CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 4 giugno 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bari, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 19 maggio 2019; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità, tanto con riferimento alla prova indiziaria della responsabilità quanto con riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e che per i motivi indicati le censure, che propongono una rilettura del compendio istruttorio, non superano il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023