CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19892/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Ragusa, via Collodi 4, il tutto come da procura a margine del controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2688/17/15, depositata in data 22 giugno 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: RIMBORS O [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia ricorrente premette come la contribuente abbia chiesto il rimborso del 90 % degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni 1990/1992, in ragione degli eventi sismici considerati dall’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. A seguito del diniego dell’amministrazione, la contribuente proponeva ricorso alla CTP, che accoglieva l’impugnazione. 2. L’Agenzia proponeva appello avverso la decisione di primo grado, e la CTR lo rigettava, confermando la decisione di primo grado. 3. L’Agenzia propone quindi ricorso in cassazione, affidato ad un solo motivo, e la contribuente si è costituita per resistere all’impugnativa. La parte controricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa in data 30 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione dell'art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Con tale motivo la ricorrente rappresenta come nelle more del giudizio di secondo grado fosse intervenuta la suddetta l. n. 190 del 2014, che prevedeva all’indicato art. 1, comma 665, il diritto dei contribuenti residenti nelle aree interessante dal sisma dei giorni 13 e 16 dicembre 1990, al rimborso delle somme versate eccedenti al 10 % delle imposte relative al triennio 1990/1992, salvo quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’indicata agevolazione veniva sospesa in attesa della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento UE, e sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini di legge. Con decisione C/ 2015-5549 la Commissione UE, a conclusione della relativa indagine, ha stabilito che l’agevolazione fiscale contenuta nella predetta legge costituisce una misura rientrante negli aiuti di Stato, e pertanto adottata in violazione dell’art. 108 TFUE, come tale incompatibile con il mercato interno. Da tanto emergerebbe l’obbligo dello Stato italiano di non rimborsare la somma oggetto di causa, e dunque l’accoglimento del motivo. 2. La controricorrente chiede invece la conferma della decisione di secondo grado, osservando che il motivo ostativo al rimborso, discendente dalla decisione della Commissione, sarebbe limitato alla sola IVA, questione estranea al presente giudizio, relativo solo a rimborsi IRPEF, ed in ogni caso la stessa decisione avrebbe ritenuto che i rimborsi non configurerebbero aiuti illegittimi se contenuti nella misura stabilita dal regolamento UE n. 1407/13, cd “de minimis”, secondo cui il massimale compatibile per un’impresa va contenuto in € 200 mila nell’ambito di un triennio, affinché si possa ritenere che la misura non incida sugli scambi tra Stati membri o falsi il meccanismo della concorrenza. Con la memoria depositata in data 30 settembre 2022, la parte contribuente rileva peraltro come la questione oggetto di ricorso in cassazione si presenti come nuova, e come tale inammissibile, non avendo formato oggetto di domanda in secondo grado, benché la norma fosse stata già presente all’epoca della chiamata della causa in decisione, ed in ogni caso chiede, in via gradata, che venga verificata l’irrilevanza dell’aiuto in base alla disciplina di cui al regolamento UE n.1407/13 “de minimis”. 2.1. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, e addirittura la stessa legge n. 289 del 2014 è intervenuta solo nelle more del giudizio di secondo grado; tuttavia, era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione. E’ principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318). L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione della Commissione del 17 ottobre 2012 –era dunque obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust.21/11/2013, C-284/12, [OSCURATO:PERSONA]). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato, la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. Pertanto, nella fattispecie in esame, deve affermarsi che i giudici nazionali – che decidevano con sentenza deliberata in data 11 giugno 2015 - erano tenuti ad osservare i limiti imposti dall’ingiunzione di sospensione. La decisione della Commissione stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione). 2.2. Né la questione della diretta rilevanza dell’intervenuta decisione può essere posta in discussione, come ritiene invece la parte controricorrente, in ragione del mancato rilievo che ebbe la relativa normativa interna, oggetto poi della prefata decisione unionale, in sede d’appello, ma solo tramite il mezzo proposto in questa Sede di legittimità. In effetti non risulta che la normativa portata dalla l. n. 190/2014 (peraltro chiarificatrice della portata della precedente l. n. 289/2002, nel senso di ritenere il diritto al rimborso in favore di quanti –colpiti dagli eventi calamitosi sopra ricordati - avessero già corrisposto le imposte per il triennio 1990/92), pur essendo essa anteriore alla discussione in sede d’appello, sia stata ivi discussa, né le relative ricadute affrontate dalla sentenza della CTR. Tuttavia per quanto s’è detto, il giudice d’appello doveva rilevare d’ufficio la questione, all’epoca in relazione all’ingiunzione di sospensione del 2012 (posto che infatti la decisione della commissione intervenne in data successiva, cioè il 14 agosto 2015), anche indipendentemente dal fatto che della sospensione dell’agevolazione fosse stato preso atto, proprio in attesa della verifica di compatibilità con l’ordinamento unionale, dalla predetta l. n. 190/2014 (ivi si legge infatti al comma 665 dell’art. 1 “con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea”). Invero la rilevabilità d'ufficio delle divergenze delle norme interne rispetto a quelle comunitarie costituisce un valore comunitario, costituendo la necessaria conseguenza dell’affermato primato dell'ordinamento comunitario e della sua diretta ed immediata applicazione. Sul piano del diritto interno poi non esistono norme processuali che precludano, in via di principio, alla rilevabilità d'ufficio della suddetta divergenza e, dunque, all'applicabilità della norma comunitaria prevalente. Anzi il diritto interno contiene una disposizione in tal senso, rappresentata dall’art. 113, cod. proc. civ. In effetti il principio iura novit curia si applica anche alle norme comunitarie (Cass. 03/05/2007, n. 10208; Cass. 15/10/2012, n. 17645) e alle sue applicazioni da parte degli organi unionali preposti - come accade nel caso dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale – an ch’esse appartenendo all'ordinamento vigente, e dunque la cui possibilità di conoscenza è in re ipsa. Tutto ciò non patisce alcuna limitazione neppure in sede di legittimità, e anzi se dai motivi del ricorso la Corte desume che alla fattispecie sottopostaal suo esame sia applicabile una norma di diritto diversa da quella erroneamente invocata dal ricorrente, ed in particolare una norma comunitaria od una sua applicazione, essa dovrà, d'ufficio, applicare quella stessa norma, alla sola condizione che la questione di diritto prospettata costituisca oggetto del dibattito introdotto con i motivi del ricorso (Cass. 20/12/2001, n. 17564) e che (nel caso degli aiuti di stato) la sussistenza dello stesso non dipenda da accertamento di fatto. Ma nella specie non di rilievo d’ufficio in grado di legittimità si è trattato, posto che appunto la questione è proprio l’oggetto della censura alla sentenza di appello, la cui cognizione officiosa non conosce certo il limite da ultimo indicato. 2.3. Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con detto regolamento. I requisiti soggettivi non sono contestati, trattandosi di impresa collettiva, ma la parte controricorrente contesta di rientrare nelle condizioni corrispondenti alla «regola de minimis », delle quali l’Agenzia non fa cenno nel proprio ricorso. In proposito questa Corte ha ritenuto che, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimisapplicabile. A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimís, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 21/11/2019 n. 30373). Dovrà poi verificarsi non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche l'assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto) 2.4. Nella specie è pacifico che la soglia de minimis in concreto applicabile all’aiuto in parola è costituita dall’importo di € 200 mila (cfr. del resto art. 3, comma 2 e secondo considerando del regolamento in parola), laddove è altrettanto pacifico che l’importo dell’aiuto-rimborso in contestazione è in sé inferiore, cioè pari ad € 52.988,00. In applicazione di quanto appena detto, occorrerà allora verificare che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento, unito ad eventuali altri percepiti nel triennio a decorrere dal momento del primo, sia pari od inferiore l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis, e comunque svolgendo gli accertamentisopra indicati. Tutto quanto precede impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, che non aveva come detto sospeso ma deciso e senza prendere in considerazione tutte le valutazioni di cui s’è discorso, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado, in diversa composizione, che si conformerà ai superiori principi e provvederà altresì a determinare le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso cassando la decisione impugnata e rinv