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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13532/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20647/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 1806/2017, depositata in data 1° marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, notificava all’odierno resistente l’avviso di accertamento n.

TF501AO06270, relativo all’anno d’imposta 2007, a mezzo del Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFquale accertava a suo carico, in via presuntiva, ex art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una maggiore IRPEF pari a € 215.839,00 e addizionali regionali per € 7.250,00 (oltre sanzioni ed interessi).

La rettifica originava dall’accertamento condotto nei confronti della società partecipata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio al 45%; alla detta società, l’ufficio aveva inoltrato l’avviso di accertamento n.

TF503AE06144, che aveva recuperato ad imposizione la plusvalenza immobiliare derivante dalla cessione del complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”.

Successivamente, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, l’Ufficio aveva applicato la c.d. presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, così recuperando ad imposizione anche il maggior reddito conseguito dai soci della società accertata.

Nell’avviso di cui è causa si evidenziava, infine, che la presunta distribuzione integrava il reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avversoil detto atto impositivo, l’odierno ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n.20370/18/2015, accoglieva parzialmente il ricorso di parte ricorrente, ritenendo provata l’indisponibilità da parte del Sorbo di utili extrabilancio per la quota parte del prezzo di vendita pari a € 1.900.000,00, atteso che era stata corrisposta dall’acquirente a mezzo di pagamento di debiti della società verso terzi.

4. Contro tale decisione proponevano appello sia l’Ufficio che il contribuente dinanzi laC.t.r. della Campania, con distinti ricorsi successivamente riuniti.

5. Con sentenzan. 1806/2017, de positata in data 1° marzo 2017,la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente e annullavaintegralmente l’atto impugnato, riformando l’operato del giudice di prima istanza.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha propostoricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 aprile 2023.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato in toto l’avviso di accertamento a carico dell’odierno resistente, malgrado non fosse stata fornita alcuna prova a sostegno della mancata percezione del reddito in questione, ed in particolare, non fosse stata fornita prova dell’accantonamento o reinvestimento dei maggiori utili occulti da parte della società.

2. Il motivo di ricorso è ammissibile, evidenziando univocamente e specificamente le ragioni della censura, ed in parte fondato.

Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui la prova liberatoria, nel caso di ristretta base azionaria, è sempre stata riferita, alla prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.

In particolare: « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso disocietà di capitali a ristretta base azi onaria , ove siano accertatiutili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degliutili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti» (Cass. 11/08/2020, n. 16913).

Nel caso di specie, nel quale la ricorrenza in concreto della ristretta base societaria non è specificamente contestata, risulta dalla sentenza impugnata che è stata fornita la prova che i ricavi occulti - relativamente ai quali la società non ha dichiar ato corrispettivo e plusvalenza - sono stati utilizzati , almeno in parte, per estinguere , attraverso il pagamento effettuato direttamente dall’acquirente alla banca creditrice della società, debiti di quest’ultima verso terzi.

In particolare, il contribuente, come accertato nel merito dalla C.t.r. nella sentenza gravata, non solo ha fornito prova dell’avveramento della condizione sospensiva annessa al contratto di compravendita, ma ha fornito altresì prova del versamento di € 861.519,83, effettuato dall’acquirente direttamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mediante la produzione della certificazione rilasciata dalla della detta banca e attestante il pagamento della somma complessiva.

Nella sentenza, segnatamente, si legge: “[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse esclusa dalla tassazione anche la somma di euro 861.519,83 che dalla banca della società acquirente era stata versata direttamente alla banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per estinguere il mutuo gravante sull’immobile”.

E’ stato quindi accertato nel merito, con valutazione non censurabile in fatto in questa sede, che gli utili occulti in questione (che costituiscono comunque una fonte di ricchezza riferibile alla società di capitali), non si sono però tradotti in un flusso di denaro redistribuito immediatamente tra i soci e costituente per ciò solo un’ attribuzione patrimoniale imputabile, quale reddito, direttamente e personalmente a ciascuno di essi pro quota.

In parte qua, quindi, il ricorso erariale è infondato.

Sotto altro aspetto, e cioè quello della obiettiva destinazione degli utili pari alla differenza tra il prezzo incassato e l’esborso finalizzato all’estinzione del mutuo, per un importo pari ad € 538,480,17, va rilevato che, per questa parte, effettivamente, nella sentenza impugnata, non si dà atto dell’accertamento effettivo della destinazione di detto importo, né comunque dell’avvenuto superamento, da parte del contribuente, della prova contraria alla presunzione di distribuzione .

Nonostante ciò, la decisio ne della C.t.r., non facendo buon governo dei principi già richiamati in tema di accertamento della distribuzione ai soci di utili extra-bilancio realizzati da società a ristretta base, annulla integralmente l’avviso impugnato.

Sotto questo profilo, la doglianza rappresentata dall’amministrazione finanziaria è quindi fondata e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito per i relativi accertamenti.

3. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa compo sizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20647/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1806/2017, depositata in data 1° marzo 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, notificava all’odierno resistente l’avviso di accertamento n. TF501AO06270, relativo all’anno d’imposta 2007, a mezzo del Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFquale accertava a suo carico, in via presuntiva, ex art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una maggiore IRPEF pari a € 215.839,00 e addizionali regionali per € 7.250,00 (oltre sanzioni ed interessi). La rettifica originava dall’accertamento condotto nei confronti della società partecipata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio al 45%; alla detta società, l’ufficio aveva inoltrato l’avviso di accertamento n. TF503AE06144, che aveva recuperato ad imposizione la plusvalenza immobiliare derivante dalla cessione del complesso immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”. Successivamente, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, l’Ufficio aveva applicato la c.d. presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, così recuperando ad imposizione anche il maggior reddito conseguito dai soci della società accertata. Nell’avviso di cui è causa si evidenziava, infine, che la presunta distribuzione integrava il reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avversoil detto atto impositivo, l’odierno ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.20370/18/2015, accoglieva parzialmente il ricorso di parte ricorrente, ritenendo provata l’indisponibilità da parte del Sorbo di utili extrabilancio per la quota parte del prezzo di vendita pari a € 1.900.000,00, atteso che era stata corrisposta dall’acquirente a mezzo di pagamento di debiti della società verso terzi. 4. Contro tale decisione proponevano appello sia l’Ufficio che il contribuente dinanzi laC.t.r. della Campania, con distinti ricorsi successivamente riuniti. 5. Con sentenzan. 1806/2017, de positata in data 1° marzo 2017,la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente e annullavaintegralmente l’atto impugnato, riformando l’operato del giudice di prima istanza. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Ufficio ha propostoricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 aprile 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato in toto l’avviso di accertamento a carico dell’odierno resistente, malgrado non fosse stata fornita alcuna prova a sostegno della mancata percezione del reddito in questione, ed in particolare, non fosse stata fornita prova dell’accantonamento o reinvestimento dei maggiori utili occulti da parte della società. 2. Il motivo di ricorso è ammissibile, evidenziando univocamente e specificamente le ragioni della censura, ed in parte fondato. Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui la prova liberatoria, nel caso di ristretta base azionaria, è sempre stata riferita, alla prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. In particolare: « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso disocietà di capitali a ristretta base azi onaria , ove siano accertatiutili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degliutili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti» (Cass. 11/08/2020, n. 16913). Nel caso di specie, nel quale la ricorrenza in concreto della ristretta base societaria non è specificamente contestata, risulta dalla sentenza impugnata che è stata fornita la prova che i ricavi occulti - relativamente ai quali la società non ha dichiar ato corrispettivo e plusvalenza - sono stati utilizzati , almeno in parte, per estinguere , attraverso il pagamento effettuato direttamente dall’acquirente alla banca creditrice della società, debiti di quest’ultima verso terzi. In particolare, il contribuente, come accertato nel merito dalla C.t.r. nella sentenza gravata, non solo ha fornito prova dell’avveramento della condizione sospensiva annessa al contratto di compravendita, ma ha fornito altresì prova del versamento di € 861.519,83, effettuato dall’acquirente direttamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mediante la produzione della certificazione rilasciata dalla della detta banca e attestante il pagamento della somma complessiva. Nella sentenza, segnatamente, si legge: “[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse esclusa dalla tassazione anche la somma di euro 861.519,83 che dalla banca della società acquirente era stata versata direttamente alla banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per estinguere il mutuo gravante sull’immobile”. E’ stato quindi accertato nel merito, con valutazione non censurabile in fatto in questa sede, che gli utili occulti in questione (che costituiscono comunque una fonte di ricchezza riferibile alla società di capitali), non si sono però tradotti in un flusso di denaro redistribuito immediatamente tra i soci e costituente per ciò solo un’ attribuzione patrimoniale imputabile, quale reddito, direttamente e personalmente a ciascuno di essi pro quota. In parte qua, quindi, il ricorso erariale è infondato. Sotto altro aspetto, e cioè quello della obiettiva destinazione degli utili pari alla differenza tra il prezzo incassato e l’esborso finalizzato all’estinzione del mutuo, per un importo pari ad € 538,480,17, va rilevato che, per questa parte, effettivamente, nella sentenza impugnata, non si dà atto dell’accertamento effettivo della destinazione di detto importo, né comunque dell’avvenuto superamento, da parte del contribuente, della prova contraria alla presunzione di distribuzione . Nonostante ciò, la decisio ne della C.t.r., non facendo buon governo dei principi già richiamati in tema di accertamento della distribuzione ai soci di utili extra-bilancio realizzati da società a ristretta base, annulla integralmente l’avviso impugnato. Sotto questo profilo, la doglianza rappresentata dall’amministrazione finanziaria è quindi fondata e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice di merito per i relativi accertamenti. 3. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa compo sizione,
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