CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avv(s'o alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, che ha sottoscritto i ricorsi, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 0- -stensore 4 Il Presidente