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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 17884/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rik,vato che EsJczek 6te e.

Eura deduce con un unico motivo di ricorso il vizio r:mivarione nercine al C)RldHO ci esposabfte; ritenuto che I ricorso e ,:;sem trattai-.o nelle forme «de plano», ai sensi dell'ait C:orfliTa 5 bs, cod, :rec. oco..u-rittindosi di impugnazione che deve essere dichiara-LI) iriai-nraissibile in quaniLo relativa a aoglianza oggetto di rinuncia con ia richiesta di applica?_della pena ai sensi (lei art S99-his, cod. broc. pen.; ritenuto che ai''inarrimisibilita de! ricorso consegue la condanna della ricorrente a. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare ;n favore deir cassa delle ammende, non poteridosi ritenere che la stessa abbia proposto ii ricorsc. versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del Dueniara inammissibiie I ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu: - e della somma di euro tremi:e ri favore- della Cassa delle ammende.

Cos; deciso I 27 aprile 2026. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a2026' e Skiniis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rik,vato che EsJczek 6te e. Eura deduce con un unico motivo di ricorso il vizio r:mivarione nercine al C)RldHO ci esposabfte; ritenuto che I ricorso e ,:;sem trattai-.o nelle forme «de plano», ai sensi dell'ait C:orfliTa 5 bs, cod, :rec. oco..u-rittindosi di impugnazione che deve essere dichiara-LI) iriai-nraissibile in quaniLo relativa a aoglianza oggetto di rinuncia con ia richiesta di applica?_della pena ai sensi (lei art S99-his, cod. broc. pen.; ritenuto che ai''inarrimisibilita de! ricorso consegue la condanna della ricorrente a. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare ;n favore deir cassa delle ammende, non poteridosi ritenere che la stessa abbia proposto ii ricorsc. versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del Dueniara inammissibiie I ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu: - e della somma di euro tremi:e ri favore- della Cassa delle ammende. Cos; deciso I 27 aprile 2026. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a2026' e Skiniis