CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo )1/4itik 21-0-/).-. --e A.,(9-„,p • udito ii\ensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato colpevole della dei reati di furto aggravato di energia elettrica e condannato alla pena di giustizia, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli articoli 624, 625 n. 2 c.p., chiedendo altresì qualificarsi la fattispecie di furto contestata in quella di furto semplice e quindi dichiararsi l'improcedibilità per difetto di querela. Lamenta, in particolare, la non corretta interpretazione e applicazione degli articoli indicati in relazione alla disciplina del furto aggravato perché commesso attraverso mezzo fraudolento e con violenza sulle cose. La Corte di appello ha, innanzitutto, travisato le argomentazioni e le censure difensive ritenendo raggiunta la prova della penale responsabilità del ricorrente per il solo fatto che lo stesso fosse, al momento dell'accertamento condotto dai tecnici Enel, l'utilizzatore dell'immobile. In ogni caso, come messo in evidenza dalla stessa Corte territoriale, gli interventi rilevati sull'impianto non hanno avuto ad oggetto alcuna manomissione della scheda amperometrica del misuratore, ma sono consistiti in semplici collegamenti diretti che non presuppongono alcuna particolare conoscenza tecnica; il che equivale ad escludere con chiarezza che il contatore sia stato manomesso previa effrazione e dunque rottura dei sigilli, e quindi la stessa sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. Deve, altresì, escludersi l'aggravante del mezzo fraudolento dal momento che la condotta illecita addebitata al Perla consisterebbe esclusivamente nello'abusivo e diretto allaccio di un cavo alla rete di distribuzione di energia elettrica ovvero in un collegamento evidente, ben visibile, circostanza idonea ad escludere il mezzo fraudolento, non ricorrendo l'uso di accorgimenti atti ad occultare la rilevazione dell' allacciamento abusivo. 2.2.Col secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione e l'erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 62 bis c.p., lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e dell'articolo 99 comma 4 c.p. in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica. Il giudice avrebbe dovuto motivare più adeguatamente l'applicazione della contestata recidiva anziché limitarsi al mero riscontro dei precedenti penali; stesso deficit motivazionale si registra con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale, travisando le argomentazioni difensive, non ha adeguatamente valorizzato la condotta dell'imputato susseguente al reato, nello specifico consistente nel pagamento rateizzato effettuato a favore dell'Enel di quanto dovuto, pur trattandosi di elemento valutabile positivamente ai fini della concessione delle predette circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. 4.1.La censura che attinge l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato è generica non confrontandosi, essa, con la ricostruzione emergente dalle pronunce di merito che in quanto conformi vanno lette congiuntamente, avendo in ogni caso la sentenza di hte secondo grado fatto leva sulla circostanza dell'utilizzo del bene, evidenziandola nonvfnaniera fine a se stessa ma in quanto collegata al profilo dell'interesse sotteso all'abusivo collegamento. Quanto poi alle aggravanti, è solo il caso di evidenziare che trattasi di censure del tutto nuove che, impingendo il fatto e la sua ricostruzione, non possono essere qui valutate in mancanza di un precedente vaglio in appello davanti al giudice di merito. Sicchè il motivo in parte qua deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 ult. co . cod. proc. pen.. 4.2. Inammissibile è anche la censura relativa alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è da ritenere congruamente valutato alla stregua della complessiva motivazione resa dalla corte territoriale che ha comunque inteso negare rilievo alla successiva circostanza del pagamento rateizzato del debito; motivazione che /in quanto congrua/ è insindacabile in questa sede, anche perché il ricorrente, come già in sede di appello, si limita a supportare la richiesta delle attenuanti in parola col comportamento successivo tenuto dal Perla, costituente, in realtà, mero adempimento di una obbligazione (peraltro genericamente prospettato). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla recidiva, rispetto alla quale parimenti non si registra alcuna contestazione in appello, che viene, in ogni caso, ricondotta dalla corte territoriale non solo ai precedenti penali ma anche alla pervicacia dimostrata dall'imputato nel reiterare la condotta criminosa. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]