Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 24587/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Vercelli, in data 3.10.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di acqua potabile dalla rete idrica gestita dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo Zocco, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede, in quanto le tubazioni si trovavano all'interno dell'abitazione dell'imputato, sicché, venuta meno la menzionata circostanza aggravante, il reato deve considerarsi estinto a seguito dell'intervenuta remissione della querela.

La corte territoriale, inoltre, ad avviso del ricorrente, è incorsa anche nella violazione del disposto dell'art. 522, c.p., per avere affermato la sussistenza di una diversa circostanza aggravante non contestata (beni destinati alla fornitura di un pubblico servizio), avendo evidenziato che le tubature ricadenti all'interno dell'abitazione privata dello Zocco sono da intendersi, comunque, alla stregua di beni destinati alla fornitura di un servizio pubblico, quale è il bene oggetto materiale del reato.

2.1. Con requisitoria scritta del 22.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Ed invero va, innanzitutto, rilevato che il ricorso proposto dall'imputato appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta (cfr. p. 3), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Sotto altro concorrente profilo, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con cui, come si è detto, il ricorrente non si confronta.

Al riguardo si osserva come il giudice di secondo grado abbia correttamente evidenziato, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi, Cavalli e Merlini, nonché della documentazione fotografica acquisita (risultanze processuali che non hanno formato oggetto di specifica doglianza da parte dell'imputato), che "le manomissioni finalizzate all'impossessamento dell'acqua potabile sono avvenute su parti di impianto esterne alla proprietà" e, in particolare, sul contatore e sulla valvola di intercettazione stradale dell'acqua potabile, collocati all'esterno dell'appartamento dello Zocco.

Nessun dubbio, pertanto, è ipotizzabile sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., negata dal ricorrente esclusivamente sul presupposto, smentito dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che l'imputato si fosse appropriato dell'acqua potabile, manomettendo le tubature collocate nella sua abitazione.

Ed invero trova applicazione nel caso in esame, in ragione della identità della ratio dell'aggravamento, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (formatosi in tema di furto di energia elettrica), secondo cui in tema di furto è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., in caso di sottrazione del bene (energia elettrica o acqua potabile) mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna di distribuzione, che ne assicura la fornitura agli utenti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229; Cass., Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Vercelli, in data 3.10.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di acqua potabile dalla rete idrica gestita dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.", in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo Zocco, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede, in quanto le tubazioni si trovavano all'interno dell'abitazione dell'imputato, sicché, venuta meno la menzionata circostanza aggravante, il reato deve considerarsi estinto a seguito dell'intervenuta remissione della querela. La corte territoriale, inoltre, ad avviso del ricorrente, è incorsa anche nella violazione del disposto dell'art. 522, c.p., per avere affermato la sussistenza di una diversa circostanza aggravante non contestata (beni destinati alla fornitura di un pubblico servizio), avendo evidenziato che le tubature ricadenti all'interno dell'abitazione privata dello Zocco sono da intendersi, comunque, alla stregua di beni destinati alla fornitura di un servizio pubblico, quale è il bene oggetto materiale del reato. 2.1. Con requisitoria scritta del 22.2.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ed invero va, innanzitutto, rilevato che il ricorso proposto dall'imputato appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta (cfr. p. 3), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Sotto altro concorrente profilo, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con cui, come si è detto, il ricorrente non si confronta. Al riguardo si osserva come il giudice di secondo grado abbia correttamente evidenziato, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni escussi, Cavalli e Merlini, nonché della documentazione fotografica acquisita (risultanze processuali che non hanno formato oggetto di specifica doglianza da parte dell'imputato), che "le manomissioni finalizzate all'impossessamento dell'acqua potabile sono avvenute su parti di impianto esterne alla proprietà" e, in particolare, sul contatore e sulla valvola di intercettazione stradale dell'acqua potabile, collocati all'esterno dell'appartamento dello Zocco. Nessun dubbio, pertanto, è ipotizzabile sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., negata dal ricorrente esclusivamente sul presupposto, smentito dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che l'imputato si fosse appropriato dell'acqua potabile, manomettendo le tubature collocate nella sua abitazione. Ed invero trova applicazione nel caso in esame, in ragione della identità della ratio dell'aggravamento, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (formatosi in tema di furto di energia elettrica), secondo cui in tema di furto è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., in caso di sottrazione del bene (energia elettrica o acqua potabile) mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna di distribuzione, che ne assicura la fornitura agli utenti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 Rv. 266229; Cass., Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Rv. 219927). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 24587/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris