Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36595/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 81 e 610 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso nel dedurre, in maniera generica e apodittica, l'esigenza di un vaglio di attendibilità della persona offesa non si confronta con le specifiche argomentazioni sottese, su detto aspetto, alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso motivo per difetto della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che il secondo motivo nel lamentare, in modo altrettanto generico, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ancora una volta non si confronta con la motivazione della decisione oggetto di ricorso né, come già avvenuto con l'atto di appello, evidenzia specifiche ragioni positive che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare per concedere le stesse; Ricordato, a riguardo, infatti, che qualora la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Rv. 266460).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 81 e 610 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso nel dedurre, in maniera generica e apodittica, l'esigenza di un vaglio di attendibilità della persona offesa non si confronta con le specifiche argomentazioni sottese, su detto aspetto, alla pronuncia impugnata, con conseguente inammissibilità dello stesso motivo per difetto della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che il secondo motivo nel lamentare, in modo altrettanto generico, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ancora una volta non si confronta con la motivazione della decisione oggetto di ricorso né, come già avvenuto con l'atto di appello, evidenzia specifiche ragioni positive che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare per concedere le stesse; Ricordato, a riguardo, infatti, che qualora la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Rv. 266460). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( Cos
Sentenza Cassazione n. 36595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris