovata in loro possesso. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M