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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19020/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 3 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato di un portafogli, fatto commesso i! 19 novembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia, ebbene, riconosciuta la continuazione "esterna" con altri fatti già in giudicato, ha rideterminato la pena ed ha revocato la sospensione condizionale che era stata concessa con sentenza del 10 aprile 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: in primo luogo, in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della destrezza, che sarebbe, in realtà, insussistente poiché basata su mere congetture, sicchè il reato, in mancanza di una valida querela, sarebbe da ritenersi improcedibile; inoltre, a causa della mancata applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (90 euro), che sussisterebbe nel caso di specie.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, con le quali non si confronta, poste alla base della decisione impugnata, decisione che contiene sufficiente, congrua e logica motivazione circa entrambi i profili contestati (alla p. 4, quanto all'aggravante, che è desunta non da congetture ma dalla dichiarazione, stimata attendibile, della vittima; ed alle pp. 4-5 circa l'insussistenza dell'invocata attenuante, dovendosi tener conto non solo delle banconote sottratte -90,00 euro- ma anche del furto di due tessere bancomat e di due libretti di assegni).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021 . [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ve 9 provvedimento viene firmato, per Ai sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il impedimento del Presidente del Collegio, dal Consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Amico ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 3 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di furto consumato aggravato di un portafogli, fatto commesso i! 19 novembre 2013, condannandolo alla pena di giustizia, ebbene, riconosciuta la continuazione "esterna" con altri fatti già in giudicato, ha rideterminato la pena ed ha revocato la sospensione condizionale che era stata concessa con sentenza del 10 aprile 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: in primo luogo, in ragione dell'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della destrezza, che sarebbe, in realtà, insussistente poiché basata su mere congetture, sicchè il reato, in mancanza di una valida querela, sarebbe da ritenersi improcedibile; inoltre, a causa della mancata applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (90 euro), che sussisterebbe nel caso di specie. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, con le quali non si confronta, poste alla base della decisione impugnata, decisione che contiene sufficiente, congrua e logica motivazione circa entrambi i profili contestati (alla p. 4, quanto all'aggravante, che è desunta non da congetture ma dalla dichiarazione, stimata attendibile, della vittima; ed alle pp. 4-5 circa l'insussistenza dell'invocata attenuante, dovendosi tener conto non solo delle banconote sottratte -90,00 euro- ma anche del furto di due tessere bancomat e di due libretti di assegni). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 . [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ve 9 provvedimento viene firmato, per Ai sensi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il impedimento del Presidente del Collegio, dal Consiglie
Sentenza Cassazione n. 19020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris