CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1978
Cassazione n. 41353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto CARNICELLA Savino colpevole del reato di cui all'art.73, comma 1, dPR 309/90 per avere detenuto oltre 6 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso la propria abitazione, con principio attivo superiore al 75%, da cui erano ricavabili oltre 32.000 dosi singole e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 40.000di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento della pena detentiva sotto i quattro anni di reclusione. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzionatorio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione della gravità del reato (profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente) e dei gravissimi precedenti penali del reo (in materia di armi, stupefacenti e tentato omicidio). Al contempo il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche escludendo rilievo, al comportamento asseritamente collaborativo del prevenuto, che nel corso della perquisizione non aveva fornito un valido contributo per il rinvenimento dello stupefacente e nel corso del giudizio si era limitato ad ammettere l'addebito, valorizzando al contrario, quali elementi preclusivi al riconoscimento, la gravità della condotta, la speciale offensività del reato e gli allarmanti precedenti penali del reo. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2