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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1958

Cassazione n. 19219/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1958 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e ritenendo la stessa e le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riducendo la pena, la sentenza del 3 novembre 2020 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un furto pluriaggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen. ed alla congruità della pena, è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) ed è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1958 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, applicando la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e ritenendo la stessa e le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riducendo la pena, la sentenza del 3 novembre 2020 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un furto pluriaggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen. ed alla congruità della pena, è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) ed è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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