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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02848/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 58/2021 depositata il 18/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che Natalia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Genova che aveva rigettato il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Massa.

Quest’ultimo aveva accolto solo in parte la domanda delle odierne ricorrenti, condannando le controparti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di € 91.141,00, ma respingendo la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; che ad avviso della Corte distrettuale, il primo giudice – pronunciando la risoluzione del contratto preliminare – sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, ma, in mancanza di una censura sul punto, la suddetta pronunzia sarebbe divenuta irrevocabile ed, a cagione di tanto, l’invocato trasferimento di proprietà non avrebbe potuto essere disposto; che lo Schulze e la Innocenti sono rimasti intimati; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 183 e 359 c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 11 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale si fosse pronunziato sulla risoluzione del contratto, laddove invece nessun accenno, neppure implicito, il giudice di primo grado avrebbe fatto al riguardo; che, in tal modo, la sentenza impugnata avrebbe respinto la domanda sul presupposto dell’esistenza di un giudicato interno, unilateralmente ricavato da una interpretazione scorretta della decisione di primo grado, che aveva condannato i promittenti venditori non alla restituzione del prezzo ma al risarcimento del danno; che, mediante il secondo, le Tarabella rilevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe “letto” in maniera palesemente illogica, contraddittoria e confusa passaggi del Tribunale, che sarebbero invece stati fra loro autonomi e distinti; che il giudizio involge delicate questioni riguardanti la sorte della dichiarazione di risoluzione e l’interesse ad ottenere il provvedimento ex art. 2932 c.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4755/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 58/2021 depositata il 18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che Natalia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Genova che aveva rigettato il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Massa. Quest’ultimo aveva accolto solo in parte la domanda delle odierne ricorrenti, condannando le controparti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di € 91.141,00, ma respingendo la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; che ad avviso della Corte distrettuale, il primo giudice – pronunciando la risoluzione del contratto preliminare – sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, ma, in mancanza di una censura sul punto, la suddetta pronunzia sarebbe divenuta irrevocabile ed, a cagione di tanto, l’invocato trasferimento di proprietà non avrebbe potuto essere disposto; che lo Schulze e la Innocenti sono rimasti intimati; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 183 e 359 c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 11 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale si fosse pronunziato sulla risoluzione del contratto, laddove invece nessun accenno, neppure implicito, il giudice di primo grado avrebbe fatto al riguardo; che, in tal modo, la sentenza impugnata avrebbe respinto la domanda sul presupposto dell’esistenza di un giudicato interno, unilateralmente ricavato da una interpretazione scorretta della decisione di primo grado, che aveva condannato i promittenti venditori non alla restituzione del prezzo ma al risarcimento del danno; che, mediante il secondo, le Tarabella rilevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe “letto” in maniera palesemente illogica, contraddittoria e confusa passaggi del Tribunale, che sarebbero invece stati fra loro autonomi e distinti; che il giudizio involge delicate questioni riguardanti la sorte della dichiarazione di risoluzione e l’interesse ad ottenere il provvedimento ex art. 2932 c.c. P.Q.M. La Corte rimette la causa in Pubblica Udienza. Così deciso in Roma, nella camer
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