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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01991/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 630 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 32320 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32320del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83A19 C351B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M08 I754S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] no, in rappre- sentanza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H23 H501A) -controricorrente- per la cassazione della Corte d’appello di Catanian. 938/2020, pubblicatain data 4 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tore e [OSCURATO:PERSONA], i debitori esecutati hanno Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 proposto reclamo al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata respinta la loro istanza di estinzione del processo per il mancato versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblica- zione dell’ordinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA].

Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Catania.

La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi , illustrati con memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 629, 629 e 631 bis c.p.c. in rela- zione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ».

Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zionedegli artt. 152 e 576 c.p.c. e 11 1 della Costituzione in relazione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ».

I due motivi del ricorso sono logicamente egiuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente,avrebbe dovuto essere dichiarata l’estin- zione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., per il mancato tempestivo versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblicazione dell’or- dinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi il relativo termine fissato dal giu- dice dell’esecuzione di carattere perentorio e non essendo lo stesso stato rispettato,per cause imputabili alla creditrice.

Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Secondo quanto espone lo stesso ricorrente, il giudice dell’esecuzione, nel delegare la vendita dei beni pignorati ad un professionista, aveva disposto che fossero espletati tre esperi- menti di vendita entro ventiquattro mesi ed aveva fissato al creditore un termine (di trenta giorni) perl’anticipazione di un fondospese in favore del delegato e per il versamento del con- tributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche.

A causa del mancato tempestivo versamento delcontributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, il profes- sionista delegato non aveva peraltro fissato alcun esperimento di vendita: il giudice aveva quindi convocato le parti ai fini dell’eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione.

Il versamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubblicheera poi stato effettuato, sia pure tardi- vamente.

Il giudice dell’esecuzione, in tale situazione, aveva innanzi tutto escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c..

Inoltre, ritenuto giustificato e comunque non grave il ritardo nel versamento del contributo, anche perché esso non pregiudicava la possibilità di esperire i tre tentativi di vendita nel termine di ventiquattro mesi, secondo quanto disposto nell’originario provvedimento di delega, aveva altresì affermato che il sud- detto ritardo non era tale da impedire la regolare prosecuzione del processo.

Aveva pertanto del pari escluso la possibilità di dichiarare l’im- procedibilità dell’esecuzione, confermando la delega al profes- sionista ai fini della vendita. 1.2I debitori hanno impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il reclamo al tribunale in composizione col- legiale previsto dall’art. 630 c.p.c., sostenendo che avrebbe Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 dovuto essere dichiarata l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c..

Secondo il loro assunto, infatti, il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per il versamento del contributo necessario per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche dovrebbe ritenersi di carattere perentorio ed il suo mancato rispetto, da ritenersi nella specie imputabile alla banca creditrice (e in concreto non giustificabile, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione stesso), avrebbe in- tegrato la fattispecie estintiva di cui alla disposizione richia- mata. 1.3La corte d’appello ha rigettato il reclamo, osservando che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente escluso che si fosse verificata l’ipotesi di estinzione (cd. tipica) del processo prevista dall’art. 631 bisc.p.c., cioè quella del mancato rispetto del termine di cui all’art. 490 c.p.c. per la pubblicazione dell’av- viso di vendita sul portale delle vendite pubbliche del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c..

Ha ritenuto tale rilievo assorbente, in quanto sufficiente ad escludere la fondatezza del reclamo al collegio ai sensi dell’art.630 c.p.c., cioè dell’azione in concreto avanzata dai debitori e volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione (cd. tipica) del processo.

Non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative all’imputabilità, alla gravità ed alla eventuale possibilità di ritenere giustificabile il ritardo nel versamento delcontributo, in quanto rilevanti esclusivamente nell’ottica della possibilità di ritenere sussistente una eventuale causa di improcedibilità dell’esecuzione, questione estranea all’oggetto del giudizio. 1.4La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8113del 14/03/2022),che il ricorso non offre ragioni idonee a rimedi- tare, secondo i quali «il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 vendite pubbliche determina l’estinzione (tipica) dell’esecu- zione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle ven- dite pubbliche prescritto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso», in quanto «l’estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa pubbli- cazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione –fissato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato, o im- plicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” –sia spirato invano in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del credi- tore».

In base ai suddetti principi di diritto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il termine eventualmente assegnato dal giudice dell’esecuzione ai creditori per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del2002) ha carattere ordinatorio e non peren- torio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso conse- gua l’impossibilità di fissare la vendita, cioèdi porre in essere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina l’estinzione (cd. tipica) di quest’ultimo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c. (da accertarsi e dichiararsi con provvedi- mento eventualmente impugnabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c., sia in caso di sua emissione che in caso di mancata emissione) ma, al più, l’improseguibilità dello stesso (da accertarsi e di- chiararsi con provvedimento di chiusura anticipata della proce- dura, spesso impropriamente definita anche come cd.

Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 “estinzione atipica”, contestabile esclusivamente con l’opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.): l’estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. si verifica, invece, esclusivamente nel caso (nella specie non ricorrente, come già visto) in cui, una volta fissato l’esperimento di vendita, la pub- blicazione del relativo avviso sul portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c.) sia omessa o avvenga tardivamente rispetto al termine a tal fine fissato dallo stesso giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (o anche implicitamente desuntodal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”), in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del creditore. 1.5 L’assunto del ricorrente secondo il quale, nella specie, avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione (cd. tipica) del processo esecutivo è, quindi, certamente infondato ed il suo reclamo è stato correttamente rigettato, mentre le questioni relative allaeventuale sussistenza di una causa di impossibilità di prosecuzione del processo esecutivo, altrettanto corretta- mente,non sono state neanche prese in esame dalla corte ter- ritoriale, in quanto estranee all’oggetto del presente giudizio di reclamo ai sensidell’art. 630 c.p.c., necessariamente limitato alla sussistenza o meno di una causa di estinzione (cd. tipica) del processo.

D’altra parte, l’eventuale sussistenza di una causa di improce- dibilità dell’esecuzione non avrebbe in nessun caso potuta es- sere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione col- legiale di cui all’art. 630 c.p.c., dovendo essere a tal fine pro- posta, se del caso, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 1.6È appena il caso di rilevare, a fini di completezza espositiva, che nel ricorso non risulta avanzata alcuna specifica censura in Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 ordine alla questione della corretta individuazione dell’oggetto e, quindi, dei limiti del presente giudizio.

Il ricorrente non allega neanche, infatti (o, comunque , non l o fa in modo sufficientemente specifico, con il puntuale richiamo del contenuto del suo originario ricorso), di avere impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale era stata esclusa sia l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c., sia la sussistenza di una causa di impro- cedibilità dello stesso, anche sotto tale ultimo profilo, né con- testa la qualificazione del suo originario ricorso in termini di mero reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.; tanto meno, sostiene che il suo reclamo, che del resto egli stesso dichiara essere stato rivolto al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 630 c.p.c., e non al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto o potuto essere convertito in opposizione agli atti esecutivi, sussistendone i necessari i re- quisiti di forma e di sostanza.

Ciò impedisce di affrontare nella presente sede le questioni re- lative all’eventuale sussistenza, nel caso di specie, di una causa di improcedibilità dell’esecuzione. 2.Atteso che il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, deve ri- tenersi manifestamente infondato, la Corte non ritiene neces- sario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata e reclamante (unitamente al ricor- rente) [OSCURATO:PERSONA], che non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità, in base al consolidato indirizzo secondo il quale «il rispetto del diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientranocertamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 particolare, dal rispetto effettivo del principio del contradditto- rio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipa- zione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presup- posti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissa- zione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del con- traddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei ter- mini per la definizione del giudizio di cassazione senza compor- tare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti pro- cessuali delle parti» (Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 -01; conf.: Cass ., Sez.

U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 21141del 13/10/2011, Rv. 620237 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sen- tenza n. 15106del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 11287del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Or- dinanza n. 12515del 21/05/2018, Rv. 648755 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8980del 15/05/2020, Rv. 657883 - 01 ) . 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 630 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 32320 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32320del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83A19 C351B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M08 I754S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] no, in rappre- sentanza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69H23 H501A) -controricorrente- per la cassazione della Corte d’appello di Catanian. 938/2020, pubblicatain data 4 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tore e [OSCURATO:PERSONA], i debitori esecutati hanno Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 proposto reclamo al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata respinta la loro istanza di estinzione del processo per il mancato versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblica- zione dell’ordinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA]. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi , illustrati con memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 629, 629 e 631 bis c.p.c. in rela- zione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zionedegli artt. 152 e 576 c.p.c. e 11 1 della Costituzione in relazione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ». I due motivi del ricorso sono logicamente egiuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Secondo il ricorrente,avrebbe dovuto essere dichiarata l’estin- zione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., per il mancato tempestivo versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblicazione dell’or- dinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi il relativo termine fissato dal giu- dice dell’esecuzione di carattere perentorio e non essendo lo stesso stato rispettato,per cause imputabili alla creditrice. Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Secondo quanto espone lo stesso ricorrente, il giudice dell’esecuzione, nel delegare la vendita dei beni pignorati ad un professionista, aveva disposto che fossero espletati tre esperi- menti di vendita entro ventiquattro mesi ed aveva fissato al creditore un termine (di trenta giorni) perl’anticipazione di un fondospese in favore del delegato e per il versamento del con- tributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche. A causa del mancato tempestivo versamento delcontributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, il profes- sionista delegato non aveva peraltro fissato alcun esperimento di vendita: il giudice aveva quindi convocato le parti ai fini dell’eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione. Il versamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubblicheera poi stato effettuato, sia pure tardi- vamente. Il giudice dell’esecuzione, in tale situazione, aveva innanzi tutto escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c.. Inoltre, ritenuto giustificato e comunque non grave il ritardo nel versamento del contributo, anche perché esso non pregiudicava la possibilità di esperire i tre tentativi di vendita nel termine di ventiquattro mesi, secondo quanto disposto nell’originario provvedimento di delega, aveva altresì affermato che il sud- detto ritardo non era tale da impedire la regolare prosecuzione del processo. Aveva pertanto del pari escluso la possibilità di dichiarare l’im- procedibilità dell’esecuzione, confermando la delega al profes- sionista ai fini della vendita. 1.2I debitori hanno impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il reclamo al tribunale in composizione col- legiale previsto dall’art. 630 c.p.c., sostenendo che avrebbe Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 dovuto essere dichiarata l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c.. Secondo il loro assunto, infatti, il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione per il versamento del contributo necessario per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche dovrebbe ritenersi di carattere perentorio ed il suo mancato rispetto, da ritenersi nella specie imputabile alla banca creditrice (e in concreto non giustificabile, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione stesso), avrebbe in- tegrato la fattispecie estintiva di cui alla disposizione richia- mata. 1.3La corte d’appello ha rigettato il reclamo, osservando che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente escluso che si fosse verificata l’ipotesi di estinzione (cd. tipica) del processo prevista dall’art. 631 bisc.p.c., cioè quella del mancato rispetto del termine di cui all’art. 490 c.p.c. per la pubblicazione dell’av- viso di vendita sul portale delle vendite pubbliche del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c.. Ha ritenuto tale rilievo assorbente, in quanto sufficiente ad escludere la fondatezza del reclamo al collegio ai sensi dell’art.630 c.p.c., cioè dell’azione in concreto avanzata dai debitori e volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione (cd. tipica) del processo. Non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative all’imputabilità, alla gravità ed alla eventuale possibilità di ritenere giustificabile il ritardo nel versamento delcontributo, in quanto rilevanti esclusivamente nell’ottica della possibilità di ritenere sussistente una eventuale causa di improcedibilità dell’esecuzione, questione estranea all’oggetto del giudizio. 1.4La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8113del 14/03/2022),che il ricorso non offre ragioni idonee a rimedi- tare, secondo i quali «il mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 vendite pubbliche determina l’estinzione (tipica) dell’esecu- zione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle ven- dite pubbliche prescritto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibilità dello stesso», in quanto «l’estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa pubbli- cazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione –fissato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato, o im- plicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” –sia spirato invano in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del credi- tore». In base ai suddetti principi di diritto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il termine eventualmente assegnato dal giudice dell’esecuzione ai creditori per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del2002) ha carattere ordinatorio e non peren- torio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso conse- gua l’impossibilità di fissare la vendita, cioèdi porre in essere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina l’estinzione (cd. tipica) di quest’ultimo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c. (da accertarsi e dichiararsi con provvedi- mento eventualmente impugnabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c., sia in caso di sua emissione che in caso di mancata emissione) ma, al più, l’improseguibilità dello stesso (da accertarsi e di- chiararsi con provvedimento di chiusura anticipata della proce- dura, spesso impropriamente definita anche come cd. Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 “estinzione atipica”, contestabile esclusivamente con l’opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.): l’estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. si verifica, invece, esclusivamente nel caso (nella specie non ricorrente, come già visto) in cui, una volta fissato l’esperimento di vendita, la pub- blicazione del relativo avviso sul portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c.) sia omessa o avvenga tardivamente rispetto al termine a tal fine fissato dallo stesso giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (o anche implicitamente desuntodal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”), in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del creditore. 1.5 L’assunto del ricorrente secondo il quale, nella specie, avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione (cd. tipica) del processo esecutivo è, quindi, certamente infondato ed il suo reclamo è stato correttamente rigettato, mentre le questioni relative allaeventuale sussistenza di una causa di impossibilità di prosecuzione del processo esecutivo, altrettanto corretta- mente,non sono state neanche prese in esame dalla corte ter- ritoriale, in quanto estranee all’oggetto del presente giudizio di reclamo ai sensidell’art. 630 c.p.c., necessariamente limitato alla sussistenza o meno di una causa di estinzione (cd. tipica) del processo. D’altra parte, l’eventuale sussistenza di una causa di improce- dibilità dell’esecuzione non avrebbe in nessun caso potuta es- sere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione col- legiale di cui all’art. 630 c.p.c., dovendo essere a tal fine pro- posta, se del caso, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 1.6È appena il caso di rilevare, a fini di completezza espositiva, che nel ricorso non risulta avanzata alcuna specifica censura in Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 ordine alla questione della corretta individuazione dell’oggetto e, quindi, dei limiti del presente giudizio. Il ricorrente non allega neanche, infatti (o, comunque , non l o fa in modo sufficientemente specifico, con il puntuale richiamo del contenuto del suo originario ricorso), di avere impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale era stata esclusa sia l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c., sia la sussistenza di una causa di impro- cedibilità dello stesso, anche sotto tale ultimo profilo, né con- testa la qualificazione del suo originario ricorso in termini di mero reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.; tanto meno, sostiene che il suo reclamo, che del resto egli stesso dichiara essere stato rivolto al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 630 c.p.c., e non al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto o potuto essere convertito in opposizione agli atti esecutivi, sussistendone i necessari i re- quisiti di forma e di sostanza. Ciò impedisce di affrontare nella presente sede le questioni re- lative all’eventuale sussistenza, nel caso di specie, di una causa di improcedibilità dell’esecuzione. 2.Atteso che il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, deve ri- tenersi manifestamente infondato, la Corte non ritiene neces- sario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata e reclamante (unitamente al ricor- rente) [OSCURATO:PERSONA], che non risulta evocata nel presente giudizio di legittimità, in base al consolidato indirizzo secondo il quale «il rispetto del diritto fondamentale ad una ra- gionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientranocertamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 particolare, dal rispetto effettivo del principio del contradditto- rio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipa- zione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presup- posti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissa- zione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del con- traddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei ter- mini per la definizione del giudizio di cassazione senza compor- tare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti pro- cessuali delle parti» (Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 -01; conf.: Cass ., Sez. U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 21141del 13/10/2011, Rv. 620237 –01; Sez. 3, Sen- tenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sen- tenza n. 15106del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 11287del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Or- dinanza n. 12515del 21/05/2018, Rv. 648755 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8980del 15/05/2020, Rv. 657883 - 01 ) . 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 01991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris