CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 18 novembre 2021, dichiararsi Iiinammissibilità dei ricorsi, dai ricorrenti, i quali, con atto dellèl dicembre 2021, hanno insistito nella richiesta di revoca, ai sensi dellèart. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza della Corte di cassazione n. 36013/2020 e di conseguente annullamento senza rinvio della sentenza n. 1101/2019 della Corte di appello di Salerno perché il fatto non costituisce reato ovvero, in subordine, per intervenuta prescrizione. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 36013 del 9 ottobre 2020 la Corte di cassazione, Sezione Quinta, ha, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1101/19, con cui la Corte di appello di Salerno, il 28 giugno 2019, ha confermato la loro responsabilità per il reato di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], loro rispettivamente contestati ai capi A) e B) della rubrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unico atto, ricorsi straordinari in cassazione per errore materiale o di fatto affidati a due motivi, con il primo dei quali deducono che il giudice di legittimità sarebbe incorso in una svista percettiva nell'omettere di attribuire il dovuto rilievo, da un canto, alla riconosciuta infondatezza dell'impugnazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di appello emessa nel procedimento penale che coinvolgeva — oltre a [OSCURATO:PERSONA], che, già imputato, era stato assolto — persona a lei vicina e, dall'altro, alla accertata frequentazione tra il magistrato e [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con pronunzia liberatoria. Espongono che la verità delle predette circostanze, qualora il giudice non fosse caduto nell'errore di fatto, avrebbe dovuto condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito, che aveva violato i principi fissati dall'art. 51 cod. pen. in tema di esercizio del diritto di critica. Con il secondo ed ultimo motivo, lamentano che la Corte di cassazione abbia omesso di prendere atto, in relazione ad entrambi i reati, dell'integrale decorso del termine prescrizionale massimo già in epoca precedente all'emissione della sentenza di primo grado e, comunque, dell'incidenza — sulla complessiva ammissibilità del ricorso e sulla possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo l'emissione della sentenza di appello — della valida costituzione del rapporto processuale in relazione ad altra imputazione. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 18 novembre 2021, dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, mentre i ricorrenti, con atto dell'i dicembre 2021, hanno insistito nella richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza della Corte di cassazione n. 36013/2020 e di conseguente annullamento senza rinvio della sentenza n. 1101/2019 della Corte di appello di Salerno perché il fatto non costituisce reato ovvero, in subordine, per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 3. Nel caso in esame, i ricorrenti assumono che la Corte di cassazione, in forza di un mero, involontario fraintendimento, non avrebbe correttamente apprezzato due circostanze oggetto di accertamento processuale, concernenti, da un canto, la proposizione, da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], al tempo sostituto procuratore in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, di ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rossano aveva assolto, in grado di appello, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e l'esito, di inammissibilità, dell'impugnazione e, dall'altro, la conoscenza e la frequentazione tra il magistrato ed Abenante. Trattasi, è agevole replicare, di elementi che la Corte di cassazione ha, a dispetto di quanto asserito dai ricorrenti, debitamente considerato, dando atto (cfr. pag. 6) della proposizione del ricorso per cassazione da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché (a pag. 8) dell'inesistenza del rapporto di abituale commensalità, espressamente indicato nello scritto diffamatorio, tra la [OSCURATO:PERSONA] ed Abenante, e della falsità dell'assunto, pure ivi riportato, secondo cui il magistrato sarebbe stato legalmente assistito, in una controversia privata, dalla moglie di Abenante.A fronte di un percorso argomentativo completo e coerente — che, al di fuori di qualsivoglia equivoco o svista, espone i motivi che inducono ad escludere che le frasi in contestazione possano ritenersi scriminate dal diritto di critica, doverosamente operando la ricostruzione dei fatti ed il loi=o inquadramento all'interno della fattispecie di reato — i ricorrenti tentano, in sostanza, di introdurre un nuovo, inammissibile sindacato, precipuamente ribadendo la prospettazione, concordemente disattesa dai giudici di merito e da quello di legittimità, secondo cui ella, nel proporre il ricorso per cassazione, sarebbe stata condizionata da un rapporto che, secondo quanto accertato in dibattimento, non risulta, invece, avere oltrepassato la sfera professionale. In questo contesto, le informazioni inerenti alla proposizione ed all'esito del ricorso per cassazione, nonché ai termini della conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] ed Abenante non sono state pretermesse né trascurate nella sentenza qui impugnata, che ne ha tenuto debitamente conto in vista dell'avallo delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha, invero, spiegato perché le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] («S'è messa contro di me per favorire il marito dell'avvocato che le cura la causa di separazione»; «ha asservito il suo potere ovvero quello derivante dalla funzione di pubblico ministero all'interesse personale di un suo amico personale e familiare», ciò che «mette in risalto tutta la premeditazione, la coscienza e la consapevolezza di commettere reati confidando nel fatto che essendo un Giudice non le succederà nulla») non possano essere ritenute espressione del diritto di critica. Al riguardo, ha posto l'accento sia sul contenuto della comunicazione, che va ben oltre il dato obiettivo della proposizione del ricorso per cassazione, sia sul travalicamento dei limiti della continenza conseguente all'impiego delle espressioni sopra menzionate ed alla confezione della pubblicazione (comprensiva della fotografia della [OSCURATO:PERSONA], collocata sotto il titolo «Signora Giustizia»), che si risolvono in un attacco gratuito e scomposto alla persona del magistrato. 4. Non meno infondato è la residua doglianza dei ricorrenti, che poggia sul postulato, ribadito in sede di conclusioni scritte quantunque palesemente errato, secondo cui il reato di diffamazione sarebbe soggetto al termine di prescrizione di tre anni, anziché sei, come previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen. (ai sensi del quale «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»).La Corte di cassazione, nel disattendere il motivo di ricorso afferente al decorso del termine prescrizionale, ha precisato (cfr. pag. 10) che, tenuto conto dei periodi di sospensione che ha analiticamente indicato, il termine massimo di sette anni e sei mesi non era ancora decorso alla data di emissione della sentenza di appello, sicché, data l'inammissibilità di tutti gli altri motivi proposti in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), l'omessa instaurazione di un valido rapporto processuale preclude la possibilità di rilevare la sopravvenuta causa di estinzione. Sul punto, i ricorrenti sostengono, ulteriormente, che la circostanza che, con riferimento ad altro reato, il giudice di legittimità abbia ritenuto l'ammissibilità del ricorso dovrebbe indurre a stimare l'utile costituzione del rapporto processuale anche in relazione alle imputazioni cui si riferiscono impugnazioni inammissibili. Così facendo, però, evocano un indirizzo ermeneutico che, già in contrasto con altro di segno opposto, è stato abbandonato a seguito dell'intervento, espressamente menzionato dalla Quinta Sezione a supporto della decisione qui impugnata, delle Sezioni Unite, alla cui lezione il Collegio intende attenersi, secondo cui «In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e