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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 08236/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dallo stesso Giudice il 27 marzo 2024, con cui veniva rigettata l'istanza di riduzione della pena irrogata agli imputati nel giudizio abbreviato; conclusosi con la sentenza irrevocabile emessa il 6 marzo 2024 per tutti i reati che erano stati giudicati in tale ambito. fr (.2 M1 La riduzione i pena veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dal('art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), sull'assunto che, nel giudizio di appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, gli imputati non avevano proposto impugnazione avverso la decisione di prìmo grado, sia pure relativamente al reato associativo per il quale gli stessi erano stati condannati in quella sede.

2. Avversa questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicato la riduzione di pena per il giudizio abbreviato conclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata il 6 marzo 2024 per tutti i reati giudicati in tale ambito, ma solo alla pena finale irrogata per il reato associativo, ascritto ai ricorrenti ex art. 416-bis cod. pen., per il quale gli imputati erano stati condannati.

Si era, in questo modo, trascurata la natura sostanziale della disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che imponeva di applicare la riduzione di pena invocata per tutti i reati giudicati dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, ancorché gli imputati avessero proposto impugnazione esclusivamente per il reato di cui all'art. 416-bis cod.

Né era possibile dubitare della natura sostanziale della disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che derivava dall'incidenza sul trattamento sanzionatorio irrogata agli imputati all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, che comportava la rimozione del giudicato con la procedura de plano disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che la disposizione dell'art. 442 cod. proc. pen. è stata modificata mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l'imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Deve precisarsi ulteriormente che, per effetto della modifica introdotta all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. dall'art. 39, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, in queste ipotesi, la procedura da seguire da parte del giudice dell'esecuzione è quella de plano disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla quale può seguire l'eventuale opposizione davanti allo stesso giudice che procede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

Ne discende che è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame irrogata all'esito di giudizio abbreviato nelle ipotesi di mancata proposizione dell'impugnazione, l'instaurazione di un procedimento esecutivo che, in base ai principi generali e in assenza di previsioni in senso contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero riguardando l'applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio.

3. In questa cornice, deve evidenziarsi che nel giudizio di cognizione presupposto, nel quale era intervenuta la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, gli imputati avevano proposto appello per tutti i reati diversi da quello associativo, che gli veniva contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.

Ne consegue che solo nei confronti di tale delitto associativo era applicabile la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, presuppone la mancata impugnazione della pronuncia di primo grado, stabilendo: «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».

Né è possibile ipotizzare soluzioni ermeneutiche alternative, dovendosi, in proposito, richiamare la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si è affermato che il beneficio di cui all'art. 416-bis cod. pen. è riconosciuto soltanto per le ipotesi di mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato, quale che sia lo strumento processuale prescelto dal condannato.

Tali conclusioni, del resto, discendono dalla ratio esclusivamente deflattiva dell'intervento novellatore, che collega il beneficio esecutivo di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla totale acquiescenza e al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, dai quali discende l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta, che sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega.

Non può, in proposito, non richiamarsi l'art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che impone al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione».

Si muove, peraltro, nella stessa direzione ermeneutica, inequivocabilmente deflattiva, la previsione dell'art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021, secondo cui: che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale».

In questa prospettiva, il riferimento alla natura sostanziale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. effettuato dalla difesa dei ricorrenti, ancorché discutibile alla luce delle esigenze deflattive dell'intervento novellatore, appare privo di rilievo ermeneutico, atteso che, per i reati per i quali si invocava la riduzione di pena, le parti avevano proposto impugnazione davanti alla Corte di appello di Napoli, con la conseguenza che, nel caso di specie, mancava il presupposto processuale fondamentale per accogliere la loro istanza, esclusivamente rappresentato dalla mancata impugnazione della pronuncia di condanna, non riscontrabile nel caso di specie.Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi in cui si procede per una pluralità di reati, contestati in una stessa sede processuale, la diminuente esecutiva di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dallo stesso Giudice il 27 marzo 2024, con cui veniva rigettata l'istanza di riduzione della pena irrogata agli imputati nel giudizio abbreviato; conclusosi con la sentenza irrevocabile emessa il 6 marzo 2024 per tutti i reati che erano stati giudicati in tale ambito. fr (.2 M1 La riduzione i pena veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dal('art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), sull'assunto che, nel giudizio di appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, gli imputati non avevano proposto impugnazione avverso la decisione di prìmo grado, sia pure relativamente al reato associativo per il quale gli stessi erano stati condannati in quella sede. 2. Avversa questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per non avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicato la riduzione di pena per il giudizio abbreviato conclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata il 6 marzo 2024 per tutti i reati giudicati in tale ambito, ma solo alla pena finale irrogata per il reato associativo, ascritto ai ricorrenti ex art. 416-bis cod. pen., per il quale gli imputati erano stati condannati. Si era, in questo modo, trascurata la natura sostanziale della disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che imponeva di applicare la riduzione di pena invocata per tutti i reati giudicati dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, ancorché gli imputati avessero proposto impugnazione esclusivamente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. Né era possibile dubitare della natura sostanziale della disposizione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che derivava dall'incidenza sul trattamento sanzionatorio irrogata agli imputati all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, che comportava la rimozione del giudicato con la procedura de plano disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, risultando incentrati su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la disposizione dell'art. 442 cod. proc. pen. è stata modificata mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, in conseguenza del quale quando l'imputato o il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena irrogata è ulteriormente ridotta nella misura di un sesto dal giudice dell'esecuzione. Deve precisarsi ulteriormente che, per effetto della modifica introdotta all'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. dall'art. 39, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 del 2022, in queste ipotesi, la procedura da seguire da parte del giudice dell'esecuzione è quella de plano disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., alla quale può seguire l'eventuale opposizione davanti allo stesso giudice che procede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen. Ne discende che è necessario, ai fini della riduzione della pena in esame irrogata all'esito di giudizio abbreviato nelle ipotesi di mancata proposizione dell'impugnazione, l'instaurazione di un procedimento esecutivo che, in base ai principi generali e in assenza di previsioni in senso contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero riguardando l'applicazione dello schema legale del trattamento sanzionatorio. 3. In questa cornice, deve evidenziarsi che nel giudizio di cognizione presupposto, nel quale era intervenuta la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2024, gli imputati avevano proposto appello per tutti i reati diversi da quello associativo, che gli veniva contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Ne consegue che solo nei confronti di tale delitto associativo era applicabile la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, presuppone la mancata impugnazione della pronuncia di primo grado, stabilendo: «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione». Né è possibile ipotizzare soluzioni ermeneutiche alternative, dovendosi, in proposito, richiamare la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si è affermato che il beneficio di cui all'art. 416-bis cod. pen. è riconosciuto soltanto per le ipotesi di mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato, quale che sia lo strumento processuale prescelto dal condannato. Tali conclusioni, del resto, discendono dalla ratio esclusivamente deflattiva dell'intervento novellatore, che collega il beneficio esecutivo di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. alla totale acquiescenza e al connesso risparmio di tempo ed energie processuali, dai quali discende l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta, che sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega. Non può, in proposito, non richiamarsi l'art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge 27 settembre 2021, n. 137, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che impone al legislatore delegato di «prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione». Si muove, peraltro, nella stessa direzione ermeneutica, inequivocabilmente deflattiva, la previsione dell'art. 1 comma 10, lett. a), n. 1, legge n. 137 del 2021, secondo cui: che impone al legislatore delegato di «modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale». In questa prospettiva, il riferimento alla natura sostanziale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. effettuato dalla difesa dei ricorrenti, ancorché discutibile alla luce delle esigenze deflattive dell'intervento novellatore, appare privo di rilievo ermeneutico, atteso che, per i reati per i quali si invocava la riduzione di pena, le parti avevano proposto impugnazione davanti alla Corte di appello di Napoli, con la conseguenza che, nel caso di specie, mancava il presupposto processuale fondamentale per accogliere la loro istanza, esclusivamente rappresentato dalla mancata impugnazione della pronuncia di condanna, non riscontrabile nel caso di specie.Ne discende conclusivamente che, nelle ipotesi in cui si procede per una pluralità di reati, contestati in una stessa sede processuale, la diminuente esecutiva di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., attesa la sua natura esclusivamente deflattiva, si applica esclusivamente per quelle fattispecie per le quali l'imputato non ha proposto impugnazione, senza che si verifichi alcun effetto estensivo in executivis. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces
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