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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18709/2026

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OFEER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen., e mancata acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod. pen., sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, esaustive e giuridicamente ineccepibili, risolvendosi anzi tali censure in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede perché rivalutativa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che, infatti, il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata relativamente all'impossibilità di configurare il fatto nei termini d'incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712 cod. pen, atteso che nel caso in esame non è dato escludere il dolo, anche eventuale, in relazione alla provenienza illecita del bene, e che tale circostanza non può essere confutata neanche dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], né dalla documentazione della [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OFEER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen., e mancata acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce gli stessi vizi in riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., e infine il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod. pen., sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, esaustive e giuridicamente ineccepibili, risolvendosi anzi tali censure in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede perché rivalutativa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che, infatti, il giudice d'appello ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata relativamente all'impossibilità di configurare il fatto nei termini d'incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712 cod. pen, atteso che nel caso in esame non è dato escludere il dolo, anche eventuale, in relazione alla provenienza illecita del bene, e che tale circostanza non può essere confutata neanche dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], né dalla documentazione della [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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