CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappre-sentante p.t. con sede legale in via Barberini 38, Roma, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO] e PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uf-fici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.RicorrentecontroBerlinghieri Gianpietro (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66P21 G720W), residente in Iseo(BS) frazione di Clusane sul Lago, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, rappresentato e difesonel presente grado di legittimità, giusta procura speciale conferita su sup-porto cartaceo di cui è stata estratta copia informatica autenticata confirma digitale ex art. 83, co. 3 c.p.c., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (GRL MRA69R30 B157L) del foro di Brescia, con studio in via Romanino n. 16, pres-so il cui indirizzo di posta elettronica certificata elegge domicilio digitale (ilproc. dom. indica, per le comunicazioni e le notificazioni relative al proce-Numero registro generale 5586/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20289/2026Data pubblicazione 17/06/2026dimento, l'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] e/o il nu-mero tele[OSCURATO:TELEFONO]).Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA].Intimataavverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n° 1292 depositata il31 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile sito nel Comu-ne di Iseo (BS) ed identificato con i mappali n° 87, 89, 90, 92, 93 del fo-glio 6 del NCTR, sul quale fu eseguito un intervento edilizio di ristruttura-zione ad uso residenziale e commerciale ed ulteriori varianti – premessoche tale immobile insisteva su un'area di proprietà demaniale per circa 60mq, gravata (al pari dell'area di sua proprietà privata) da vincolo paesag-gistico; premesso, altresì, di aver presentato domanda di acquisto delsuolo demaniale il 6 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 24 giu-gno 2003 n° 143 e che con provvedimento del 5 ottobre 2004 prot. 2004/53582 l'Agenzia del Demanio gliel'aveva respinta, sul rilievo che l'areafosse inalienabile, essendo sottoposta a tutela paesaggistica – tutto ciòpremesso, presentò ricorso al [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Brescia, onde ot-tenere l'annullamento di tale atto.2.- [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso con sentenza n° 27/2013, osservando chel'istanza del Berlinghieri aveva ad oggetto un suolo ricadente alla data del6 settembre 1985 in zona omogenea A (ex d.m. 2 aprile 1968 n° 1444),dunque escluso dal vincolo paesaggistico.Numero registro generale 5586/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20289/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n° 5548/2013, riformò laprima decisione e dichiarò la carenza di giurisdizione del Giudice ammini-strativo.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso in riassunzione notificato il 25 febbraio 2014trasferì il giudizio davanti al Tribunale di Brescia, formulando, in tale sede,domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.Il Tribunale ordinario, nel contraddittorio con l'Agenzia del Demanio enella contumacia della Regione [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in causa dall'Agen-zia), accolse la domanda e con sentenza costitutiva trasferì l'area dema-niale all'attore, disattendendo l'eccezione di prescrizione del diritto solle-vata dalla convenuta.3.- L'impugnazione dell'Agenzia è stata respinta dalla Corte d'appellodi Brescia con la sentenza indicata in intestazione e qui gravata.Per quanto ancora qui interessa la Corte ha ritenuto, quanto al primomotivo di appello, che, anche facendo decorrere il termine prescrizionaledal 6 febbraio 2004 (come pretendeva l'appellante Agenzia), non potevasostenersi che la domanda ex art. 2932 cod. civ. fosse diversa ed ulteriorerispetto al petitum formulato davanti al Giudice amministrativo.Essa, infatti, non poteva essere proposta davanti a tale giudice, con laconseguenza che il Berlinghieri, avendo diligentemente coltivato la propriapretesa davanti al Giudice amministrativo, aveva provocato l'effetto so-spensivo del termine prescrizionale.Anche il secondo motivo di appello dell'Agenzia era infondato, secondola Corte, in quanto – a prescindere dalle statuizioni contenute nelle sen-tenze del Giudice amministrativo – il fatto che l'area demaniale fosse col-locata in zona omogenea A (e, dunque, sottratta al vincolo paesaggistico)era stato specificamente allegato dal Berlinghieri e l'Agenzia non lo avevacontestato.Infine, era infondato anche il terzo motivo, col quale l'Agenzia facevaosservare la mancanza dei presupposti per l'emissione della sentenza co-Numero registro generale 5586/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20289/2026Data pubblicazione 17/06/2026stitutiva ex art. 2932 cod. civ., essendo mancato il parere della RegioneLombardia.4.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'Agen-zia del Demanio, affidando l'impugnazione a tre motivi.Resiste il Berlinghieri con controricorso illustrato da memoria, nel qua-le conclude per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impugna-zione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dal resistente, sul rilievo che la sentenza d'appello sareb-be stata notificata presso l'Ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato amezzo p.e.c. il 25 agosto 2023, con conseguente scadenza del termine perricorrere al 30 ottobre 2023, mentre il ricorso sarebbe stato notificato ol-tre tale data.6.- L'eccezione è fondata ed il suo accoglimento determina l'inammis-sibilità dell'impugnazione qui proposta.L'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933 n° 1611 stabilisce,ai fini ce qui interessano, che “(…) le sentenze devono essere notificatepresso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Auto-rità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la senten-za”.Dalla sentenza impugnata emerge che l'Agenzia del Demanio era rap-presentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, presso i cuiuffici, in Brescia, via [OSCURATO:PERSONA] n° 6, era anche legalmente domicilia-Ora, la sentenza è stata notificata in data 25 agosto 2023 a mezzop.e.c. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori del Berlinghieri,Numero registro generale 5586/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20289/2026Data pubblicazione 17/06/2026all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 25 agosto 2023, dunqueconformemente alla previsione dell'art. 11, secondo comma, del r.d. n°1611/1933.Ne deriva che il termine breve di sessanta giorni per la notificazionedel ricorso per cassazione scadeva lunedì 30 ottobre 2023 (in fattispeciesovrapponibile alla presente si veda Cass., sez. III, 12 giugno 2014, n°13373).Al contrario, il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo p.e.c. il4 marzo 2024, dunque ampiamente dopo la predetta scadenza.7.- Alla soccombenza dell'Amministrazione ricorrente segue la suacondanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liqui-dazione – fatta in base al valore indeterminabile della lite ed al d.m. n° 55del 2014 – si rimanda al dispositivo che segue.Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del de-creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il rad-doppio del contributo unificato a carico del ricorrente, trattandosi di ricor-so proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (Cass., sez. III, 14 marzo2014 n° 5955; Cass., sez. VI - L, 29 gennaio 2016, n° 1778; Cass., sez.L, 29 settembre 2020 n° 20682; Cass., sez. un. 20 febbraio 2020 n°4315). P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia ricorrentealla rifusione delle spese del presente grado in favore del resistente costi-tuito, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal cp ed all'iva, se dovuti.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino